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Ordinanza Interlocutoria — n. 7653/2026 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to new term due to pending transaction authorization by Bank of Italy.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7653/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new term following a joint request by both parties. Both sides argued they had reached a settlement pending Bank of Italy authorization for the liquidation procedure. The court agreed to this request to allow the parties to conclude the transaction and finalize the judgment in line with the agreement.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: When parties jointly request a remand to a new term to facilitate the conclusion of a pending settlement requiring administrative authorization, the court may grant the request to promote the efficient resolution of the dispute.

Parole chiave

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remand to new term joint party request settlement authorization Bank of Italy approval liquidation procedure transaction conclusion procedural efficiency procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 24267/2023 R.G. proposto da:Européenne de Gestion Privée S.A. – Succursale Italiana in liquidazionecoatta amministrativa, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giorgio Meo- ricorrente –controPagliero Alessandro, rappresentato e difeso dagli Avvocati MarcoAlessandrini e Raffaello Alessandrini- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2913/2023 depositatail 24/4/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/3/2026dal Consigliere Alberto Pazzi;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleStanislao De Matteis, che, a modifica della richiesta di rigetto del ricorsoespressa nelle osservazioni scritte depositate, preso atto dell'istanzacongiunta di rinvio formulata dalle parti, non si è opposto al rinvio a nuovoruolo per consentire la definizione delle trattative pendenti;uditi per il ricorrente l'Avv.

Giorgio Meo e per il controricorrente l'Avv. MarcoNumero registro generale 24267/2023Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 7653/2026Data pubblicazione 30/03/2026Alessandrini, che hanno insistito per l’accoglimento delle istanze di rinvio anuovo ruolo già presentate.1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15363/2017, accoglieva l’azione -di inefficacia, ai sensi degli artt. 64 e 203 l. fall., di pagamenti effettuatisine titulo e da ritenersi avvenuti, nella prospettazione attorea, a titologratuito e, in subordine, di ripetizione ex art. 2033 cod. civ - promossa dalcommissario liquidatore della succursale italiana in liquidazione coattaamministrativa di Européenne de Gestion Privée s.a., impresa diinvestimento dell’Unione Europea con sede principale in Francia, neiconfronti di Alessandro Pagliero e condannava quest’ultimo al pagamentoin favore della procedura attrice della somma di € 300.000, oltre accessori.2.

La Corte distrettuale di Roma accoglieva l’impugnazione presentata daAlessandro Pagliero e rigettava le domande originariamente proposte daEuropéenne de Gestion Privée s.a. succursale italiana in l.c.a.3. Européenne de Gestion Privée s.a. succursale italiana in l.c.a. ha propostoricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 24 aprile 2023,prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorsoAlessandro Pagliero.Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9716/2025, ha rimesso lacausa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, essendo indiscussione, in particolare, la titolarità dell’azione promossa in capo alcommissario liquidatore della succursale italiana, in mancanza didisposizioni normative volte a disciplinare in modo diretto, e con specificoriguardo alle imprese di investimento, il coordinamento dei poteri tra laprocedura di liquidazione coatta amministrativa della succursale aperta inItalia e l’analoga procedura liquidatoria aperta nel diverso Stato dell’Unioneeuropea in cui l’impresa ha la sua sede principale.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24267/2023Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 7653/2026Data pubblicazione 30/03/20264.

Ambedue le parti, con separate istanze, hanno chiesto il differimentodell’odierna udienza pubblica, rappresentando concordemente di averraggiunto intese transattive e di essere in attesa dell’adozione dellanecessaria autorizzazione da parte della Banca d'Italia, organo di vigilanzasulla procedura di liquidazione coatta amministrativa della succursaleitaliana di EGP.Il Collegio ritiene di aderire a tale richiesta, onde favorire in tempiragionevolmente contenuti, valutata la risalenza del procedimento, laconclusione della transazione già raggiunta dalle parti e in corso diautorizzazione e la successiva definizione del giudizio in coerenza con unsimile accordo, riservandosi in ogni caso la rifissazione d’udienza.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma in data 24 marzo 2026.Il PresidenteMassimo Ferro