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Ordinanza Interlocutoria — n. 9105/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to discuss curator's right to raise late insolvency claims in opposition proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9105/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case for a new public hearing to address the admissibility of late creditor claims. The lower court dismissed Fed spa's request for late damages and restitution claims, ruling them untimely under insolvency law. The Court identified a significant legal question regarding whether a curator can raise untimeliness defenses in opposition proceedings after a partial admission of restitution claims, necessitating further examination.

Regesto Legislator

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Art. 101, ultimo comma l.fall.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The court must determine if a curator is authorized to raise untimeliness exceptions in opposition proceedings when restitution claims have been partially admitted, considering the principle of implicit res judicata.

Parole chiave

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insolvency opposition proceedings late creditor claims curator defense rights implicit res judicata restitution claims admissibility untimeliness exception public hearing remand

Disposizioni normative citate

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Art. 101, ultimo comma l.fall.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
274 e 295 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1 n.
Art. 72 l.fall.
Art. 1455 c.c.
Art. 2033 c.c.
e art. 2033 c.c.: si sostiene che non sussisteva il presupposto dellaritenuta correttezza dell’operato del curatore, in quanto non eraapplicabile nella fattispecie la disciplina dello scioglimento dei contrattiprevista dall’art 72 l.fall.
art. 1455 c.c
art. 2033 c.c
e art. 2033 c.c.: si sostiene che non sussisteva il presupposto dellaritenuta correttezza dell’operato del curatore, in quanto non eraapplicabile nella fattispecie la disciplina dello scioglimento dei contrattiprevista dall’art 72 l.fall.

Giurisprudenza citata

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Sentenza delle Sezioni Unite n. 24172/2025

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Testo completo

liavvocati Alessandro Facchino, Gabriele Piccinini,-ricorrente-controScribano, Marika Miceli,-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Catania n. 14053/2025, depositato il22/5/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/2/2026 dalConsigliere Cosmo Crolla.Numero registro generale 14393/2025Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 9105/2026Data pubblicazione 10/04/20261. Con ricorso, depositato in data 28/10/2022, Fed spa FinancialEvaluation Development società gestione crediti a socio unico (di seguitodenominata per brevità “Fed spa”) chiese che fosse ammesso al passivodel fallimento So.Co.Mar spa (breviter “Fallimento”), in prededuzione, ilcomplessivo credito di € 159.776,07 a titolo di acconti pagati e dirisarcimento dei danni sofferti per effetto di declaratoria di risoluzione,per colpa della procedura, dei contratti di cessione dei crediti Iva, Irpeg eIres intercorsi tra So.Co.Mar spa in amministrazione straordinaria e Fedspa.2.

Il Giudice Delegato, aderendo alle conclusioni del curatore, ammettevain prededuzione chirografaria la somma di € 400 versati dalla cedente infavore della società fallita in conseguenza del contratto di cessione dicrediti erariali poi sciolto dall'odierna procedura fallimentare, ai sensidell'art.72 l.fall..3. Il Tribunale di Catania, con l’impugnato decreto, rigettava il ricorso inopposizione allo stato passivo proposto da Fed spa.3.1 Il Collegio, dopo aver escluso qualsivoglia rapporto di pregiudizialitàtra le domande oggetto della causa di risoluzione e di condanna allerestituzioni e al risarcimento dei danni incardinate davanti al giudiceordinario, con richiesta di condanna della curatela al pagamento deimedesimi importi reclamati, con la domanda di insinuazione allo statopassivo per le stesse causali, rilevava che tale ultima domanda erainammissibile in quanto ultra-tardiva, in mancanza dei presupposti di cuiall’art. 101, ultimo comma, l.fall., come da eccezione sollevata nel giudiziodi opposizione dalla curatela.

Tale disciplina era applicabile anche ai creditiprededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare.3.2 Nel merito il Tribunale escludeva la sussistenza del graveinadempimento della curatela, ex art. 1455 c.c., avendo l’organofallimentare, nello sciogliersi dai contratti di cessione dei crediti, esercitatoun diritto potestativo espressamente riconosciutogli dall’art. 72 l.fall.Numero registro generale 14393/2025Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 9105/2026Data pubblicazione 10/04/20263.3 Fed spa ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato aquattro motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso.

Entrambele parti hanno depositato memorie ex art. 380bis1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 295 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere il Tribunaleerroneamente disatteso l’istanza di sospensione della causaendofallimentare di accertamento dello stato passivo sino alla definitivadecisione del giudizio ordinario avente ad oggetto anche l’accertamentodella legittimità dell’esercizio da parte del curatore del potere discioglimento ex art. 72 l.fall., contestato dalla ricorrente sia perché icrediti erano stati coattivamente ceduti attraverso una proceduracompetitiva, sia in quanto le cessioni avevano avuto esecuzione;secondo motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 72, comma 4,l.fall. e art. 2033 c.c.: si sostiene che non sussisteva il presupposto dellaritenuta correttezza dell’operato del curatore, in quanto non eraapplicabile nella fattispecie la disciplina dello scioglimento dei contrattiprevista dall’art 72 l.fall. posto che vi era una chiara consecutio tral’amministrazione straordinaria e il fallimento, che costituiva l’evoluzionepatologica della precedente procedura, la cessione dei crediti intervenutanella fase dell’amministrazione straordinaria era avvenuta attraverso unmeccanismo coattivo e competitivo che rispondeva a finalità liquidatorie ele cessioni dei credito avevano avuto esecuzione;terzo motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 111 e 111bisl.fall. in relazione all’ art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunalesottoposto a un diverso trattamento la domanda restitutoria e quellarisarcitoria e per aver affermato la “supertardività” della domanda diNumero registro generale 14393/2025Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 9105/2026Data pubblicazione 10/04/2026risarcimento danni senza che il Fallimento, nella fase dell’accertamentodello stato passivo, avesse sul punto interloquito, con la conseguenza cheil curatore non era legittimato a far valere nel giudizio di opposizione allostato passivo l’eccezione, nuova e contraria al comportamentoprecedentemente serbato, ex art. 101, ultimo comma l.fall., ed in ognicaso avrebbe dovuto farlo con il rimedio dell’opposizione allo statopassivo.

Si sostiene, inoltre, che il Tribunale abbia errato nel ritenereirragionevole, ai fini della tempestività della domanda tardiva diammissione di un credito sorto in corso di procedura, per quanto consta, iltermine di presentazione della domanda, senza spiegare le ragioni di taleirragionevolezza e senza indicare quale sarebbe stato il termine daconsiderare congruo;quarto motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 72 l.fall. e 1455c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c.; ancora una volta vienededotto il vizio del provvedimento laddove lo stesso ha ritenutol’immotivata iniziativa della Curatela di scioglimento ex art. 72 l.fall., adistanza di quasi dieci anni da procedura competitiva svolta in sede diprocedura di amministrazione straordinaria, correttamente esercitata enon concretizzante un grave inadempimento.Le censure contenute nel terzo motivo pongono la questione, meritevole diapprofondimento in pubblica udienza, della possibilità del curatore di farvalere nel giudizio di opposizione allo stato passivo difese relative alla“ultratardività” della domanda di insinuazione, pur a seguito di parzialeaccoglimento da parte del G.D. della richiesta di ammissione del creditorestitutorio ex art. 2033 c.c. senza che fosse rilevato alcun profilo diinammissibilità della domanda (unitariamente intesa), anche alla luceprincipi enunciati dalla sentenza, delle Sezioni Unite di questa Corte (n.24172/2025) in materia di giudicato implicito per le eccezioni di ritorilevabili d’ufficio e avuto riguardo alle caratteristiche del giudizio diopposizione allo stato passivo.Numero registro generale 14393/2025Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 9105/2026Data pubblicazione 10/04/2026 P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, il 23.2.2026.Il Presidente