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Decreto — n. 8593/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8593/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8593/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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vocato Giuseppe Lipera-ricorrente-controPluchino Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato CarmeloPadalino-controricorrente-nonché controRusso Irene-intimato-avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Catania n. cron. 1188/2025 –R.G. 1367/2025 - depositata il 06/11/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22715/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 8593/2026Data pubblicazione 07/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8593/2026 — snciv · Corte di Cassazione: cron. 1188/2025 –R.G. 1367/2025 - depositata il 06/11/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22715/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 8593/2026Data pubblicazione 07/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti versamento dell'anticipo delle spese opposizione tardiva notificazione elettronica condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

vocato Giuseppe Lipera-ricorrente-controPluchino Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato CarmeloPadalino-controricorrente-nonché controRusso Irene-intimato-avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Catania n. cron. 1188/2025 –R.G. 1367/2025 - depositata il 06/11/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22715/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 8593/2026Data pubblicazione 07/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Tricomi Laura