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Ordinanza Interlocutoria — n. 9173/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends proceedings to examine constitutionality of keeping 1961 road fee law alive via 2009 decree.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9173/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the proceedings to examine the constitutionality of Article 1 of the 2009 Road Code Decree regarding the preservation of the 1961 law. The appellant argued that the 2009 decree's attempt to keep the 1961 provision on road access fees valid for small towns was incompatible with subsequent legislation. The Court found the constitutional question relevant because the two laws produce irreconcilable legal consequences regarding fee collection rights.

Regesto Legislator

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Art. 1 d.lgs. 179/2009; Art. 76 Cost.: The Court holds that a legislative decree preserving the validity of a prior statute is not merely declaratory and may raise constitutional issues if it creates irreconcilable legal consequences with subsequent laws.

Parole chiave

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constitutional question relevance road access fees legislative decree preservation irreconcilable legal consequences suspension of proceedings statutory abrogation ANAS S.p.A.

Disposizioni normative citate

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Art. 134 Cost.
Art. 23 legge 11.3.1953, n. 87
Art. 76 Cost.
3 Cost.), del ri-spetto dei principi e criteri direttivi della legge di delega (art. 76Cost.)» (Cass.
Art. 14 legge 28 novembre 2005, n. 246
1696, la annovera tra ledisposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1°.1.1970, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, aifini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, dellalegge n.
art. 3 Cost
15preleggi e costituzionalmente orientata, nel senso della coe-renza e ragionevolezza dell'ordinamento (art. 3 Cost.), del ri-spetto dei principi e criteri direttivi della legge di delega (art.
artt. 134 Cost
P.Q.Mla Corte:visti gli artt. 134 Cost.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 182/2018 della Corte costituzionale

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Testo completo

studio degli avv. Paolo Panaritie Alessandra Manzo, che lo rappresentano e difendono unita-mente all'avv. Annalisa Pizzi- ricorrente -controANAS S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Monzam-bano n. 10, presso la propria direzione generale, con l'avv. Gio-vanna Giacomelli, che la rappresenta e difende- controricorrente -avverso la sentenza n. 2638/2020 della Corte d'Appello di Ve-nezia, depositata il 12.10.2020.Numero registro generale 9131/2021Numero sezionale 3701/2025Numero di raccolta generale 9173/2026Data pubblicazione 11/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del30.10.2025 dal Consigliere Andrea Zuliani.Rilevato che:la presente controversia ha ad oggetto il preteso diritto diANAS S.p.A. di riscuotere i canoni di accesso dalla strada statale«Romea» all'immobile di proprietà di Giancarlo Rosestolato, si-tuato all'interno del centro abitato in Comune di Taglio di Po;il diritto viene contestato da Giancarlo Rosestolato sul pre-supposto che, annoverando Taglio di Po un numero di abitantiinferiore a 20.000, quantunque i tratti di strada all'interno delcentro abitato siano parte della rete delle strade statali, i «ca-noni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti ilcorpo stradale» sarebbero «fatti salvi in favore dei Comuni»dall'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1961, e non spette-rebbero, quindi, ad ANAS S.p.A.;in applicazione di tale disposizione di legge, e in accogli-mento della domanda proposta da Giancarlo Rosestolato, il Tri-bunale di Rovigo accertò che ANAS S.p.A. non è titolare del di-ritto di riscuotere il canone, condannandola anche alla restitu-zione dei ratei già percepiti;ANAS S.p.A. propose impugnazione, che venne accoltadalla Corte d'Appello di Venezia, la quale ritenne non più vigentel'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1961, in quanto implici-tamente abrogato da disposizioni legislative successive e, inparticolare, dagli artt. 2, 22 e 27 del d.lgs. n. 285 del 1992(«Nuovo Codice della Strada»), dal d.lgs. n. 143 del 1994 («Isti-tuzione dell'Ente nazionale per le strade»), dall'art. 18 del d.P.R.n. 242 del 1995 («Approvazione del nuovo statuto dell'Ente na-zionale per le strade») e, infine, dall'art. 55, comma 23, dellaNumero registro generale 9131/2021Numero sezionale 3701/2025Numero di raccolta generale 9173/2026Data pubblicazione 11/04/2026legge n. 449 del 1997 («Misure per la stabilizzazione della fi-nanza pubblica», erroneamente indicata nella sentenza qui im-pugnata come «Legge Finanziaria del 1997»);la Corte territoriale non ha condiviso l'assunto del Tribu-nale secondo cui l'art. 4 della legge n. 59 del 1961 sarebbe daconsiderare però ancora in vigore, in quanto espressamentemenzionato (insieme ad altri articoli della medesima legge) aln. 1696 dell'elenco allegato («Allegato 1») al d.lgs. n. 179 del2009 (cd.

«salva leggi»);infatti, secondo la Corte d'appello, «il decreto del 2009 hainteso far salve tutta una serie di norme, siccome vigenti all'e-poca della sua entrata in vigore, così come modificate a taledata per effetto di interventi legislativi adottati dopo la loroemanazione, includendo esplicitamente nelle “modificazioni”anche l'abrogazione implicita delle norme stesse, com'è resoevidente dal richiamo operato all'art. 15 delle disposizioni sullalegge in generale»;contro la sentenza della Corte d'appello Giancarlo Rose-stolato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due mo-tivi, il primo dei quali è volto a censurare la violazione o falsaapplicazione «dell'art. 4 l. 59/61 e del Decreto Legislativo 285/1992, in relazione all'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativon. 179/2009»; in sostanza, il ricorrente ribadisce la tesi secondocui all'esplicito inserimento della legge n. 59 del 1961 nell'elencodelle disposizioni legislative statali per le quali il d.lgs. n. 179del 2009 ha disposto la «permanenza in vigore» deve esserenell'interpretazione dell'art. 1 (in realtà, art. unico) del mede-simo decreto;ANAS S.p.A. si è difesa con controricorso;Numero registro generale 9131/2021Numero sezionale 3701/2025Numero di raccolta generale 9173/2026Data pubblicazione 11/04/2026entrambe le parti hanno depositato memoria nel terminedi legge anteriore alla data fissata per la trattazione in cameradi consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.Ritenuto che:il primo motivo di ricorso pone la questione della perma-nente vigenza o meno dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59del 1961 – che pure si ritiene implicitamente abrogato dalle suc-cessive norme del Codice della Strada e relative all'istituzione eal finanziamento dell'attuale ANAS S.p.A.

– per effetto del suoinserimento nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 179 del 2009;in questi termini, il ricorso troverebbe conforto in uno spe-cifico precedente di questa Corte (ord. n. 11266/2020), ove siè statuito che l'art. 4 della legge n. 59 del 1961 è norma daritenersi ancora vigente in base al disposto dell'art. 1 del d.lgs.n. 179 del 2009, che, nell'Allegato 1 n. 1696, la annovera tra ledisposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1°.1.1970, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, aifini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, dellalegge n. 246 del 2005 e successive modificazioni (conf., succes-sivamente, anche Cass. n. 4192/2023);in senso contrario si è invece espressa questa Corte inaltro provvedimento, ove si è ritenuto decisivo il rilievo che «lalegge delega 246/2005 (sulla cui base è stato emanato il d.lgs.179/2009) ha posto il criterio direttivo di escludere le disposi-zioni colpite da abrogazione tacita, poiché ciò implica che nonsono indispensabili (concernendo una materia ormai diversa-mente disciplinata)», ritenendosi di conseguenza irrilevante l'in-serimento della legge n. 59 del 1961 nell'elenco di cui all'Alle-gato 1 (Cass. n. 15942/2024);Numero registro generale 9131/2021Numero sezionale 3701/2025Numero di raccolta generale 9173/2026Data pubblicazione 11/04/2026in quest'ultimo senso – con riguardo alla medesima que-stione riferita ad altra legge inserita nel citato Allegato 1 – si èpiù volte pronunciata la Sezione Lavoro di questa Corte, sta-tuendo che per «le disposizioni tacitamente o implicitamenteabrogate ovvero … le disposizioni che, al momento dell'emana-zione del d.lgs. n. 179 del 2009, avevano esaurito la loro fun-zione o erano comunque obsolete, … non potendo [esse]… es-sere inclus[e], in base alla legge di delega, fra le norme “sal-vate”, la relativa ricomprensione al suddetto fine nell'Allegato 1… si deve considerare tamquam non esset, frutto di un lapsuscalami, sulla base di una interpretazione rispettosa dell'art. 15preleggi e costituzionalmente orientata, nel senso della coe-renza e ragionevolezza dell'ordinamento (art. 3 Cost.), del ri-spetto dei principi e criteri direttivi della legge di delega (art. 76Cost.)» (Cass. n. 19420/2013; conf., successivamente, Cass.nn. 7976/2016 e 26488/2018);sennonché, proprio con riferimento alla disposizione dilegge considerata nei citati precedenti della Sezione Lavoro diquesta Corte (art. 8 della legge 25.7.1952, n. 991, inseritonell'Allegato 1 alla voce n. 1266) è intervenuta – sollecitata dalTribunale di Sondrio, che aveva ritenuto poco appagante la so-luzione del «tamquam non esset» – la Corte costituzionale, laquale, con la sentenza n. 182/2018, ha dichiarato «l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gen-naio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vi-gore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246), nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1266 dell'Allegato1, l'indispensabile permanenza in vigore dell'art. 8 della legge25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territorimontani)»;Numero registro generale 9131/2021Numero sezionale 3701/2025Numero di raccolta generale 9173/2026Data pubblicazione 11/04/2026a questo punto è evidente che risulta tutt'altro che mani-festamente infondata la questione di legittimità costituzionaledell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009 anche nella parte in cuiquesto dichiara, alla voce n. 1696 dell'Allegato 1, l'indispensa-bile permanenza in vigore dell'art. 4, comma 4, della legge n.59 del 1961, di cui il «diritto vivente» non ha mai messo in dub-bio che fosse stato in precedenza abrogato «per incompatibilità»con le nuove disposizioni del Codice della Strada e sull'istitu-zione e il finanziamento dell'ente ora divenuto ANAS S.p.A.; in-fatti, le due normative pongono – sotto il profilo, che qui inte-ressa, ovverosia quello della titolarità del diritto alla percezionedei canoni per l'accesso alle strade statali nei centri abitati conmeno 20.000 abitanti – conseguenze giuridiche inconciliabili,tali che l'applicazione dell'una non può che comportare la nonapplicazione dell'altra;una volta escluso, sulla scorta delle condivisibili indica-zioni contenute nella citata sentenza n. 182/2018 della Cortecostituzionale, che il d.lgs. n. 179 del 2009 sia «meramente ri-cognitivo» e dunque privo di «forza legislativa», non meno evi-dente è la rilevanza della questione nel presente processo, incui Giancarlo Rosestolato chiede al giudice di accertare cheANAS S.p.A. non è titolare del diritto al pagamento dei canoniper l'accesso alla strada statale proprio invocando la revivi-scenza dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1961, volutadal legislatore mediante l'inserimento di tale disposizione nelloAllegato 1 al d.lgs. n. 179 del 2009.

P.Q.Mla Corte:visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11.3.1953, n. 87;Numero registro generale 9131/2021Numero sezionale 3701/2025Numero di raccolta generale 9173/2026Data pubblicazione 11/04/2026dichiara rilevante e non manifestamente infondata la que-stione di legittimità costituzionale – con riferimento all'art. 76della Costituzione – dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, nellaparte in cui dichiara, alla voce n. 1696 dell'Allegato 1, l'indispen-sabile permanenza in vigore dell'art. 4, comma 4, della legge n.59 del 1961;sospende il presente giudizio;ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanzasia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al Pubblico Mi-nistero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio deiministri;ordina, altresì, che l'ordinanza venga comunicata dal Can-celliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;dispone l'immediata trasmissione degli atti, compresa ladocumentazione attestante il perfezionamento delle prescrittenotificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.Il PresidenteGuido MERCOLINO