Italian Court dismisses appeal as litigation extinguished due to client's withdrawal with cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished because the appellant formally withdrew the appeal on March 6, 2025, with agreed cost compensation. Although the appellant argued violations regarding usury and account balance quantification, the withdrawal rendered these substantive arguments moot. Consequently, the court dismissed the appeal without addressing the underlying merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: When a party withdraws an appeal with compensation of costs, the proceedings are extinguished and the court need not examine the merits of the alleged violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
iAdolfo di Majo e Giancarlo Pizzoli, per procura speciale in atti;-ricorrente--contro-BANCA NAZIONALE DEL LAVORO spa, in persona del legale rappres. p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Faccendi, per procura specialein atti;-controricorrente-AGRICOLTORI DEL GEOGRAFICO, s.c. a r.l., in persona del legale rappres.p.t.;Numero registro generale 32172/2021Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 8561/2026Data pubblicazione 06/04/2026-intimato-avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, n. 1903/2021,pubblicata in data 08.10.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26.03.2026 dal Cons. rel., dott.
Rosario Caiazzo.RILEVATO CHEIn data 22.7.2021 la Corte territoriale rigettava l’appello della società.I F.lli. Lo Monaco di Lo Monaco Marco e c. s.n.c. e Lo Monaco Marcoricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello,affidandosi a tre motivi.Il Banco BPM spa resiste con controricorso.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione dell’art. 112 cpc, per aver la Corted’appello omesso la pronuncia sulle domande relative all’accertamentodell’usura sopravenuta.Il secondo motivo contesta la quantificazione del saldo di conto correnteoperata in primo grado.Il terzo motivo denunzia la violazione degli artt. 1815 cc e 644 cp, 115,116, cpc, per aver la Corte d’appello ritenuto dimostrata l’usurasopravvenuta, che invece non era configurabile quando l’eccedenza deitassi era il risultato di una modifica unilaterale ex art. 118 TUB.Parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, in data6.3.2025, con compensazione delle spese, accettato dallacontroricorrente, come emerge dalla documentazione prodotta.Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto, a norma dell’art. 391 cpc.
P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.Il PresidenteNumero registro generale 32172/2021Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 8561/2026Data pubblicazione 06/04/2026Dott. Enrico Scoditti