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Ordinanza — n. 8873/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming factual error regarding bank account transfers in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8873/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the alleged errors constituted interpretative mistakes rather than factual ones. The appellant argued that the lower court incorrectly interpreted the transfer of bank accounts from one company to a bankruptcy trustee. The court held that such errors fall outside the scope of revocable factual errors under Article 395 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 395 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An error in judging, not a factual error, cannot serve as grounds for extraordinary revocation of a Cassation decision.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error interpretative error bankruptcy proceedings bank accounts transfer Code of Civil Procedure revocatory error motivi di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 395 n. 4 c.p.c.
Con il secondo mezzo si deduce “errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.,erronea supposizione di esistenza di interpretazione della domanda afondamento della ritenuta esclusione di conti correnti dalla cessione diazienda e conseguente erronea valutazione congiunta dei tre diversi motivi diricorso”.3.
Art. 112 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 2558 c.c
in forza degli Accordi con i Comuni …”; - la cessionaria, inconseguenza di tale atto, era subentrata, a norma dell’art. 2558 c.c., neicontratti pendenti con Poste Italiane s.p.a.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un., n. 20013/2024
Cass. Sez. Un., n. 23535 del 2019
Sez. Un.,n. 20013/2024
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Testo completo

ordinario Dott. Luca Voglino, rappresentatae difesa dall’Avv. Paolo Puccioni ed elettivamente domiciliata presso il suostudio in Roma, Via S. Agnese n. 16, giusta procura in atti.- ricorrente -controavv. Michele Di Tommaso, rappresentato e difeso dall’avv. Eugenio Mangone(MNGGNE 63L22F839X), dal quale è rappresentato e difeso, come da procurain atti.- controricorrente -Numero registro generale 20432/2025Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 8873/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso l’ordinanza n. 22226/2025 resa inter partes nel procedimento RG n.18590/2023 dalla Corte di Cassazione, Sez.

I, in data 25.06.2025, depositatain data 01.08.2025 e comunicata in data 05.08.2025 a mezzo PEC;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2019dal Consigliere dott. Roberto Amatore;1.1 La Tributi Italia s.p.a. in amministrazione straordinaria aveva propostoopposizione allo stato passivo del Fallimento della Gestor Italia s.p.a.1.2. La società istante, a sostegno dell’opposizione, aveva dedotto che: - laGestor s.p.a., con atto in data 21/11/2008, aveva ceduto alla Tributi Italias.p.a. la propria azienda, costituita da “… attività, passività, contratti e dirittirelativi all’attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi svoltada Gestor S.p.A. in forza degli Accordi con i Comuni …”; - la cessionaria, inconseguenza di tale atto, era subentrata, a norma dell’art. 2558 c.c., neicontratti pendenti con Poste Italiane s.p.a.

“presso cui erano stati accesi iconti correnti postali destinatari delle somme provenienti dai vari Comuni peri quali era svolta l’attività di gestione oggetto della Cessione”; - il commissariostraordinario della Tributi Italia s.p.a., nominato con decreto ministeriale del18/6/2010, aveva, quindi, richiesto a Poste Italiane, in data 15/7/2010, “unelenco aggiornato di tutti i conti correnti intestati a Tributi Italia”, “cui facevariscontro Poste trasmettendo un tabulato contenente tutti i conti (sia attiviche estinti), compresi evidentemente quelli “ex Gestor””; - nonostante larichiesta di volturazione, “tutti i conti ancora attivi di Tributi Italia pressoPoste Italiane ed ex “Gestor” erano stati “volturati” dalle Poste Italiane afavore del Fallimento Gestor S.p.A. ed i relativi saldi al 7-10/03/2011 stornatisu un “conto di servizio,” per essere trasferiti su conto corrente intestato al1.3.

L’opponente “in ragione del subentro a Gestor nei rapporti contrattualiinerenti l’esercizio dell’azienda, ivi compresi i contratti bancari di contocorrente” e dell’“assenza di titolo in capo al Fallimento per poter reclamarel’intestazione a suo nome dei conti correnti”, aveva chiesto che, “accertataNumero registro generale 20432/2025Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 8873/2026Data pubblicazione 09/04/2026anche incidentalmente la illegittimità dell’intestazione dei … conti correnti infavore del Fallimento Gestor S.p.A.” fosse disposta “la immediatarestituzione” in suo favore “dei … n. 223 conti correnti postali destinati allariscossione di entrate di Comuni”, nonché “la restituzione … della somma di€. 86.333,00, oltre agli interessi maturati, trasferite al fallimento GestorS.p.A. per effetto delle operazioni di “postagiro di servizio su conto 887000trasferimento saldo su c/c bancario intestato al fallimento”.1.4.

Il Tribunale, con decreto in data 9/2/2015, aveva rigettato l’opposizione.1.5. L’opponente aveva, quindi, proposto ricorso per cassazione che la Corte,con ordinanza del 28/4/2022, aveva accolto, cassando con rinvio il decretocon il quale il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivoproposta dalla Tributi Italia s.p.a.1.6. Riassunto il giudizio di rinvio, la Tributi Italia s.p.a. aveva chiesto alTribunale di disporre “la immediata restituzione di tutta la documentazioneafferente i… n. 223 conti correnti postali” nonché “la restituzione di ognisomma incassata dal Fallimento Gestor a seguito della liquidazione di detticonti correnti operata da Poste Italiane S.p.A. anche in esecuzione dellasentenza n. 4093/2021 emessa in data 01/11/2021 dal Tribunale di Bari”.

Ildelle nuove domande.1.7. Il Tribunale, con successivo decreto aveva, in parte, accoltol’opposizione, ammettendo l’istante allo stato passivo del Fallimento, per lasomma di €. 61.503,47, in collocazione chirografaria.1.8. La Tributi Italia s.p.a. in amministrazione straordinaria, con ricorsonotificato il 15/9/2023, chiedeva, per tre motivi, la cassazione del predettodecreto.1.9. Il Fallimento ha resistito con controricorso depositato il 23/10/2023, conil quale ha proposto, per due motivi, ricorso incidentale.1.10 Con l’ordinanza n. 22226/25 qui impugnata per revocazione la Corte dicassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale e, per l’effetto,l’inefficacia del ricorso incidentale; e ha condannato la ricorrente principale arimborsare al controricorrente le spese del giudizio.Numero registro generale 20432/2025Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 8873/2026Data pubblicazione 09/04/20261.11 Il provvedimento qui impugnato ha infatti ritenuto che “i motivi delricorso principale, da trattare congiuntamente, sono inammissibili”.Ha ritenuto la Corte di cassazione che: -l’interpretazione del contenuto delladomanda giudiziale costituisce un tipico accertamento in fatto, riservato cometale al giudice di merito, sicché, ove quest’ultimo abbia espressamenteritenuto che una domanda era stata proposta, tale statuizione, ancorché inipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, ecioè per error in procedendo, senza aver prima accertato l’erroneità di taleinterpretazione, la quale, tuttavia, proprio perché costituisce un accertamentoin fatto, è, come tale, sindacabile in cassazione solo per violazione dellenorme che regolano l’ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e ss.c.c., la cui portata è generale, ovvero per vizio di omesso esame di un fattoa tal fine decisivo; - il ricorrente che intenda utilmente censurare in sede dilegittimità il significato attribuito dal giudice di merito ad un atto processuale,come il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo, ha, dunque,l’onere di invocare, in ricorso, con riguardo all’interpretazione che il giudicedi merito ha attribuito all’atto, il vizio consistito o nell’omesso esame di fatti(sul punto) decisivi ovvero nella violazione dei criteri di ermeneuticacontrattuale previsti dagli artt. 1362 e s. c.c.; - nel caso di specie, tuttavia,tali oneri non erano stati adempiuti con la dovuta specificità; - il ricorrenteprincipale, infatti, pur dolendosi dell’interpretazione che il tribunale avevafornito del ricorso proposto a norma degli artt. 93 e 98 l.fall., non aveva, inrealtà, indicato, con la dovuta specificità, né quali criteri ermeneuticisarebbero stati violati, nell’espletamento di tale accertamento, dal giudice dimerito, né i fatti al riguardo decisivi che il tribunale avrebbe del tutto omessodi esaminare; - si sottraeva, dunque, alle censure della ricorrente principalela statuizione con la quale il tribunale aveva, in sostanza, ritenuto che la“domanda di restituzione dei conti correnti, specificamente indicati in ricorso”doveva essere interpretata “quale riconoscimento della corrispondentepretesa creditoria”.2.

L’ordinanza, pubblicata in data 1.08.2025, è stata impugnata da TRIBUTIITALIA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria per revocazione con ricorsoNumero registro generale 20432/2025Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 8873/2026Data pubblicazione 09/04/2026per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimento della Gestor s.p.a. haresistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta “errore di fatto ex art. 395 n. 4c.p.c. in relazione al denunciato vizio di extrapetizione del decreto delTribunale di Bari.

Erroneo rilievo di esistenza di interpretazione della domandaoperato dal Tribunale e conseguente erronea pronunzia di inammissibilità peromessa contestazione specifica di interpretazione in realtà inesistente o deltutto priva di motivazione”.2. Con il secondo mezzo si deduce “errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.,erronea supposizione di esistenza di interpretazione della domanda afondamento della ritenuta esclusione di conti correnti dalla cessione diazienda e conseguente erronea valutazione congiunta dei tre diversi motivi diricorso”.3.

I due motivi - che possono trovare una trattazione unitaria - sonoinammissibili in quanto non denunciano, con tutta evidenza, un errorerevocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., quanto piuttosto unasserito error in iudicando, come tale non emendabile con l’impugnazionestraordinaria qui azionata.Va infatti ricordato che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte dicassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:

a) consistenell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizionedell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmenteesclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asseritoerrore non abbia costituito terreno di discussione delle parti);

b) non puòconcernere l'attività interpretativa e valutativa;

c) deve possedere i caratteridell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del soloraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;

d) deve essereessenziale e decisivo;

e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass. Sez. Un.,n. 20013/2024).Numero registro generale 20432/2025Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 8873/2026Data pubblicazione 09/04/2026Nel caso di specie la ricorrente si duole della decisione adottata dallaCassazione laddove la stessa ha ritenuto inammissibili i motivi di doglianzaarticolati nel giudizio di legittimità, in relazione alla presunta violazionedell’art. 112 c.p.c., dedotta in riferimento all’asserita erronea interpretazionedella domanda da parte dei giudici del merito.Si esula dunque completamente dal paradigma applicativo declinato dall’art.395, primo comma, n. 4, c.p.c., per l’individuazione del vizio revocatoriocome errore di fatto.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez.

Un. 23535 del 2019). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026Il Presidente