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Decreto — n. 8589/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 8589/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment. The appellant, represented by the State Attorney General, did not act to preserve the right to a ruling after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days after the proposal of judgment results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal statutory deadline cassation appeal procedural extinction failure to act spese di difesa spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti in data 02/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 23208/2025Numero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 8589/2026Data pubblicazione 07/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 23208/2025Numero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 8589/2026Data pubblicazione 07/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

vvocato Enrico Angelini-ricorrente-controMinistero dell'Interno - Commissione Territoriale Di Crotone in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-resistente-avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro emesso nel procedimento n.7492/2025 depositato il 20/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 23208/2025Numero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 8589/2026Data pubblicazione 07/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Laura Tricomi