Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the communication of the proposal for case termination. The appellant, Valena Italo, had not acted to preserve the right to appeal the lower court's judgment against Copernicus Servicing Italia S.p.a. and Liquidazione Giudiziale Italval Group Srl. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 24523/2025 R.G. proposto da:Valena Italo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Massai-ricorrente-controCopernicus Servicing Italia S.p.a. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Guarnaschelli-controricorrente-nonché controLiquidazione Giudiziale Italval Group Srl in persona del legalerappresentante pro tempore, Copernicus Servicing Italia Spa in personadel legale rappresentante pro tempore, Liquidazione Giudiziale ItalvalGroup Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, CopernicusServicing Italia Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,Procedura Liquidazione Giudiziale Italval Group S.r.l.
N. 6/2025 in personadel legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2478/2025depositata il 15/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 24523/2025Numero sezionale 157/2026Numero di raccolta generale 8024/2026Data pubblicazione 01/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 30/03/2026MASSIMO FERRO