Cassation court dismisses appeal claiming bank liability for failed domiciliary transfer under Negotiable Instruments Law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Genertel S.p.a.'s appeal against a lower court ruling that excluded Poste Italiane's liability for a failed domiciliary transfer. The first instance court found the bank fulfilled its duty of care by verifying the recipient's identity documents and matching them against the electronic mandate, distinguishing the transaction from negotiable instruments. The Supreme Court upheld this decision, citing established jurisprudence that such appeals require factual findings inadmissible at the cassation level and found the bank's conduct consistent with professional diligence standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43, second comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736; The court holds that a domiciliary transfer does not automatically assimilate to negotiable instruments, and the bank is not liable if it reasonably verified the beneficiary's identity and matched it with the mandate, provided no other identifying elements were supplied by the payer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ncesco Malatesta, giusta procura in atti;- ricorrente -controPoste Italiane s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dagli avv.ti Stefania Stazzi e Paola Torre, giusta procura amargine del controricorso;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Trieste 275/2021, depositatain data 6 maggio 2021;r.g. n. 19465/2021Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 19465/2021Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 8586/2026Data pubblicazione 07/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 2 aprile 2026 dal Consigliere Paolo Fraulini.RILEVATO CHE1.
Genertel S.p.a. ha proposto ricorso in cassazione, affidatoa due motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Trieste hariformato la sentenza del Giudice di Pace della stessa sede cheaveva accolto la domanda di risarcimento nei confronti di PosteItaliane S.p.a., con cui la ricorrente intratteneva un rapporto diconto corrente, in relazione a un bonifico domiciliato di importopari ad € 2.000,00 disposto a favore di Gerardo Melillo, ma ineffetti incassato da ignoti presso uno sportello di Poste Italiane.2. Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso.3.
Il Tribunale, per quanto ancora in questa sede interessa,ha ritenuto:
a) che il bonifico domiciliato è assimilabile a unadelegazione di pagamento che si inserisce nel rapporto di mandatosotteso a quello di conto corrente, ma che non consente unacompleta assimilazione con la disciplina dei titoli di creditocontenuta nell’art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933,n. 1736, come erroneamente ritenuto dal primo giudice;
b) che,pertanto, nella specie la responsabilità contrattuale dellamandataria andava esclusa, essendosi Poste Italiane s.p.a.obblighi sulla stessa incombenti per la identificazione del soggettobeneficiario del pagamento, nonché nel rispetto delle condizionigenerali di contratto (avendo acquisito in copia e annotato nellaquietanza la patente di guida e il certificato di attribuzione delcodice fiscale del soggetto presentatosi all’incasso, su cui nonrisultavano anomalie, verificato la concordanza dei dati anagraficicontenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sulr.g. n. 19465/2021Cons. est.
Paolo FrauliniNumero registro generale 19465/2021Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 8586/2026Data pubblicazione 07/04/2026documento di riconoscimento presentato e acquisito dalbeneficiario del codice fiscale la password e verificato la suacoincidenza con i dati presenti nel flusso del mandato elettronico,in assenza di altri elementi identificativi forniti dal disponente ilbonifico).4. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo «1. Violazione e falsa applicazione dell'art.43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (LeggeAssegni) e dell’art. 12 Disp. sulla legge in generale, a’ sensidell’art. 360, I comma n.
1. c.p.c.» deducendo la pienasussumibilità del c.d. “bonifico domiciliato” nell’alveo della LeggeAssegni.b. Secondo motivo «Violazione o falsa applicazione di normedi diritto (artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ.; 1218, 1175 e 1176,II comma, cod. civ.; 2697 cod. civ.; 35, comma 2, D.P.R. n. 445del 2000), a’ sensi dell’art. 360, I comma n. 3 cod. proc. civ., intema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra leparti e in tema di regime della prova liberatoriadell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al gradodi diligenza richiesto ed alla non imputabilità dell’impossibilitàdella prestazione.
Tema della falsità materiale ictu oculiriconoscibile del documento di identità. Violazione e falsaapplicazione di norme (art. 116 c.p.c.) a’ sensi dell’art. 360, Icomma n. 1 c.p.c.: abnorme travisamento della prova»,deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove haescluso la responsabilità di Poste Italiane s.p.a., assumendo chela sua condotta sarebbe stata diligente.r.g. n. 19465/2021Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 19465/2021Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 8586/2026Data pubblicazione 07/04/2026Il ricorso va respinto, dovendo darsi continuità alla condivisibile econsolidata giurisprudenza di questa Corte, resa in analoghicontenziosi (Sez. 1, Ordinanza n. 3842 del 2025;
Sez. 1,Ordinanza n. 26960 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n. 12802 del2024; Sez. 1, Ordinanza n. 12801 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n.12799 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2113 del 2024; Sez. 3,Sentenza n. 2112 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2110 del 2024;Sez. 3, Sentenza n. 2110 del 2024; Sez. 3, Sentenza n. 2002 del2024; Sez. 3, Sentenza n. 209 del 2024), laddove si èevidenziato, con argomentazioni che per brevità in questa sedeespressamente si richiamano e che devono essere considerateparte integrante della presente pronuncia, l’inammissibilità delledue censure, laddove sottendono accertamenti in fatto nondeducibili in questa sede, e la loro infondatezza, risultandol’attività posta in essere nella fattispecie da Poste Italiane s.p.a.coerente con i principi ordinamentali e con gli standard valutativisociali della diligenza professionale dell’argentarius in tema diidentificazione dei beneficiari del pagamento di un bonificobancario domiciliato.
La doglianza inerente al travisamento dellaprova non può trovare accoglimento, alla luce dei principiaffermati da Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, laddovel’argomentazione della ricorrente, esplicitata nella memoriaconclusiva, secondo cui il documento non sarebbe stato acquisitoe concretamente verificato è questione di fatto, su cui il giudicedi appello ha specificamente dato risposta (pag. 16-17), avendovalutato che tale omissione non valeva a mutare le conclusioniraggiunte in tema di obbligo di diligenza nel caso di specie, nonapparendo tale circostanza, in uno con le altre parimentir.g. n. 19465/2021Cons. est.
Paolo FrauliniNumero registro generale 19465/2021Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 8586/2026Data pubblicazione 07/04/2026valutate, dirimente al fine di dimostrare il dedottoinadempimento.2. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguonola soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna Genertel S.p.a. a rifondere aPoste Italiane s.p.a. le spese della presente fase di legittimità, cheliquida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 19465/2021Cons. est.
Paolo Fraulini