Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic allegations and lack of confrontation with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was a generic repetition of arguments previously made before the appellate court. The appellant failed to confront the specific reasoning provided by the lower judges regarding the French amortization method and interest rates. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Art. 380-bis.2 cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the grounds consist merely in a repetition of arguments already presented to the court of first instance or second instance without confronting the specific reasoning adopted by the lower judges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
di credito cooperativo di Flumeri soc. coop., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. GiovanniCastelluccio- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3579/2021,depositata il 5 ottobre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2025dal Consigliere Paolo Catallozzi;RILEVATO CHE:- Antonio Serino propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Napoli, depositata il 5 ottobre 2021, diNumero registro generale 31660/2021Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 9248/2026Data pubblicazione 12/04/2026reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale diAvellino che aveva respinto le sue domande di accertamento dellanullità della clausola di un contratto di mutuo conclusi con la Banca dicredito cooperativo di Flumeri soc. coop. (già Banca di creditocooperativo Irpinia), avente a oggetto la determinazione degli interessie di condanna della banca medesima alla restituzione di quantoindebitamente riscosso, quantificato in euro 35.587,80;- la Corte di appello, dopo aver dato atto che il giudice di prime cureaveva respinto le domande, ha disatteso il gravame interpostoevidenziando, in particolare, che le allegazioni attoree erano generichee, comunque, non accompagnate dalla relativa dimostrazione, il cuionere gravava sull’attore;- ha, poi, osservato che: il cd. ammortamento alla francese, convenutoper la restituzione della somma mutuata, non dava luogo ad alcunaapplicazione anatocistica degli interessi; legittimo era il ricorsoall’Euribor quale criterio per la determinazione degli interessi; priva dirilevanza era la circostanza allegata dall’attore della usurarietà degliinteressi moratori pattuiti, in assenza della prova del loro pagamento;- il ricorso è affidato a un motivo;- resiste con controricorso la Banca di credito cooperativo di Flumerisoc. coop.;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHE:- con l’unico motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenzaimpugnata per «Errata applicazione dell’art. 2697, art. 1284 cc;Violazione art 1346 cc Violazione art. 1347 cc;
Violazione art. 1375 ccVIZIO DI ILLOGICA e carente MOTIVAZIONE nonché evidente ABUSOdi diritto»;- il motivo è inammissibile;- la doglianza si risolve in una riproposizione delle allegazioni avanzatenel corso del giudice di merito e in una generica contestazione delleNumero registro generale 31660/2021Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 9248/2026Data pubblicazione 12/04/2026conclusioni cui è pervenuto il giudice di appello, senza, tuttavia,confrontarsi con le argomentazioni da questi poste a sostegno della suadecisione;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo;
P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 marzo 2026.Il Presidente