Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Nicola De Laurentiis, did not act to preserve the right to a ruling after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days results in the automatic renunciation of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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DE LAURENTIIS NICOLA,elettivamente domiciliati in CASCINA (PI), VIA TOSCO ROMAGNOLA N.1432, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CAVANI(CVNRRT68T20G702C) che li rappresenta e difende-ricorrente-controCASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA s.p.a., e per essa, quale procuratrice,CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA,VIA MONTE ZERBIO N.7, DOM. DIG., presso lo studio dell'avvocatoANDREA CLEMENTE GROSSO (GRSNDR66A29L219I), che la rappresenta edifende-controricorrenti-avverso la SENTENZA n. 1202/2024 emessa dalla CORTE D’APPELLO DIVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25753/2024Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 8178/2026Data pubblicazione 02/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 23/03/2026Massimo Falabella