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Ordinanza — n. 8806/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal, transferring jurisdiction to Bari based on public works contract nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8806/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal against the Brindisi Tribunal's decision, ruling that jurisdiction belongs to the specialized firm section in Bari. The court determined the case involves a unique factual basis for damages arising from a public works contract, which falls under the specific competence rules of D.Lgs. 168/2003. Consequently, the contested judgment was annulled and the case was remitted to the competent tribunal in Bari.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 2, lett. f) D.Lgs. 168/2003; Art. 2055 c.c.; Art. 1669 c.c.: When liability stems from a public works contract, the specialized firm section retains jurisdiction even if the claim combines contractual and extra-contractual elements.

Parole chiave

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public works contract jurisdiction transfer specialized firm section D.Lgs 168/2003 mixed liability claim remittal of case public procurement law valore litigioso

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 2, lett. f) D.Lgs. 168/2003
178 del 1/7/2024, rappresentata e difesa,giusta procura speciale rilasciata ex art. 365 c.p.c.
Art. 2055 c.c.
Art. 1669 c.c.
civ.), consistendo in un illecito contrattuale per i soggettilegati da vincolo negoziale con la PA ed in un illecito extracontrattuale(art. 1669 cod.
Art. 141, comma 10 D.Lgs. 163/2006
n° 163/2006 (art. 141, decimo comma),come pure dal successivo d.lgs.
Art. 102, comma 5 D.Lgs. 50/2016
n° 50/2016 (art. 102, quinto comma): siNumero registro generale 517/2025Numero sezionale 4482/2025Numero di raccolta generale 8806/2026Data pubblicazione 08/04/2026tratta, dunque, pur sempre di responsabilità derivante da contratti pubblicidi appalto.
art. 365 c.p
178 del 1/7/2024, rappresentata e difesa,giusta procura speciale rilasciata ex art. 365 c.p.c.
art. 1669 cod. civ
civ.), consistendo in un illecito contrattuale per i soggettilegati da vincolo negoziale con la PA ed in un illecito extracontrattuale(art. 1669 cod. civ.) per quelli privi della qualifica di parte contrattuale.Sul punto giova precisare che, secondo il consolidato orientamento diquesta Corte (ex multis:
art. 380-bis cod. proc. civ
GaetanoPadula, Generali Italia s.p.a., Zurich Insurance Plc sono rimastimeramente intimati.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo la DAB deduce la violazione e la falsa applicazionedegli artt.
art. 28 cod. proc. civ
n° 168/2003 hanno istituito una competenza permateria e territorio inderogabile.Ne deriva che non ha alcun rilievo l’accordo col quale le parti, a normadell’art. 28 cod. proc. civ., individuano un foro convenzionale, tant’è che lostesso testo dell’art.
art. 2055 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 3 febbraio 2014, n° 2284
Cass., sez. un., 3 febbraio 2014, n° 2284), l’art.1669 cod.
Cass., sez. I, 26 agosto 2024, n° 23112
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Testo completo

sede inRoma, Via Collatina – 00156 - in persona del legale rappresentante p.t.Sig. Paolo Ricci (RCC PLA 66S26 H501A) rappresentata e difesa, giustaprocura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Francesco Lilli (LLL FNC65L01 H579O) con elezione di domicilio digitale presso l’indirizzo pec:francescolilli @ ordineavvocatiroma.org. Il difensore dichiara di volerricevere le comunicazioni e notificazioni di cancelleria al sopra indicatoindirizzo pec o, in alternativa, al seguente numero di fax: 06.64.65.11.91.RicorrentecontroAutorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (C.F. eP.

IVA 08032850722), in persona dell’Amm. Isp. (CP) Vincenzo Leone,nella sua qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante protempore a tale carica nominato giusta decreto del Ministro delleInfrastrutture e dei Trasporti n. 178 del 1/7/2024, rappresentata e difesa,giusta procura speciale rilasciata ex art. 365 c.p.c. dall’Avv. Fulvio Mezzina(C.F. MZZ GZF 65P10 B180F), Direttore del Dipartimento Legaledell’ADSPMAM, e dall’avv. Luca Lubelli (C.F. LBL LCU 78L03 L049O),Numero registro generale 517/2025Numero sezionale 4482/2025Numero di raccolta generale 8806/2026Data pubblicazione 08/04/2026Avvocato del Dipartimento Legale della stessa Autorità, elettivamentedomiciliati presso la sede legale dell’Ente sito in Bari Piazzale C.

Colombo,n. 1 (i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Segreteriaai seguenti recapiti: Fax 080 - 5245449; p.e.c. mezzina.ignaziofulvio @avvocatibari.legalmail.it, luca.lubelli @ avvocatibari.legalmail.it.Controricorrentenonché controTechnital s.p.a., RA Costruzioni s.r.l., Eurofins Modulo Uno s.p.a.,ing. Guido Fiorini, ing. Gianluca Fischetto, arch. Luigi Resta, ing.Gaetano Padula, Generali Italia s.p.a., Zurich Insurance Plc.Intimatiavverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Brindisi n° 1781depositata il 10 dicembre 2024.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale, dottoressa Gianna Maria Zannella, che ha conclusoper la reiezione del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025dal consigliere Luciano Varotti.1.- Con contratto del 19 febbraio 2010, l’Autorità di sistema portuale(AdSP) del Mare Adriatico Meridionale affidava alla Technital s.p.a. laprogettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché la direzionelavori ed il coordinamento della sicurezza delle opere di“infrastrutturazione di security” del porto di Brindisi, compresa larealizzazione di recinzioni di varie tipologie, alcune costituite da fondazioniin cls gettato in opera, altre da basi, sempre in cls, ma prefabbricate (newjersey), sulle quali doveva essere installata una rete metallica.L’Autorità affidava la verifica del progetto esecutivo alla Eurofins Modulouno s.p.a.; quindi, all’esito della procedura di evidenza pubblica, concontratto del 10 aprile 2014 appaltava all’ATI tra DAB Sistemi integratiNumero registro generale 517/2025Numero sezionale 4482/2025Numero di raccolta generale 8806/2026Data pubblicazione 08/04/2026s.r.l. e RA Costruzioni s.r.l. i lavori predetti e con contratto del 5 giugnosuccessivo commetteva alla Technital s.p.a. la direzione dei lavori ed ilcoordinamento della sicurezza in fase esecutiva.Dopo che si erano verificati in più punti episodi di “ribaltamento” dellarecinzione, sia nel corso dei lavori, sia dopo il collaudo finale, l’AdSPproponeva domanda di accertamento tecnico preventivo e, all’esito,conveniva davanti al Tribunale di Brindisi la Technital s.p.a., l’ATI DabSistemi Integrati s.r.l., la RA Costruzioni s.r.l., l’Eurofins Modulo uno s.p.a.(che si costituiva come Eurofins Product Testing Italy s.r.l.), nonché i varidirettori dei lavori (ingegneri Guido Fiorini, Gianluca e Maria Pia Fischetto)ed i collaudatori succedutisi (ingegneri Gaetano Padula e Luigi Resta),chiedendone la condanna in solido al pagamento di euro 1.993.146,92 atitolo risarcitorio per le inadempienze commesse nella progettazione,nell’esecuzione e nel collaudo dei lavori.2.- Al giudizio vennero chiamati gli assicuratori Generali Italia s.p.a. eZurich Insurance Public Limited Company.L’ATI Dab-RA formulava eccezione di incompetenza per materia, facendoosservare che l’art. 28 del d.lgs. n° 163/2006 aveva fissato in euro 5,225milioni la soglia di rilevanza comunitaria degli appalti e che l’appalto inquestione aveva un valore di euro 5,6 milioni, con la conseguenza che lacompetenza a conoscere della lite spettava alla Sezione Specializzata inmateria di imprese presso il Tribunale di Bari.Quindi il Tribunale emetteva la sentenza non definitiva indicata inintestazione, con la quale disattendeva tale eccezione.Osservava, in sintesi, quanto segue: (a) il contratto di subappalto è uncontratto tra soggetti privati, soggetto alle norme del codice civile, con laconseguenza che “le cause aventi per oggetto tali contratti di subappaltodovrebbero ritenersi sottratte (..) alla competenza per materia dellesezioni specializzate”; (b) i contratti di appalto tra AdSP e Technital, ATIDab-RA, Eurofins indicavano come foro esclusivamente competente ilNumero registro generale 517/2025Numero sezionale 4482/2025Numero di raccolta generale 8806/2026Data pubblicazione 08/04/2026tribunale di Brindisi, che era anche il luogo in cui le obbligazioni eranosorte e dovevano eseguirsi; (c) nel procedimento di ATP nessuna parteaveva contestato la competenza del Tribunale di Brindisi; (d) erano partidel giudizio anche persone fisiche, alle quali non poteva essere estesa lacognizione della Sezione specializzata delle imprese; (e) l’azione propostadall’AdSP era qualificabile come azione di risarcimento ex lege previstadall'art. 1669 cod. civ., proponibile, indistintamente, contro tutti i soggettiche, a vario titolo, abbiano preso fattivamente parte alla realizzazionedell'immobile oggetto di giudizio, con la conseguenza che lo scrutinio e ladecisione delle diverse questioni dedotte dalla Autorità attrice non eranoriconducibili alla materia dell'appalto pubblico.3.- Propone regolamento di competenza la DAB Sistemi integrati s.r.l.affidandolo a due motivi, illustrati da memoria.Resiste l’AdSP con controricorso illustrato da memoria, concludendo per lareiezione dell’istanza di regolamento.Technital s.p.a., RA Costruzioni s.r.l., Eurofins Modulo Uno s.p.a., ing.Guido Fiorini, ing.

Gianluca Fischetto, arch. Luigi Resta, ing. GaetanoPadula, Generali Italia s.p.a., Zurich Insurance Plc sono rimastimeramente intimati.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo la DAB deduce la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 6, cod. proc. civ., 3 e 4 del d.l.gs. 17 giugno 2003 n° 168.Il Tribunale avrebbe escluso la competenza della Sezione imprese delTribunale di Bari sull’erroneo rilievo della presenza nel contratto d’appaltodi una clausola pattizia derogativa della competenza ordinaria.In realtà, premesso che l’appalto aveva rilevanza comunitaria (avendo unvalore superiore ad euro 5,225 milioni), la competenza prevista dal d.lgs.n° 168/2003 sarebbe inderogabile.Numero registro generale 517/2025Numero sezionale 4482/2025Numero di raccolta generale 8806/2026Data pubblicazione 08/04/2026Col secondo mezzo la DAB si duole della violazione degli artt. 33 del cod.proc. civ. e 3, terzo comma, del d.lgs. n° 168/2003.Il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la competenza della Sezioneimprese del Tribunale di Bari osservando, altresì, che facevano parte delgiudizio anche persone fisiche: evenienza che, stando all’art. 3, secondocomma, del d.lgs. n° 168/2003, a dire del Tribunale, escluderebbe lacompetenza del tribunale delle Imprese.Al contrario, si tratterebbe di cause di responsabilità connesse con quellaprincipale derivante dall’appalto e, dunque, di competenza del TribunaleImprese ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, del d.lgs. n° 168/2003.5.- I motivi sono fondati.Va, dunque, dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Bari,Sezione specializzata in materia di impresa.Gli artt. 3 e 4 del d.lgs. n° 168/2003 hanno istituito una competenza permateria e territorio inderogabile.Ne deriva che non ha alcun rilievo l’accordo col quale le parti, a normadell’art. 28 cod. proc. civ., individuano un foro convenzionale, tant’è che lostesso testo dell’art. 28 esclude la possibilità di tale convenzione in ognicaso “in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”.Anche le cause connesse sono attratte dal foro delle Sezioni specializzate,dato che l’art. 3, ultimo comma, del d.lgs. n° 168 prevede lo spostamentodi tali cause in favore del foro delle imprese.È vero che – come segnala il PG nella sua requisitoria – questa Corte haaderito alla tesi interpretativa restrittiva dell’art. 3, ultimo comma, deld.lgs. n° 168/2003, con la conseguenza che lo spostamento dicompetenza non si verifica in ogni caso, ma solo quando ricorrano leipotesi previste dagli artt. 31, 32, 34 e 35 del cod. proc. civ., ma è anchevero che – tenuto conto del tenore della domanda attorea (come soprariassunta nella parte narrativa della presente ordinanza) – il fattocostitutivo del diritto al risarcimento del danno è, nella sostanza, unicoNumero registro generale 517/2025Numero sezionale 4482/2025Numero di raccolta generale 8806/2026Data pubblicazione 08/04/2026(art. 2055 cod. civ.), consistendo in un illecito contrattuale per i soggettilegati da vincolo negoziale con la PA ed in un illecito extracontrattuale(art. 1669 cod. civ.) per quelli privi della qualifica di parte contrattuale.Sul punto giova precisare che, secondo il consolidato orientamento diquesta Corte (ex multis:

Cass., sez. un., 3 febbraio 2014, n° 2284), l’art.1669 cod. civ. configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, laquale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini,costituendo una norma speciale rispetto a quella contenuta nell’art. 2043cod. civ.Trattasi, in sostanza, di una connessione oggettiva cosiddetta “forte”, chericorre in caso di unicità del fatto costitutivo del diritto (sul che: Cass.,sez. I, 26 agosto 2024, n° 23112).Quanto agli altri argomenti addotti dal Tribunale, onde giustificare lapropria competenza, si osserva che quello del subappalto appare del tuttoavulso dal contesto fattuale di causa, dato che non si verte in materia disubappalti.Del pari privo di peso è l’osservazione che nessuna parte ebbe a sollevarecontestazioni sulla competenza nel procedimento per ATP, posto che lamancata contestazione della competenza in un giudizio di istruzionepreventiva può, a tutto concedere, impegnare le parti in quel giudizio, manon anche nella successiva causa di merito.Da ultimo, l’applicabilità dell’art. 1669 cod. civ. non fa venire meno lacompetenza che l’art. 3, secondo comma, lettera f), del d.lgs. n°168/2003 attribuisce alle Sezioni imprese per i “contratti pubblici diappalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali siaparte una delle società di cui al presente comma (…)”, sol che si consideriche la responsabilità disciplinata dal menzionato articolo del cod. civ.

èanch’essa prevista dal d.lgs. n° 163/2006 (art. 141, decimo comma),come pure dal successivo d.lgs. n° 50/2016 (art. 102, quinto comma): siNumero registro generale 517/2025Numero sezionale 4482/2025Numero di raccolta generale 8806/2026Data pubblicazione 08/04/2026tratta, dunque, pur sempre di responsabilità derivante da contratti pubblicidi appalto. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Bari,Sezione specializzata in materia di impresa. Cassa la sentenza impugnatae rimette le parti avanti al tribunale predetto, anche per le spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025, nella camera di consigliodella prima sezione civile.Il presidenteMarco Marulli