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Decreto — n. 9267/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of action and counterclaim with expense compensation.

Numero d'incarto Decreto — n. 9267/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct following a mutual withdrawal of the plaintiff's and defendant's actions. The parties agreed to terminate the proceedings and compensate each other for all litigation costs. Consequently, the court ruled that the case is closed without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: When both parties withdraw their claims with mutual agreement on expense compensation, the cassation judgment must declare the case extinct and order the offset of costs.

Parole chiave

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mutual withdrawal of action extinction of cassation appeal compensation of litigation costs art. 380-bis c.p.c. art. 391 cod. proc. civ.

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod.

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Testo completo

ato Riccardo Fabio V.Lana-ricorrente-controIbl Istituto Bancario Del Lavoro S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato EdoardoPalombi-controricorrente-nonché controBanca Intesa Sanpaolo Spa in persona del legale rappresentante protempore, Comune Di Butera in persona del legale rappresentante protempore, Agenzia Delle Entrate Di Caltanissetta, Mce Finance Spa inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n.11/2025depositata il 14/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che parte ricorrente ha rinunciato al ricorso con accettazionedi parte controricorrente, che ha parimenti ‘rinunciato’ al proprio atto concompensazione delle spese, dunque condivisa;Numero registro generale 26152/2025Numero sezionale 172/2026Numero di raccolta generale 9267/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ e che, nel provvedere sullespese processuali, si può dare atto della compensazione integrale fra leparti, come dalle stesse concordato; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 12/04/2026Massimo Ferro