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Ordinanza — n. 9202/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late bank document production and discretionary court cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9202/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the bank's late document production violated procedural rules. The appellants argued for document disclosure and challenged the court's decision on cost allocation, while the lower court had already addressed these issues. The supreme court ruled that the judge's discretion in awarding costs does not require explicit justification for non-compensation, rendering the appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 119 TUB; Art. 210 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The judge's discretionary power to allocate litigation costs does not require explicit motivation for declining total or partial compensation, and such decisions cannot be censured by the court of cassation.

Parole chiave

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litigation costs allocation judicial discretion document production delay inadmissible appeal cost compensation produzione tardiva di documenti esibizione di documenti bancari documenti attendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 119 TUB
Art. 210 c.p.c.
119 TUB, tutta la documentazione contrattuale, inclusi icontratti di apertura di credito e le convenzioni modificative successive,nonché gli estratti conto; dall’altro, che, sebbene l’istanza con la quale erastato chiesto l’ordine di esibizione della citata documentazione ex art. 210c.p.c.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
11329 del 2019).Propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 96 cod. proc. civ.
l'art. 96, commi 3 e 4, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
civ.Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 2697 cod. civ
art. 380-bis cod. proc.civ
11329 del 2019).Propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2984 del 2022
Esso, inoltre, omette diconsiderare che è la statuizione di compensazione delle spese giudizialiche deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione delgiudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltantoparziale (cfr., ex multis, Cass. n. 2984 del 2022; Cass.
Cass. n. 26912 del 2020
Cass. n. 26912 del 2020; Cass.
Cass. n. 11744 del 2004
26912 del 2020;Cass. n. 11744 del 2004; Cass.
Cass. n. 6756 del 2004
11744 del 2004; Cass. n. 6756 del 2004; Cass.
Cass. n. 10009 del 2003
Cass. n. 11329 del 2019
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Testo completo

roVela 2023 Spv Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giacinto Di Donato-controricorrente-nonché controUnicredit Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,Aporti Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2446/2025depositata il 17/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2026 dalConsigliere Silvia Vitro'.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTONumero registro generale 14837/2025Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 9202/2026Data pubblicazione 11/04/20261) Con atto di citazione notificato il 15/4/2016 Finpart s.r.l. eMassimo Feira hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma Unicredits.p.a. in relazione al conto corrente affidato n. 30077746 acceso il7/2/2007, intestato alla s.r.l. con la garanzia dell’altro attore, hannosostenuto che da analisi del professionista di fiducia erano emersiillegittimi addebiti per usura oggettiva, usura soggettiva e anatocismo,hanno affermato l’illegittima applicazione di interessi ultralegali,anatocistici, usurari e di cms, nonché l’illecito esercizio dello ius variandi,hanno riferito che essi avevano richiesto con pec del 30/3/2016, senzaesito, copia dei contratti e degli estratti conto anche scalari e hannochiesto la condanna della Banca alla ripetizione dell’indebito e alrisarcimento dei danni e la liberazione dalla garanzia prestata.Il Tribunale ha disposto CTU e nel corso delle operazioni peritali laBanca ha trasmesso a mezzo Pec i contratti di apertura di credito in c/cdel 25/9/2008 e dell’11/11/2008.Con sentenza 23312 del 2019 il Tribunale, in parziale accoglimentodella domanda attrice, ha dichiarato che, a fronte di un importo contabiledi - € 167.977,63 (alla data del recesso), il saldo del c/c era invece pari acomplessivi - € 102.013,48, alla data del 31/12/2015, sempre a debitodella debitrice, ha rigettato le altre domande attoree e ha compensato per1/3 le spese di lite, condannando gli attori al rimborso del residuo.Interposto appello da parte di Massimo Feira e Finpart srl, la Corted’Appello di Roma lo ha respinto, rilevando l’ammissibilità della produzionespontanea di documentazione ad opera della Banca in sede di operazioniperitali, avendo lo stesso appellante in primo grado richiesto ex art. 119TUB tutta la documentazione contrattuale e chiesto poi l’esibizione ex art.210 c.p.c. (istanza questa respinta dal giudice).La Corte ha poi ritenuto irrilevante l’indicazione di usurasopravvenuta, ha chiarito l’applicazione della CMS nel calcolo del TEG, ilmancato superamento del tasso soglia di usura, la legittimitàNumero registro generale 14837/2025Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 9202/2026Data pubblicazione 11/04/2026dell’anatocismo applicato, l’assenza di liberazione dalla fideiussione, lacorrettezza della liquidazione delle spese.cassazione, lamentandosi della tardiva produzione di documentazione daparte della Banca in sede di operazioni peritali, senza il consenso degliappellanti, con violazione dell’art. 198 co. 2 c.p.c., e della determinazionedelle spese, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.2) Riguardo al presente ricorso è stata formulata la seguenteproposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'articolo 380-biscod. proc. civ.:“1.

Il primo motivo di ricorso si rivela infondato.Invero, la corte distrettuale ha rimarcato, affatto condivisibilmente,da un lato, che gli stessi appellanti, in primo grado, avevano richiesto, aisensi dell’art. 119 TUB, tutta la documentazione contrattuale, inclusi icontratti di apertura di credito e le convenzioni modificative successive,nonché gli estratti conto; dall’altro, che, sebbene l’istanza con la quale erastato chiesto l’ordine di esibizione della citata documentazione ex art. 210c.p.c. fosse stata respinta, la successiva produzione spontanea, da partedell’istituto di credito, della documentazione oggetto della stessa avevasostanzialmente prodotto l’analogo risultato che avrebbe determinatol’accoglimento di quell’istanza.La medesima corte, poi, ha evidenziato (cfr. pag. 4 della sentenzaimpugnata) che, «Dopo il deposito della CTU, la difesa degli odierniappellanti non ha svolto alcuna eccezione rispetto all’acquisizionelimitandosi in sede di conclusioni a richiamare quelle di citazione e nonespletando alcuna specifica contestazione in sede di memoriaconclusionale. […].

D’altro canto, essendo gli appellanti attori in primogrado, al fine di dimostrare la correttezza dei propri assunti avrebberodovuto produrre tutta la documentazione contrattuale oltre agli estratticonto. Si osserva inoltre come nell’atto di citazione di primo grado gliNumero registro generale 14837/2025Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 9202/2026Data pubblicazione 11/04/2026odierni appellanti non abbiano affermato che i contratti fossero privi diforma scritta ma solo di non averli nella loro disponibilità».Va condiviso, allora, l’assunto della corte capitolina secondo cui «deltutto correttamente il Tribunale ha affermato “parte attrice non ha alcuninteresse a far valere l’irritualità di detta produzione, che paradossalmentecontribuisce ad implementare il quadro probatorio a tutto vantaggio dellastessa parte attrice; invero la carenza documentale riscontrata tanto alivello contabile quanto a livello contrattuale, così da portare a ben tredistinte ipotesi ricostruttive e ad altrettanti distinti calcoli del saldo daparte del c.t.u., non potrebbe che portare al rigetto tout court delladomanda attrice di accertamento negativo, con conseguente conferma delsaldo contabile della banca per – € 167.977,63 (alla data del recesso del13/4/2016)”».Costituisce, del resto, indirizzo ermeneutico assolutamenteconsolidato, e qui condiviso, quello per cui, nei giudizi promossi dalcorrentista (come anche dal fideiussore), per far valere la nullità diclausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, l'oneredi allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e difornire la relativa prova grava senz'altro in capo alla parte attrice inossequio alle regole generali in tema di onere della prova come desumibilidall’art. 2697 cod. civ., sicché appare singolare, oggi, che la partericorrente intenda trarre un vantaggio processuale dal mancatosoddisfacimento di un onere probatorio sulla stessa gravante.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1,cod. proc. civ.In proposito, infatti, basta ricordare che la denuncia di violazionedella norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., trova ingresso, inquesta sede di legittimità, solo quando le spese siano poste a carico dellaparte integralmente vittoriosa (cfr., ex aliis, anche nelle rispettivemotivazioni, Cass. n. 26871 del 2024; Cass. n. 15697 del 2023; Cass. n.Numero registro generale 14837/2025Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 9202/2026Data pubblicazione 11/04/20262984 del 2022;

Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 18128 del 2020), etanto non è dato cogliere dal motivo all'esame. Esso, inoltre, omette diconsiderare che è la statuizione di compensazione delle spese giudizialiche deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione delgiudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltantoparziale (cfr., ex multis, Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del 2020;Cass. n. 11744 del 2004; Cass. n. 6756 del 2004; Cass. n. 10009 del2003). In altri termini, la facoltà di disporre la compensazione tra le partidelle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazionedel mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronunciadi condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esamel'eventualità di una compensazione, non può essere censurata inCassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr.Cass. n. 11329 del 2019).Propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ.3) la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e i ricorrentihanno chiesto la decisione.E’ stata quindi fissata l'odierna udienza in camera di consiglio.Solo la parte controricorrente ha depositato memoria.4) All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegioreputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta,considerato anche che i ricorrenti non hanno depositato memoria inconfutazione della suddetta proposta.5) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla propostaformulata si applica a mente dell'articolo 380-bis, comma 3, cod. proc.civ. l'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. con conseguente condannaNumero registro generale 14837/2025Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 9202/2026Data pubblicazione 11/04/2026della parte soccombente al pagamento:

a) di una somma equitativamentedeterminata in favore della controparte;

b) di un'ulteriore somma didenaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delleammende, somme che si liquidano come da dispositivo.Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico deiricorrenti del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido traloro, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 peresborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchédell'ulteriore somma di euro 3.500,00, a norma dell'art. 96, comma 3,cod. proc. civ.; condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alpagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro2.500,00 Euro, a norma dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ.Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da partedei ricorrenti, in solido tra loro, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 2/4/2026Il PresidenteEnrico Scoditti