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Ordinanza — n. 9196/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for improperly challenging factual findings on insolvency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9196/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower courts correctly evaluated evidentiary elements regarding the debtor's insolvency. The appellant argued that the appellate court erred in disregarding an expert report and failed to recognize signs of insolvency, while the bankruptcy trustee maintained the professional's knowledge of the situation was evident. The supreme court held that assessing the weight of evidence and interpreting factual circumstances fall exclusively within the discretion of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.; The Court of Cassation cannot review the factual assessment of evidence or the choice of proof methods, reserving such evaluation to the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual assessment insolvency proceedings evidentiary weight professional diligence expert report judicial discretion calciatore professionista

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
- Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n.
Art. 67, secondo comma l. fall.
- Il Tribunale di Parma ha accolto l’azione revocatoria ex art. 67,secondo comma, l.fall.
Art. 67, terzo comma, lett. a) e f) l. fall.
- Il Tribunale di Parma ha accolto l’azione revocatoria ex art. 67,secondo comma, l.fall.
Art. 2697 cod. civ.
e dell’art. 2697 cod. civ. nonché, in relazioneall’art.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 2697 cod. civ
e dell’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13445/2023
9474/2023 R.G.Numero registro generale 9474/2023Numero sezionale 1481/2026Numero di raccolta generale 9196/2026Data pubblicazione 11/04/2026operare - non potesse non aver percepito i sintomi rivelatori delladecozione del debitore (Cass. n. 13445/2023;
Cass. n. 3081/2018
Cass. n. 3081/2018; Cass.n.
Cass. n. 25635/2017
Cass. n. 18196/2012
25635/2017; Cass. n. 18196/2012); il tutto con riguardo ad elementiche «involgono l’osservanza di uno standard di diligenza attendibile edesigibile da un accorto operatore professionale del settore che si fossetrovato ad operare nelle medesime condizioni del contraente in bonis»(Cass.
Cass. n. 7013/2025
18196/2012); il tutto con riguardo ad elementiche «involgono l’osservanza di uno standard di diligenza attendibile edesigibile da un accorto operatore professionale del settore che si fossetrovato ad operare nelle medesime condizioni del contraente in bonis»(Cass. n. 7013/2025).3.
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Ordinanza — n. 31370/2022 — snciv
Italian Court dismisses bankruptcy appeal regarding football player's salary payment as contractual debt.
Ordinanza — n. 6057/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal against bankruptcy agent's fee contract, ruling the FIGC stamp does not provide legal certainty of date. The court held that the agent failed to prove the contract was dated before the club's bankruptcy declaration, rendering the fee claim inadmissible against the bankruptcy estate. The decision clarifies that Article 2704 of the Civil Code applies only when the document's date is essential for the contract's legal effects, not merely as a historical fact. Consequently, the agent's claim for the agreed compensation is rejected. The court ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs. This ruling reinforces the strict evidentiary requirements for establishing the temporal validity of private contracts in bankruptcy proceedings. The key takeaway is that without a certified date prior to bankruptcy, the contract cannot be enforced against the insolvent entity's assets.
Sentenza — n. 4849/2026 — snpen
Court dismisses opposition to tax bill regarding revoked state-funded legal aid due to income ceiling breach.
Ordinanza — n. 4329/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court's aggravated liability finding and unified contribution order.
Ordinanza — n. 24128/2024 — snciv
Cassation court dismisses subagent's appeal regarding immediate termination of agency contract under new mandatory notice period rules.

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Testo completo

tato e difeso dall'avvocato Fabrizio Ferri-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2137/2022depositata il 24/10/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2026 dalConsigliere Filippo D'Aquino.1. - Il Tribunale di Parma ha accolto l’azione revocatoria ex art. 67,secondo comma, l.fall. proposta dal Fallimento Parma Football Club S.p.A.(dichiarato in data 19 marzo 2015) contro Stefano Castelnovo,procuratore sportivo, relativamente a due pagamenti ricevuti dalNumero registro generale 9474/2023Numero sezionale 1481/2026Numero di raccolta generale 9196/2026Data pubblicazione 11/04/2026convenuto in data 6 e 18 novembre 2014, quale corrispettivo per leprestazioni rese in relazione al trasferimento di un calciatore (MarcoParolo), ritenendo sussistente il presupposto soggettivo dell’azioneproposta e insussistenti le esimenti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. a)e f) l. fall.

Nella specie, i pagamenti sono avvenuti in termini dilazionati,come pattuito con scrittura privata dell’11 giugno 2014.2. - La Corte di Appello di Bologna ha rigettato l’appello dell’accipiens.Per quanto qui ancora rileva, la sentenza impugnata ha ritenutoinsussistente l’esimente di cui all’art. 67, terzo comma, lett.

a) l. fall.,dei pagamenti che fosse modificativa degli accordi inziali, ritenendo inveceche il ritardo nei pagamenti era dovuto a una «evoluzione patologica delrapporto contrattuale», conseguente alle iniziative poste in esseredall’appellante per il recupero del proprio credito. Ha, poi, esclusol’ulteriore esimente di cui all’art. 67, terzo comma, lett.

f) l. fall., nontrattandosi di prestazioni funzionali alla continuità della attività di impresa.3. - Il giudice di appello ha, poi, ritenuto provata la consapevolezzadello stato di insolvenza, alla luce delle iniziative poste in essere dalCastelnovo per il recupero del credito (decreto ingiuntivo provvisoriamenteesecutivo ed esecuzione forzata), delle iniziative successive (rinuncia alpignoramento a fronte di un pagamento dilazionato) e delle notizie dipubblico dominio (mancato pagamento di stipendi e ritenute dei calciatorie mancata concessione della licenza UEFA) che l’accipiens non avrebbepotuto ignorare, essendo professionista del settore.4.

– Infine, la Corte territoriale ha ritenuto di non valorizzare gli esitidi una CTU espletata in un diverso giudizio, che posticipava la perdita dicontinuità e l’emersione dello stato di insolvenza al 15 novembre 2014.5. – Stefano Castelnuovo ha proposto ricorso per cassazione affidato aquattro motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento. Entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.n. 9474/2023 R.G.Numero registro generale 9474/2023Numero sezionale 1481/2026Numero di raccolta generale 9196/2026Data pubblicazione 11/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 67,terzo comma, lett.

a) e f) l. fall. nella parte in cui sono state escluse lecorrispondenti esimenti dalla revocatoria di pagamenti. Osserva ilricorrente, in relazione alla prima esimente, che sarebbe prassi dellesocietà calcistiche pagare con dilazioni i procuratori sportivi e che,pertanto, rientrerebbe nei «termini d’uso» anche la prassi invalsa tra leparti. Quanto alla seconda esimente, deduce che l’attività del procuratoresportivo, non limitata al trasferimento di un solo calciatore, costituisceprestazione di servizio funzionale alla conservazione della continuitàdell’attività di impresa.1.1.

– Il motivo è inammissibile nella parte in cui allega lapreesistenza di una prassi inter partes, volta al pagamento in terminidilazionati dei crediti scaduti, che però contrasta con l’accertamento infatto compiuto nei due gradi del giudizio di merito, in base al qualel’accordo di dilazione costituiva evento patologico nell’evoluzione deirapporti; tale accordo è conseguito alle iniziative esecutive del creditorericorrente, così escludendosi l’esimente di cui all’art. 67, terzo comma,lett. a), l. fall., per insussistenza di una prassi negoziale consolidata estabile di esecuzione dei pagamenti in tempi e con modalità diversi daquelli contrattualmente previsti in origine (Cass. n. 30127/2024).1.2.

– Il motivo è altresì inammissibile anche nella parte in cuideduce violazione dell’art. 67, terzo comma, lett.

f) l. fall., sempre percontrasto con l’accertamento in fatto compiuto dai giudici dei due gradi dimerito, in base al quale è stato escluso che si trattasse di prestazioneprofessionale di lavoro autonomo continuativa e coordinata («L’appellanteè un procuratore sportivo, libero professionista, che ha curato un singolotrasferimento di un calciatore professionista alla società poi fallita, sicchén. 9474/2023 R.G.Numero registro generale 9474/2023Numero sezionale 1481/2026Numero di raccolta generale 9196/2026Data pubblicazione 11/04/2026non è ravvisabile il presupposto richiesto per l’applicazione dell’esenzionein questione»).2. - Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 67,secondo comma, l. fall. e 2697 cod. civ., nella parte in cui è stato ritenutoprovato il requisito soggettivo dell’azione (scientia decoctionis).

Secondo ilricorrente vi sarebbe stato cattivo uso delle prove offerte dal Fallimento, lequali non terrebbero conto del contesto di riferimento (caratterizzato dacrisi finanziaria endemica senza altre recenti dichiarazioni di fallimento disocietà di serie A), tale da rendere gli elementi di prova privi di pregnanzaindiziaria, né del fatto che un accordo concluso dal ricorrente con unsoggetto insolvente rende inverosimile la consapevolezza dello stato diinsolvenza del solvens, attesa la fiducia riposta nella società e nelle suesorti future.2.1. - Il secondo motivo è inammissibile, in quanto impinge nellascelta e nella valutazione degli elementi indiziari operata dal giudice delmerito, cui è riservata la relativa individuazione, salvo che vi sia stata unamacroscopica erronea individuazione della regola inferenziale (Cass. n.10240/2025).

Nel caso di specie i giudici di merito hanno individuatosingolarmente, e valutato globalmente, plurimi elementi di per séfortemente sintomatici della conoscenza dello stato di insolvenza (decretoingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed esecuzione forzata, rinuncia alpignoramento a fronte di un pagamento dilazionato), unitamente aelementi di contesto risultanti dalle notizie di stampa, rilevanti alla lucedella professionalità del ricorrente. E’ stata dunque fatta correttaapplicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui lavalutazione globale degli elementi indiziari deve condurre alla idoneitàdegli stessi, nel loro complesso, a ritenere che il terzo, facendo uso dellanormale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle qualità personalie professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente adn. 9474/2023 R.G.Numero registro generale 9474/2023Numero sezionale 1481/2026Numero di raccolta generale 9196/2026Data pubblicazione 11/04/2026operare - non potesse non aver percepito i sintomi rivelatori delladecozione del debitore (Cass. n. 13445/2023;

Cass. n. 3081/2018; Cass.n. 25635/2017; Cass. n. 18196/2012); il tutto con riguardo ad elementiche «involgono l’osservanza di uno standard di diligenza attendibile edesigibile da un accorto operatore professionale del settore che si fossetrovato ad operare nelle medesime condizioni del contraente in bonis»(Cass. n. 7013/2025).3. - Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 67,secondo comma, l. fall. e dell’art. 2697 cod. civ. nonché, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza perdifetto di motivazione in relazione al contesto sportivo, illustrato al motivoche precede, con particolare riferimento ad altre società calcistiche dellamedesima serie di quella dichiarata fallita.4. - Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 67,secondo comma, l. fall., 2697 cod. civ. e 3 Cost., nella parte in cui ladecisione impugnata non ha dato peso alla CTU espletata in altro giudiziopendente tra la società e i suoi amministratori, attestante come la società,sino al 14 novembre 2014, avesse fatto fronte in maniera regolare aipagamenti di stipendi e non avesse perso la continuità, con laconseguenza che non sarebbe stato conoscibile lo stato di insolvenzaprima di tale data.5. - I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi,sono inammissibili, in quanto impingono nella valutazione degli elementiindiziari e nella scelta degli elementi di prova (quale la CTU espletata inaltro procedimento), la quale spetta al giudice del merito ed èincensurabile, ove – come nella specie - correttamente motivata.n. 9474/2023 R.G.Numero registro generale 9474/2023Numero sezionale 1481/2026Numero di raccolta generale 9196/2026Data pubblicazione 11/04/20266. - Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre alraddoppio del contributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% perrimborso forfetario e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di partericorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, peril versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/03/2026.La PresidentePaola Vellan. 9474/2023 R.G.