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Ordinanza — n. 8051/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects its own order's clerical error regarding the designated appellate court for remittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8051/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted Poste Italiane's request to correct a clerical error in its own order. The original order incorrectly named the Tribunal of Santa Maria Capua Vetere as the court for remittal, whereas the case had been appealed from the Tribunal of Campobasso. The court ruled that the error was evident and material, necessitating a correction to ensure the case is sent to the correct jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 1 of the Code of Civil Procedure; The Court of Cassation may correct evident material errors in its own operative provisions to ensure the correct designation of the appellate court for remittal.

Parole chiave

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clerical error correction Cassation order amendment remittal jurisdiction material error procedural rectification opposizione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 1 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso 19534/2025 proposto da:POSTE ITALIANE spa, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata edifesa dall’avv. Domenico Febbo, per procura speciale in atti;-ricorrenti--contro-MANDES ERMELINDA LUCINA;-intimata-avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 21908/2025, depositatail 30 luglio 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17.03.2026 dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo.RILEVATO CHECon ordinanza depositata il 30 luglio 2025, la Corte di Cassazione haaccolto il ricorso proposto da Poste Italiane spa avverso la sentenza n.Numero registro generale 19534/2025Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 8051/2026Data pubblicazione 01/04/2026952/2021 del Tribunale di Campobasso, cassando il provvedimentoimpugnato e rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità,innanzi al giudice di appello.Poste Italiane spa ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenutonel dispositivo della suddetta ordinanza, nel riferimento al Tribunale diSanta Maria Capua Vetere quale giudice del rinvio.RITENUTO CHEIl ricorso va accolto.

Invero, nel dispositivo dell’ordinanza impugnata ècontenuto l’evidente errore materiale nell’indicazione del Tribunale diSanta Maria Capua Vetere quale giudice innanzi al quale la causa è statarinviata, anziché del Tribunale di Campobasso il cui provvedimento erastato appellato innanzi a questa Corte. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materialecontenuto nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione,n.21908/2025, depositata il 30 luglio 2025, nel senso che ove leggesi “LaCorte accoglie il ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causaal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anchein ordine alle spese del giudizio di legittimità”, deve leggersi ed intendersi“La Corte accoglie il ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando lacausa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche inordine alle spese del giudizio di legittimità”.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.Il PresidenteDott.

Enrico Scoditti