Cassation court declares case extinguished due to withdrawal of appeals by heirs and bankruptcy trustee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the withdrawal of all appeals by the heirs of Carmine De Luca and the bankruptcy trustee. The heirs had previously challenged a lower court ruling that held them jointly liable for damages related to alleged mismanagement and tax violations by the bankrupt entity. Since the parties voluntarily renounced their claims and the opposing party accepted this withdrawal, the court ordered the termination of the case without ruling on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: The proceedings are extinguished when the appellant and the appellee mutually withdraw their appeals and counterclaims, thereby terminating the litigation without a substantive decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
i De Luca Carmine, rappresentati e difesi dall’avv. BiagioNunziata in virtù di procura a margine del ricorso-ricorrenti-controNunziata Anella, quale erede di Nunziata Luigi, rappresentata edifesa dagli avv.ti Giovanni Capo, Luigi Salerno, Gianluigi Comeglioin virtù di procura in calce al controricorso-controricorrente--ricorrente incidentale-nonché controfallimentare, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Rascio in virtù diprocura speciale in calce all’atto di costituzione-controricorrente--ricorrente incidentale-Numero registro generale 12371/2019Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 8877/2026Stampati Roberto e La Marca FerdinandoData pubblicazione 09/04/2026-intimati-Esposito Antonio, Prisco Francesco, Sorrentino Francesco, PriscoGioacchino, Rainone Vincenzo, Song Zhicai, Nappi Aniello, SimonettiAntonio, Saviano Francesco-intimati-avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4367/2018,depositata in data 1.10.2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.3.2026 dalConsigliere Aldo Ruggiero.Rilevato che1.
Mariagrazia Ruggiero, Regina De Luca e Felice De Luca, quali eredidi Carmine De Luca, hanno impugnato la sentenza della Corted’appello di Napoli, n. 4367/2018, depositata il 1° ottobre 2018;2. Il Fallimento A.S. Palmese Calcio s.r.l. aveva agito nei confronti degliamministratori e sindaci succedutisi nel tempo per il risarcimento deidanni, deducendo la mala gestio per violazioni degli obblighi di cuiall’art. 2446 c.c., quali mancati versamenti IVA e contributivi e perlo svolgimento di nuove operazioni dopo il venir meno dellecondizioni di operatività;3.
Carmine De Luca si era costituito eccependo, tra l’altro, laprescrizione, la carenza di legittimazione attiva della Curatela, profilidi rito e la infondatezza della domanda nel merito;4. Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 413/2014 aveva accolto l’azioneex art. 146 l. fall. ed aveva condannato, in solido con altri, CarmineDe Luca a € 347.999,625 per il periodo 24.4.2002–30.6.2003 ed a€ 639.796,70 per il periodo 1.7.2003–1.9.2003.5. Prisco Francesco e Sorrentino Francesco avevano proposto appelloavverso detta sentenza e Carmine De Luca aveva proposto appello2 di 4Numero registro generale 12371/2019Numero sezionale 1165/2026incidentale, reiterando l’eccezione di prescrizione e censurando laNumero di raccolta generale 8877/2026responsabilità per nuove operazioni nonché la quantiDfaictaa puzbibolincaezio ne 09/04/2026equitativa del danno;6.
Song Zhicai aveva proposto appello, poi dichiarato inammissibile pertardività e riunito al primo giudizio, fermo restando l’autonomia deidue giudizi.;7. La Corte d’appello aveva accolto gli appelli di Prisco Francesco eSorrentino Francesco nonché quelli incidentali di Prisco Gioacchino eRainone Vincenzo, respingendo la domanda ex art. 146 l. fall. dellaCuratela verso costoro;8. La stessa Corte aveva accolto parzialmente gli appelli incidentali diNunziata Luigi e De Luca Carmine (nonché dei sindaci Stampati e LaMarca), ma, in parziale riforma, aveva condannato gli eredi di DeLuca Carmine – unitamente ad altri – al risarcimento dei dannirelativi al periodo 1.7.2003–1.9.2003 pari a € 639.796,70,confermando nel resto la pronuncia; dichiarava inammissibilel’appello di Song Zhicai.9.
Hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale NunziataAnella, quale erede di Nunziata Luigi, ed il Fallimento A.S. PalmeseCalcio s.r.l.Considerato che1. È intervenuta la rinuncia al controricorso ed al ricorso incidentalenotificato al Fallimento A.S. Palmese Calcio nonché l’intervenutarinuncia del Fallimento resistente al ricorso incidentale nei soliconfronti di Nunziata Anella, accertata con decreto di estinzioneparziale n. 2294/2021 del 2.2.2021.2. In data 23.2.2026, è stato depositato l’atto di rinuncia relativo alricorso principale proposto da Mariagrazia Ruggiero, Regina De Lucae Felice De Luca, con contestuale accettazione e dichiarazione dirinuncia al ricorso incidentale da parte del Fallimento A.S. PalmeseCalcio s.r.l., con richiesta di estinzione del processo di cassazione,senza pronuncia sulle spese;3 di 4Numero registro generale 12371/2019Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 8877/20263.
Deve essere dichiarata, di conseguenza, la estinzione del giudizio,Data pubblicazione 09/04/2026senza alcuna statuizione sulle spese. P.Q.MLa Corte di cassazione dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per lespese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile, in data 11.3.2026.Il Presidente4 di 4