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Decreto — n. 9019/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9019/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9019/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ioli-ricorrente-controAskar Investors S.g.r.p.a. In Lca in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Viola unitamenteall’avvocato Enrico Carlo Felli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.3541/2021depositata il 06/12/2021.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 15137/2022Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 9019/2026Data pubblicazione 10/04/2026Così deciso in Roma, il 09/04/2026Il Presidente TitolareMaria Acierno

Regesto Legislator

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Decreto — n. 9019/2026 — snciv · Corte di Cassazione: In Lca in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Viola unitamenteall’avvocato Enrico Carlo Felli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.3541/2021depositata il 06/12/2021.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 15137/2022Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 9019/2026Data pubblicazione 10/04/2026Così deciso in Roma, il 09/04/2026Il Presidente TitolareMaria Acierno

Parole chiave

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condono delle spese procedurali abbandono del procedimento estinzione dell'obbligazione ritiro dell'istanza giudiziaria conseguenze del ritiro privo d'oggetto
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Testo completo

ioli-ricorrente-controAskar Investors S.g.r.p.a. In Lca in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Viola unitamenteall’avvocato Enrico Carlo Felli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.3541/2021depositata il 06/12/2021.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 15137/2022Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 9019/2026Data pubblicazione 10/04/2026Così deciso in Roma, il 09/04/2026Il Presidente TitolareMaria Acierno