Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by TRO and REALIUMBERTO, did not act to contest the proposed settlement against INTESA SANPAOLO S.p.a. within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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TRO, REALIUMBERTO, ORSI GUIDO, elettivamente domiciliati in ANGUILLARASABAZIA, VIA ANGUILLARESE n.16, presso lo studio dell’AvvocatoPIERPAOLO RISTORI (C.F. RSTPPL63E20E885H) che li rappresentata edifende- ricorrenti-ControINTESA SANPAOLO S.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DIVILLA GRAZIOLI n. 15, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTOGARGANI (GRG BDT 57T21 Z614E) che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso la SENTENZA n. 3394/2025 emessa dalla CORTE D’APPELLO diRoma il 30/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 18681/2025Numero sezionale 162/2026Numero di raccolta generale 8185/2026Data pubblicazione 02/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro11.800.00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 23/03/2026Massimo Falabella