Cassation appeal dismissed as inadmissible due to loss of interest after property sale completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant lost its legal interest in the case following the completion of the property sale. Although the lower court suspended the auction based on a superior offer, the buyer subsequently purchased the building for a higher price, resulting in a transfer decree. Consequently, the Court ruled that the appeal was no longer necessary as the contested suspension had already been superseded by the final sale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 l.fall.; Art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.: A cassation appeal against a tribunal decision rejecting a suspension request is inadmissible if the applicant loses its interest due to a subsequent sale of the property.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
dall'avvocato Mario Ferri, unitamente all’avvocatoAurelio Monti,-ricorrente-controRisso Eno Trade Company srl, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Ge, unitamenteall’avvocato Fabio Pedrazzini,-controricorrente-nonché controRedil Store srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e-intimati-avverso il decreto del Tribunale di Pavia n. 7/2012, depositato il25/3/2019.Numero registro generale 14558/2019Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 9114/2026Data pubblicazione 10/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dalConsigliere Cosmo Crolla.1.
Nell’ambito della procedura fallimentare Maedil srl (di seguito indicatosemplicemente “Fallimento”) veniva esperita, con le forme del codice diprocedura civile, la procedura competitiva di vendita di un immobile,costituito da un capannone, conclusasi in data 20/11/2018 conl’aggiudicazione dello stesso, al prezzo di € 267.000, da parte di SMServizi srl.2. Il Giudice Delegato, con decreto del 3/2/2019, disponeva lasospensione delle operazioni di vendita “assegnando a Risso Eno TradeCompany srl il termine di dieci giorni per consegnare al curatore l’offertamigliorativa”; avverso tale provvedimento l’aggiudicataria proponevaricorso ex art 26 l.fall. e il Tribunale di Pavia con l’impugnato decretorigettava il reclamo.2.1 Rilevava il Tribunale:
i) l’istanza, ex art. 108 l.fall., avanzata da RissoEno Trade Company srl e da Redil Store srl era tempestiva; ii) il potere disospensione delle vendite del Giudice Delegato ex art 108, comma 1secondo capoverso, l.fall, trova applicazione anche con riferimento allevendite svoltesi con le forme previste dal codice di procedura civile; iii)avuto riguardo all’offerta migliorativa di € 322.000 pervenuta da Risso EnoTrade Company srl, ben superiore all’ultimo prezzo d’asta, fissato in €281.250, sussistevano le condizioni previste dall’art 108 l.fall per lasospensione delle operazioni di vendita.3.
SM Servizi srl ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sullabase di tre motivi. Risso Eno Trade Company srl ha svolto difese concontroricorso illustrato con memoria. Il Fallimento e Redil Store srl sonorimasti intimati.Numero registro generale 14558/2019Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 9114/2026Data pubblicazione 10/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.107, comma 2, e 108, comma 1, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1n. 3, c.p.c.: si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalTribunale, il potere di sospensione, previsto dall’art. 108, comma 1, l.fall.,non poteva essere esercitato dal Giudice Delegato nell’ipotesi di venditasenza incanto secondo le disposizioni del codice di procedura civile.1.1 Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.108 l.fall., 584 e 586 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c,per avere il Tribunale ritenuto legittima la sospensione di una venditasenza incanto celebratasi nelle forme del codice di procedura civile, inragione del mero favor creditoris e al di fuori del ricorrere di un casoeccezionale, richiesto dalla consolidata giurisprudenza e riconosciuto dallostesso collegio giudicante che ha, quindi, di fatto applicato la sospensionedi cui all’art 584 c.p.c. pur essendo tale norma applicabile alle sole venditecon incanto.1.2 Il terzo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., oggetto di discussione tra leparti, costituito dalla non notevole ingiustizia del prezzo.2.
Va, preliminarmente, riconosciuta l’astratta ammissibilità del ricorso inquanto, come affermato e ribadito anche di recente da questa Corte (cfr.Cass. 25329/2017 e 575/2026), la pronuncia del Tribunale, a normadell’art. 26 l.fall., di rigetto dell’istanza di sospensione della vendita deibeni compresi nell’attivo del fallimento ha natura decisoria e definitiva edè, quindi, suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost..2.1 Ciò nonostante, il ricorso risulta comunque inammissibile.Risulta dalla documentazione allegata dal controricorrente all’istanza didichiarazione di cessazione della materia del contendere - il cui depositonel giudizio di cassazione è consentito, ai sensi dell’art 372 c.p.c., inNumero registro generale 14558/2019Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 9114/2026Data pubblicazione 10/04/2026quanto idoneo provocare una pronuncia di inammissibilità del ricorso - chela Risso Eno Trade Company srl è risultata aggiudicataria, per la somma di€ 415.000, del capannone in data 20/6/2019, con conseguente emissione,in data 12/12/2019, del decreto di trasferimento dell’immobileregolarmente notificato alla precedente aggiudicataria.2.2 L’avvenuto trasferimento dei beni comporta il venir menodell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza - oggetto di ricorso percassazione - confermativa, da parte del tribunale, del provvedimento concui il giudice delegato ha disposto la sospensione dell'attività liquidatoria(cfr.
Cass. n. 1344/2011; si vedano anche Cass. 26175/2017 e1927/2026).2.3 Il ricorso è, dunque, inammissibile per sopravvenuto difetto diinteresse.3. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, avutoriguardo all’esito del giudizio.4. Trattandosi di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenutoalla proposizione dell'impugnazione, non deve farsi luogo al pagamentodel doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass S.U. 28383/2020 e22479/2024). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dispone compensarsi interamente tra le parti le spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/2/2026.Il Presidente