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Ordinanza — n. 8302/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate court ruling on penalty clause application and burden of proof in construction contract dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8302/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeals filed by Casaitalia SRL and Mo.Cla SAS against the Court of Appeal of Turin's judgment. The appellate court had ruled that the penalty clause was inapplicable because the contractors failed to prove they had paid the penalty to the municipality, thereby shifting the burden of proving actual loss to the contractors. The Supreme Court rejected this reasoning, holding that the penalty clause's inapplicability was based on the contractors' own failure to pay the penalty to the municipality, not on a lack of damage proof. Consequently, the court found the appellate court's reasoning sufficient and the appeals inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 1382 c.c.; Art. 360 c.p.c. n. 3: When a penalty clause is inapplicable due to the debtor's own failure to fulfill a prerequisite condition (such as paying a penalty to a third party), the creditor cannot claim damages without proving actual loss, as the penalty's function is to replace the need for such proof.

Parole chiave

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penalty clause inapplicability burden of proof damages construction contract dispute appellate court reasoning municipal payment obligation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1382 c.c.
Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3
Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n.
art. 342 c.p
artt. 2909 c.c
ha dedotto laviolazione degli artt. 2909 c.c.
artt. 342 c.p
ha dedottola nullità della sentenza impugnata, per difetto di motivazione, per averdichiarato l’inammissibilità del suo terzo motivo d’appello, nonché laviolazione degli artt. 342 c.p.c., 132 comma 2 n.
art. 1382 c.c

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Testo completo

AZZO-ricorrente-controCASAITALIA SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVIO CARLONIunitamente all’avvocato MARIO RAVINALE-controricorrente nonché ricorrente incidentale-controGIUSEPPE DE FRANCESCO, MO.CLA SAS DI DE FRANCESCO C.rappresentata e difesa dall'avvocato ANSELMO CARLEVARO unitamenteagli avvocati GUIDO CANALE, STEFANIA DE FRANCESCO-controricorrente nonchè ricorrente incidentale-Numero registro generale 6973/2020Numero sezionale 4339/2025Numero di raccolta generale 8302/2026Data pubblicazione 02/04/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1328/2019depositata il 30/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dalConsigliere ANDREA FIDANZIA.La società cooperativa per azioni Kostruttiva (già Co.Ve.Co.) haconvenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la s.r.l.

Casaitalia e las.a.s. Mo.Cla, nonché il socio accomandatario di quest'ultima, esponendoche le predette società, unitamente alla s.r.l. Sarfys poi dichiarata fallita,avevano concluso con il Comune di Nichelino una convenzione urbanisticain virtù della quale si erano obbligate ad attuare determinati interventi edalcune opere di urbanizzazione, in parte a scomputo dei relativi oneri, edavevano stipulato con l’attrice e la s.r.l. Cauda Strade un contratto il cuioggetto era costituito dalla realizzazione di tali opere, affidate alla primalimitatamente a quelle menzionate all'art. 8 lett.

a) della convenzione dicui sopra, e cioè per quel che concerneva il sovrappasso di una trattaferroviaria; il corrispettivo era stato determinato in € 1.836.000,00imponibili, da erogare in più soluzioni predeterminate, ed era aumentatoad € 1.987.737,22 per effetto di due varianti deliberate in corso d'operadall'ente, la cui esecuzione era stata assegnata alla cooperativa Taurasia,consorziata dell'appaltatrice.L’attrice ha quindi chiesto la condanna di Casaitalia s.r.l. e di Mo.Cla.s.a.s. al pagamento in suo favore, tenuto conto dei pagamenti parziali giàerogati, rispettivamente, della somma di € 158.124,39 e di € 55.267,75,importi questi non corrisposti da dette committenti, sebbene unaconsulenza assunta in altra causa promossa dalla prima di tali societàavesse accertato l'integrale esecuzione delle opere "de quibus" e l'utilizzodelle stesse da svariati anni.Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3528 del 4.7.2017, ha condannatola Casaitalia s.r.l. e, in solido tra loro, la s.a.s. Mo.Cla. di De FrancescoNumero registro generale 6973/2020Numero sezionale 4339/2025Numero di raccolta generale 8302/2026Data pubblicazione 02/04/2026Giuseppe e C. ed il socio accomandatario De Francesco Giuseppe, alpagamento in favore della società cooperativa per azioni Kostruttiva degliimporti, rispettivamente, di € 78.655,84 e di € 50.243 oltre accessori dilegge.La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1328/2019 del 30.7.2019, inaccoglimento dell’appello proposto dalle committenti e in parziale riformadella sentenza di primo grado, ha condannato la Casaitalia s.r.l. a pagarein favore di Kostruttiva s.c.a. la minor somma di € 51.537,61, oltreaccessori, ed ha condannato in solido De Francesco Giuseppe e la s.a.s.Mo.Cla. di De Francesco Giuseppe e C. a pagare in favore della stessaKostruttiva s.c.a. la minor somma di € 40.765,04, oltre accessori.Il giudice di secondo grado ha accolto il primo motivo d’appello, avente adoggetto, la "mancata detrazione" dall'ammontare delle ragioni così comericonosciute dal Tribunale all'originaria attrice, "della somma di €57.759,82 ex art. 3 del contratto d'appalto.

Tale clausola prevedeva che, afronte di un compenso determinato a corpo in euro 1.836.000 imponibili e"da intendersi omnicomprensivo di tutti gli oneri, spese generali, utili,oneri diretti indiretti e specifici per la sicurezza, necessari per dare i lavoricompletamente finiti a regola d'arte", non suscettibili di "variazioni di sortae pertanto fissi ed invariabili per qualsivoglia motivo o difficoltà"incontrata dall'appaltatore "durante l'esecuzione dei lavori", lo stessoappaltatore si accollasse "ogni eventuale onere aggiuntivo, al momentonon previsto dal progetto definitivo, che" sarebbe potuto "derivare aseguito dell'approvazione del progetto esecutivo")Il giudice d’appello ha, in particolare, ritenuto che l’affermazione con cuigli appellanti avevano dedotto che l’art. 3 del contratto d’appalto, nelprevedere il corrispettivo a corpo, inibiva la variazione in aumento dellostesso ed il conseguente incremento del credito dell’appaltatore, nonintegrasse, sotto nessun profilo, un'eccezione in senso proprio, in quantonon sotteso ad allegare una circostanza parzialmente estintiva del dirittoNumero registro generale 6973/2020Numero sezionale 4339/2025Numero di raccolta generale 8302/2026Data pubblicazione 02/04/2026al compenso dedotto in causa dalla società appaltatrice.

Si trattava,infatti, di una pura e semplice argomentazione difensiva finalizzata acircoscrivere il diritto di credito vantato dall’appaltatore, come tale nonsoggetta a nessuna preclusione.La Corte d’appello ha quindi ritenuto che, proprio in forza della clausolacontrattuale, che non tollerava incrementi del corrispettivo dell’appaltodeterminati da variazioni introdotte con il progetto esecutivo approvato,non potesse essere posta a carico delle committenti la differenza, pari a €57.759,82 (che era stata ripartita dal giudice di primo grado, in conformitàalle aliquote percentuali negoziali, nella misura del 46,94 % a carico diCasaitalia s.r.l. e del 16,41 % a carico di Mo.Cla s.a.s.) tra l’ammontaredelle opere di cui al progetto definitivo approvato (€ 1.836.225,18) condelibera del 2.5.2006 e l’ammontare delle opere eseguite a seguitodell’approvazione del progetto esecutivo di cui alla delibera del 15.5.2007,non poteva essere posta a carico delle committenti.Il giudice d’appello ha, invece, dichiarato inammissibile, per difetto dispecificità, il secondo motivo d’appello, con il quale gli appellanti avevanoinvocato “un evidente travisamento dei dati processuali” e delle risultanzedella consulenza d’ufficio nella parte in cui la sentenza impugnata nonaveva ritenuto la totale estraneità di Coveco/Kostruttiva ai lavori di cuiall’O.d.S. n. 1, essendo tali lavori stati eseguiti per l’importo di €200.000,00 dalla società Taurasia, così come appurato nell’ambito di altredue cause.Il giudice d’appello ha, in particolare, rilevato che le appellanti nonavessero indicato in modo sufficientemente specifico in quali termini uneventuale accoglimento di tale ricostruzione si sarebbe riverberato sul“decisum”, atteso che l’affermazione del Tribunale secondo cui il valorecomplessivo netto degli interventi eseguiti per la costruzione delsovrappasso ferroviario della linea Torino-Pinerolo era statoconcordemente indicato dalle parti in € 1.942.175,60 non era statoNumero registro generale 6973/2020Numero sezionale 4339/2025Numero di raccolta generale 8302/2026Data pubblicazione 02/04/2026contrastato “neanche per implicito e meno che mai motivatamente daglidel “conto finale” in questione… reputato sin da subito aderenteall’effettività dei rapporti e quindi idoneo a consentire una ricostruzioneIl giudice d’appello non ha accolto, inoltre, il terzo motivo d’appello con cuile appellanti avevano chiesto la condanna dell’appaltatrice al pagamentodella penale.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneKostruttiva s.r.l.;

Casaitalia s.r.l. e Mocla s.a.s hanno resistito ad essocon controricorso ed hanno, altresì, proposto ricorso incidentale.Tutte le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale Kostruttiva s.r.l. ha dedotto laviolazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101,183, 189 e 190 c.p.c.Lamenta la ricorrente principale che le committenti, nel richiedere ladetrazione dal saldo dovuto a titolo di appalto della somma di €57.759,82, discendente da interventi additivi e più onerosi rispetto alcorrispettivo originariamente pattuito, hanno introdotto un’emendatiolibelli intervenuta in maniera tardiva, oltre i termini di cui all’art. 183c.p.c..

Tale richiesta non può, infatti, essere valutata come sempliceargomentazione difensiva, finalizzata a circoscrivere il diritto di creditovantato da Kostruttiva, avendo posto quale base fattuale nuovi fatti maiaccertati in corso di causa. Infatti, nelle conclusioni rassegnate nellacomparsa di costituzione e nelle successive memorie, le società convenuteavevano sempre ribadito che il calcolo dell’importo dei valori dovesseavvenire sulla base del saldo finale di € 1.942.175,60 e mai avevanomesso in discussione tale somma.2. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 6973/2020Numero sezionale 4339/2025Numero di raccolta generale 8302/2026Data pubblicazione 02/04/2026Il giudice d’appello ha ben spiegato che, con la richiesta di detrazionedella somma di € 57.759,82, le committenti non hanno sollevatoun’eccezione, introducendo un nuovo tema di indagine, ma si sonolimitate a svolgere una mera difesa:

è stato, infatti, contestato il dirittovantato dall’attrice che aveva rivendicato un corrispettivo pari al saldofinale dei lavori (€ 1.893.759), richiamando un documento già presente indeterminazione del prezzo dell’appalto a corpo, accollava all’appaltatore icosti delle eventuali opere aggiuntive previste dal progetto esecutivo.Questa valutazione del giudice d’appello non è stata aggredita dallaricorrente, che si è limitata ad affermare che le committenti non avevanoprecisato a che titolo e per quali ragioni il progetto esecutivo avessedeterminato un aumento del contratto (da € 1.836.000 a 1.893.759), nonconsiderando, tuttavia, che era stata l’appaltatrice ad aver richiesto uncorrispettivo comprensivo delle opere aggiuntive eseguite per effettodell’approvazione del progetto esecutivo, con la conseguenza che era lastessa appaltatrice onerata della allegazione e dimostrazione dei fatticostitutivi del proprio diritto.3.

Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5c.p.c..Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello ha omesso l’esame di unfatto fondamentale la cui esistenza risulta dal testo di due sentenze chehanno costituito oggetto di discussione tra le parti. In particolare, lasentenza del Tribunale di Torino n. 1397 del 20.2.2015 (intervenuta nelgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da Casaitalia s.r.l.contro Co.Ve.Co, ed avente ad oggetto il SAL n. 10), che aveva dato attodell’intervenuta esecuzione di lavori da parte di Kostruttiva, all’aprile2010, per l’ammontare di € 1.933.979,64.

Tale sentenza era stataconfermata dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 1233/2017 e ilNumero registro generale 6973/2020Numero sezionale 4339/2025Numero di raccolta generale 8302/2026Data pubblicazione 02/04/2026giudicato valeva anche nei confronti di Mo.Cla, essendo il SAL n. 10 unicoper entrambe le committenti. Ne consegue che la sentenza impugnata nonavrebbe potuto applicare la detrazione di € 57.759,82.4. Il motivo è inammissibile.Va, in primo luogo, osservato che è del tutto erroneo il richiamo dellaricorrente all’istituto del giudicato: a prescindere dal rilievo che, sul punto,il ricorso comunque difetta del requisito dell’autosufficienza, in ogni caso,il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementicostitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causapetendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamenteintrapresa (cfr Cass. n. 13169/2025;

Cass. n. 32535/2024; Cass. n.18232/2024), mentre, nel caso di specie, la stessa ricorrente allega cheMo.Cla s.a.s., una delle parti del presente giudizio, non ha partecipato aquello sfociato nelle sentenze indicate nel motivo.Va, inoltre, osservato che la ricorrente non ha neppure allegato ladecisività dei fatti di cui lamenta l’omesso esame. Non è, infatti, indiscussione l’ammontare complessivo dei lavori eseguiti da Kostruttiva,ma chi dovesse farsi carico dei lavori aggiuntivi richiesti per effettodell’approvazione del progetto esecutivo.

Secondo la stessa prospettazionedella ricorrente, dalle sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello diTorino indicate nel motivo, risulta che il SAL n. 10 dava attodell’intervenuta esecuzione dei lavori per € 1.933.979,64, ma non emergenessun elemento utile alla questione di chi dovesse farsi carico dellasomma di € 57.759,82 decurtata dal giudice d’appello dal saldo finale.5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 3 del contratto di appalto. Omesso esame di fatto decisivo oggettodi discussione tra le parti.

Schema di atto di sottomissione.Espone la ricorrente che la circostanza che la Co.Ve.Co (ora Kostruttiva)avesse accettato di assumere ogni eventuale onere aggiuntivo, nonprevisto dal progetto definitivo e che sarebbe potuto derivareNumero registro generale 6973/2020Numero sezionale 4339/2025Numero di raccolta generale 8302/2026Data pubblicazione 02/04/2026dall’approvazione del progetto esecutivo, non comporta automaticamenteche fosse corretta la decurtazione della somma di € 57.759,82, essendomancato un accertamento che chiarisse a che cosa fossero imputabili talisomme.Rileva, inoltre, la ricorrente, che il giudice d’appello ha effettuato ladetrazione in oggetto senza considerare l’effetto determinante dell’atto disottomissione nel quale i soggetti attuatori non hanno fatto alcunamenzione della differenza esistente tra l’importo contrattuale e l’importoderivante dal progetto esecutivo, così di fatto rinunciando conl’integrazione a richiederlo.6.

Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 3 delcontratto di appalto.La ricorrente, nel dare atto che il prezzo dell’appalto era effettivamentefissato a corpo, e dunque invariabile, ha richiamato un precedente diquesta Corte secondo cui l’immodificabilità del prezzo determinato a corpoviene meno ove vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindidell’oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori quantitàdi opere rispetto a quelle preventivate al momento della fissazione delprezzo. Nel caso di specie, la prima variante aveva comportato unamodifica progettuale del progetto esecutivo, con conseguente dirittodell’impresa appaltatrice a maggiori somme.7.

Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente, aventeentrambi ad oggetto la dedotta violazione dell’art. 3 del contrattod’appalto, sono inammissibili.Va preliminarmente osservato che la ricorrente principale non fa altro cheinvocare, inammissibilmente, un vizio nell’interpretazione del contratto diappalto, che è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito,incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione deicanoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire laNumero registro generale 6973/2020Numero sezionale 4339/2025Numero di raccolta generale 8302/2026Data pubblicazione 02/04/2026ricostruzione dell'"iter" logico seguito per giungere alla decisione.

E’,infatti, orientamento consolidato di questa Corte, che per far valere unaviolazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimentoalle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione deicanoni asseritamente violati, ma occorre, altresì, precisare in qual modo econ quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, conl'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che sifondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio dimotivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazionediversa (vedi Cass. n. 9461/2021, vedi anche Cass. n. 16987/2018,Cass.n. 10554 del 30/04/2010, n. 22102 del 19/10/2009).Nel caso di specie, la ricorrente, senza neppure invocare la violazione dellenorme di interpretazione contrattuale, si è limitata a prospettare unadiversa interpretazione dell’art. 3 del contratto d’appalto.Per quanto concerne il dedotto omesso esame dell’atto di sottomissione, ditale circostanza non vi è traccia della sentenza impugnata e la ricorrenteprincipale non ha dimostrato che sia stata sottoposta all’esame del giudicedi merito e comunque la sua rilevanza con riferimento alla questione inoggetto.Infine, la ricorrente allega una circostanza di fatto che giustificherebbe lamodificabilità del prezzo dell’appalto, nonostante il corrispettivo sia statopattuito “a corpo”, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata e chenon risulta essere stata, parimenti, sottoposta all’esame del giudiced’appello.8.

Con il primo motivo del ricorso incidentale Mo.Cla s.a.s. ha dedotto laviolazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132comma 2° n. 4 c.p.c.Lamenta Mo.Cla. s.a.s. di avere, nel secondo motivo di appello, censuratola sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva computato l’importo di€ 200.000,00 a credito di Kostruttiva evidenziando:Numero registro generale 6973/2020Numero sezionale 4339/2025Numero di raccolta generale 8302/2026Data pubblicazione 02/04/2026- che i lavori erano stati eseguiti dalla società Taurasia;- che tali lavori vennero affidati a Taurasia direttamente dal Comune diNichelino e quindi in virtù di un rapporto contrattuale distinto da quellooggetto della presente lite;-che tale circostanza era stata oggetto di accertamento ormai definitivo inaltri giudizi tra le medesime parti;- che di tutto ciò vi era stato ampio e completo riconoscimento, integranteconfessione, negli scritti difensivi di Kostruttiva;- che, pertanto, il creditore di tale importo era Taurasia ed il debitore era ilComune di Nichelino.

Rileva la ricorrente che nessuno dei punti era statopreso in esame dalla sentenza impugnata che non aveva speso neppureuna riga di motivazione.9. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma1° n. 3 c.p.c.Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello non ha tenuto conto delgiudicato esterno formatosi in un giudizio in cui erano parti sia Moclas.a.s. che Kostruttiva, in cui era stato accertato che era stata Taurasia adeseguire i lavori di cui all’O.d.S. n. 1 e ciò in virtù di un rapportocontrattuale instaurato con il Comune di Nichelino.10.

Con il terzo motivo Mo.Cla s.a.s. ha dedotto la violazione dell’art. 360comma 1° n. 5 c.p.c.La ricorrente rileva che è pacifico che il fatto costituito dall’esistenza delprecedente giudicato tra le stesse parti sia stato dalla stessa allegato,eccepito e discusso nel giudizio, così come è stato discusso il fatto relativoalle dichiarazioni ammissive o confessorie di Kostruttiva. Tali circostanzenon sono state esaminate dal giudice d’appello.11. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma1° n. 3 e 91 c.p.c.Numero registro generale 6973/2020Numero sezionale 4339/2025Numero di raccolta generale 8302/2026Data pubblicazione 02/04/2026Mocla s.a.s. ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata nella partein cui ha deciso la compensazione delle spese nella misura del quinto,addossando la restante parte alle società Mocla e Casaitalia.12.

Con il primo motivo del ricorso incidentale Casaitalia s.r.l. ha dedottola nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c., peraver dichiarato l’inammissibilità del suo secondo motivo d’appello,incorrendo così in un error in iudicando sotto il profilo dell’applicazionedell’art. 342 c.p.c.Lamenta la ricorrente che il giudice di secondo grado ha errato nelritenere inammissibile il secondo motivo d’appello il quale era stato,invece, formulato in modo specifico e motivato. In particolare, rileva diaver precisato nell’atto di appello che l’affermazione della sentenza diprimo grado in ordine alla debenza a Kostruttiva dell’importo dei lavori dicui all’Ods n. 1 fosse il frutto di un travisamento dei dati processuali(sentenza Tribunale Torino n. 1397/2015, della Corte d’Appello n.2190/2015 e relative CTU, CTU Cavicchioli-Negro e dichiarazioniconfessorie di Kostruttiva), essendo i lavori extra contratto d’appalto statieseguiti da Taurasia e non Kostruttiva, e commissionati direttamente dalComune di Nichelino.13.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale Casaitalia s.r.l. hadedotto la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. perdifetto di motivazione e violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e112 c.p.c.Lamenta la ricorrente incidentale che, a fronte delle puntualiargomentazioni svolte nel secondo motivo d’appello, il giudice d’appelloavesse reso una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.14. Con il terzo motivo del ricorso incidentale Casaitalia s.r.l. ha dedotto laviolazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione alla sentenza n.2190/2015 della Corte d’Appello di Torino.Numero registro generale 6973/2020Numero sezionale 4339/2025Numero di raccolta generale 8302/2026Data pubblicazione 02/04/2026Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello non ha tenuto conto delgiudicato esterno realizzatosi nella sentenza n. 2190/2015 in cui eranocoinvolte le stesse parti di cui al presente giudizio.

La corretta valutazionedi tale giudicato esterno avrebbe dovuto comportare la sicuradecurtazione della somma di € 200.000,00 dal computo finale dei lavoricon conseguente rideterminazione del dare/avere tra Casaitalia eKostruttiva.15. Con il quarto motivo del ricorso incidentale Casaitalia ha dedottol’omesso di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra leparti.Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello non ha preso in esame ledichiarazioni confessorie di Kostruttiva in ordine all’estraneità della stessadelle opere extracontrattuali eseguite da Taurasia per l’importo di €200.000,00.16.

I primi tre motivi del ricorso incidentale di Mocla e i primi quattromotivi del ricorso incidentale di Casaitalia s.r.l. - da esaminareunitariamente, inerendo tutti alla questione dei lavori extra contrattod’appalto per l’ammontare di € 200.000,00, di cui all’O.D.S. n. 1,asseritamente eseguiti da Taurasia - sono inammissibili.Va osservato che il giudice d’appello, come già evidenziato in narrativa, hadichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il secondo motivod’appello, nel quale gli appellanti avevano invocato “un evidentetravisamento dei dati processuali” (sentenze Tribunale, Corte d’Appello diTorino e risultanze della consulenza d’ufficio) nella parte in cui la sentenzaimpugnata non aveva ritenuto la totale estraneità di Coveco/Kostruttiva ailavori di cui all’O.d.S. n. 1, essendo tali lavori stati eseguiti per l’importodi € 200.000,00 dalla società Taurasia, così come appurato nell’ambito dialtre due cause.Il giudice d’appello ha, in particolare, rilevato come le appellanti nonavessero indicato in modo sufficientemente specifico in quali termini unNumero registro generale 6973/2020Numero sezionale 4339/2025Numero di raccolta generale 8302/2026Data pubblicazione 02/04/2026eventuale accoglimento di tale ricostruzione si sarebbe riverberato sul“decisum”, salvo che fosse stato accertato che negli importi stabiliti nella“Relazione sul Conto Finale” 26.4.2012 fossero ricomprese anche le opereextracontrattuali eseguite da Taurasia pari a € 200.000,00, circostanzache, tuttavia, le committenti non avevano allegato, avendoconcordemente indicato quale saldo complessivo dei lavori la somma di €1.942.175,60, corrispondente all’importo richiesto da Kostruttiva.Orbene, le committenti ricorrenti incidentali hanno censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il loro secondomotivo d’appello, allegando di aver sottoposto al giudice d’appello laquestione relativa ai lavori eseguiti da Taurasia, indicando tutti glielementi probatori (giudicato; consulenze, dichiarazioni confessorie diKostruttiva) in base ai quali erano pervenuti a tale conclusione, ma nondimostrando che nel secondo motivo d’appello dichiarato inammissibileavessero fornito elementi idonei a consentire di accertare i riflessi di talequestione, che hanno incontestabilmente sottoposto al giudice d’appello,sul “decisum”.

In sostanza, dall’esame degli estratti dell’atto di appellotrascritti nei ricorsi di Mocla e Casaitalia s.r.l. non emerge che lecommittenti avessero effettuato la precisazione richiesta dal giudiced’appello – ovvero che nella “Relazione sul Conto Finale” 26.4.2012fossero ricomprese anche le opere extracontrattuali eseguite Taurasia paria € 200.000,00 – di talché correttamente il giudice d’appello ha dichiaratoinammissibile il motivo per difetto di specificità.17. Inammissibile è pure la doglianza esternata con il quarto motivo delricorso incidentale Mocla, non essendo notoriamente la decisione in puntodi compensazione delle spese censurabile in questa sede.18.

Con il quinto motivo del ricorso incidentale Casaitalia s.r.l. ha dedottola nullità della sentenza impugnata, per difetto di motivazione, per averdichiarato l’inammissibilità del suo terzo motivo d’appello, nonché laviolazione degli artt. 342 c.p.c., 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 112 c.p.c.Numero registro generale 6973/2020Numero sezionale 4339/2025Numero di raccolta generale 8302/2026Data pubblicazione 02/04/2026La ricorrente rileva che nel terzo motivo d’appello aveva specificamentecensurato la sentenza di primo grado sul punto dell’applicazione dellapenale da ritardo.

In particolare, aveva affrontato con chiarezza il temaimpasses/ritardo nell’ultimazione delle opere evidenziando l’inequivocabilericonoscimento dello stesso ritardo da parte dell’appaltatore (pari a 919giorni, ovvero dal 22 giugno 2009 – nuovo termine di consegna pattuitotra le parti con la seconda perizia di variante – al 27 dicembre 2011, datadi rilascio del certificato di ultimazione di lavori).19. Il motivo presenta concomitanti profili di inammissibilità edinfondatezza.Il giudice d’appello ha rilevato di non aver applicato la penale da ritardonei lavori per due ordini di considerazioni.

In primo luogo, eranosopravvenute in corso d’opera importanti e specifiche “impasses” – si fariferimento alle prescrizioni della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. successiveall’affidamento dell’appalto – che avevano determinato in successionetemporale incagli ed intoppi nella prosecuzione ed ultimazione delmanufatto programmato e la sequela di ragioni sopra esposte non eranostate confutate in alcun modo dai committenti negli atti di appello.Casaitalia s.r.l. ha censurato tale affermazione assumendo che Kostruttivaaveva, in realtà, riconosciuto il ritardo di 919 giorni, ma, sul punto, hatrascritto un breve estratto del proprio atto di appello che non consente dicomprendere sufficientemente la portata della censura svolta nelprecedente grado.Altra ratio decidendi del giudice d’appello era che la clausola penale fossestata stabilita nel solo contratto tra il Comune e le concessionarie, con laconseguenza che il diritto delle stesse di esercitare il regresso, a taletitolo, nei confronti dell’appaltatrice sarebbe divenuto attuale soloallorquando e nella misura in cui alle stesse concessionarie - committentifosse stata comminata la penale dal Comune di Nichelino, e talecircostanza non era stata in alcun modo prospettata da queste ultime,Numero registro generale 6973/2020Numero sezionale 4339/2025Numero di raccolta generale 8302/2026Data pubblicazione 02/04/2026essendosi costoro limitate a dedurre che la penale è dovutaindipendentemente dalla prova del danno.Tale affermazione del giudice d’appello è stata in questa sede censuratada Casaitalia s.r.l. che ha sostenuto di aver documentato nel pregressogrado di giudizio che il comune di Nichelino, in persona del responsabiledel procedimento aveva applicato agli operatori economici del P.D.R.

SanQuirino (le committenti) la penale di € 142.380,67, che, poi, Casaitaliaaveva richiesto a Kostruttiva.Va, tuttavia, osservato che tale censura è priva di autosufficienza, nonavendo la ricorrente incidentale precisato “come” e “dove” tale circostanzafosse stata sottoposta al giudice di appello, essendosi limitata a richiamaredocumenti allegati all’atto di appello.In ogni caso, il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente incidentaleprospetta una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici dimerito.Il motivo è anche infondato in quanto il difetto di motivazione lamentatoda Casaitalia è insussistente, soddisfacendo la stessa motivazione ilrequisito del “minimo costituzionale”.20.

Con il sesto motivo del ricorso incidentale è stata dedotta violazionee/o falsa applicazione dell’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. in relazione aglieffetti della clausola penale di cui all’art. 1382 c.c.Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello ha censurato il gravamepretendendo che Casaitalia si diffondesse, ai fini dell’applicazione dellapenale, sul profilo dell’inadempimento e sulla prova dell’effettivo danno,mentre la stessa ricorrente riteneva che l’unico requisito da provare fosseil ritardo nell’esecuzione dei lavori senza che fosse onerata anche dellaprova del danno.21.

Il motivo è inammissibile.La ricorrente incidentale Casaitalia non ha colto la ratio decidendi, giàsopra evidenziata, del giudice d’appello, secondo cui la penale non eraNumero registro generale 6973/2020Numero sezionale 4339/2025Numero di raccolta generale 8302/2026Data pubblicazione 02/04/2026stata correttamente applicata a Kostruttiva, sia perché venuta meno acausa delle “impasses” sopravvenute nel corso dei lavori, sia perché,essendo stata pattuita nel contratto tra Comune e concessionarie, questeultime non potevano pretendere la penale dall’appaltatrice se nondimostravano di averla dovuta a loro volta versare al Comune di Nichelino.E’ proprio in base a tali rationes decidendi che il giudice d’appello hacoerentemente ritenuto che, non essendo applicabile la penale, lecommittenti per ottenere il risarcimento derivante dal ritardonell’esecuzione dei lavori avrebbero dovuto provare il danno.22.

In ragione della reciproca soccombenza della ricorrente principale edelle ricorrenti incidentali, sussistono validi motivi per una compensazioneintegrale delle spese di lite. P.Q.MRigetta il ricorso principale e i ricorsi incidentali.Compensa tra le parti le spese di lite.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia della ricorrenteprincipale che delle ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1° bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile il4.12.2025Il PresidenteMarco Marulli