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Ordinanza — n. 7838/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as case extinguished due to client's withdrawal with cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7838/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal extinguished because the appellant formally withdrew the lawsuit on March 6, 2025, with costs compensated. The underlying dispute involved claims against Banco BPM for usurious and excessive interest rates on a current account, which the lower courts had rejected. Since the procedural withdrawal was accepted by the opposing party, the court had no basis to review the merits of the usury allegations.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws the suit with compensation of costs, rendering further judicial review unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal compensation of costs extinction of proceedings usury claims excessive interest rates fermo banca soddisfacimento del credito saldo scoperto

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
118 TUB.Parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, in data6.3.2025, con compensazione delle spese, accettato dallacontroricorrente, come emerge dalla documentazione prodotta.Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto, a norma dell’art. 391 cpc.
Art. 112 c.p.c.
Art. 1815 c.c.
Art. 644 c.p.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 118 TUB
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso 26027/2021 proposto da:rappres. p.t.; LO MONACO MARCO, rappresentati e difesi dagli avv.ti-ricorrenti--contro-BANCO BPM spa, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesadall’avv. Michele Ranchino, per procura speciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 5455/2021,pubblicata in data 22.07.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17.03.2026 dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo.Numero registro generale 26027/2021Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 7838/2026Data pubblicazione 31/03/2026RILEVATO CHELa F.lli Lo Monaco di Lo Monaco Marco e C snc., e Marco Lo Monaco, inqualità di fideiussore, convenivano innanzi al Tribunale di Roma il BancoPopolare, società coop., chiedendo di accertare la illegittimità degliinteressi ultralegali, anatocistici ed usurai applicati dalla banca alrapporto di conto corrente acceso dalla società e, per l’effetto,condannando la banca alla restituzione delle somme illegittimamentepercepite oltre gli interessi e rivalutazione nonché alla liberazione deifideiussore, oltre alla condanna della convenuta al risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali.Con sentenza pubblicata in data 19/09/2019, il Tribunale di Roma,accertava che il saldo del conto corrente intrattenuto dalla F.lli Lo Monacodi Lo Monaco Marco C. s.n.c. presso la banca convenuta, alla data del20.02.2015,era pari ad €. 13.521,71, a credito del cliente, rigettandoogni altra domanda.In data 22.7.2021 la Corte territoriale rigettava l’appello della società.I F.lli.

Lo Monaco di Lo Monaco Marco e c. s.n.c. e Lo Monaco Marcoricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello,affidandosi a tre motivi.Il Banco BPM spa resiste con controricorso.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione dell’art. 112 cpc, per aver la Corted’appello omesso la pronuncia sulle domande relative all’accertamentodell’usura sopravenuta.Il secondo motivo contesta la quantificazione del saldo di conto correnteoperata in primo grado.Il terzo motivo denunzia la violazione degli artt. 1815 cc e 644 cp, 115,116, cpc, per aver la Corte d’appello ritenuto dimostrata l’usuraNumero registro generale 26027/2021Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 7838/2026Data pubblicazione 31/03/2026sopravvenuta, che invece non era configurabile quando l’eccedenza deitassi era il risultato di una modifica unilaterale ex art. 118 TUB.Parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, in data6.3.2025, con compensazione delle spese, accettato dallacontroricorrente, come emerge dalla documentazione prodotta.Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto, a norma dell’art. 391 cpc.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.Il PresidenteDott. Enrico Scoditti