Court remands case to new hearing to resolve cross-border insolvency coordination issues between Italian and French proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted a request to remand the case to a new hearing to allow time for pending settlement negotiations. Both parties argued that reaching a transaction requires authorization from the Bank of Italy, which is currently pending. The court agreed to delay the judgment to facilitate the conclusion of these talks and the subsequent alignment of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 378 cod. proc. civ.; Art. 100 c.p.c.: When parties jointly request a remand to new hearing to conclude pending settlement negotiations, the court may grant the request to favor timely resolution, reserving the right to reschedule the hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 18913/2022 R.G. proposto da:Paolantoni Maria Pia, Romagnoli Raffaella Silvia, Romagnoli Claudia,Romagnoli Benedetta e Romagnoli Francesco, quali eredi di RomagnoliPierluigi, rappresentati e difesi dall'Avvocato Piero Sandulli- ricorrenti –controEuropéenne de Gestion Privée S.A. – Succursale Italiana in liquidazionecoatta amministrativa, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giorgio Meo- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3207/2022 depositatail 13/5/2022;Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/3/2026dal Consigliere Alberto Pazzi;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleStanislao De Matteis, il quale, a modifica della richiesta di rigetto del ricorsoespressa nelle osservazioni scritte depositate, preso atto dell'istanzacongiunta di rinvio formulata dalle parti, non si è opposto al rinvio a nuovoruolo per consentire la definizione delle trattative pendenti;Numero registro generale 18913/2022Numero sezionale 1287/2026Numero di raccolta generale 7650/2026Data pubblicazione 30/03/2026uditi per i ricorrenti l'Avv.
Piero Sandulli e per il controricorrente l'Avv.Giorgio Meo, che hanno insistito per l’accoglimento delle istanze di rinvio anuovo ruolo già presentate.1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20157/2018, respingeva l’azione -di inefficacia di pagamenti effettuati sine titulo e da ritenersi avvenuti, nellaprospettazione attorea, a titolo gratuito - promossa, ai sensi degli artt. 64e 203 legge fall., dal commissario liquidatore della succursale italiana inliquidazione coatta amministrativa di Europeene de Gestion Privée s.a.,impresa di investimento dell’Unione Europea con sede principale in Francia,nei confronti di Pierluigi Romagnoli.2.
La Corte distrettuale di Roma accoglieva l’impugnazione presentata daEuropéenne de Gestion Privée s.a. succursale italiana in l.c.a., condannandoil Romagnoli al pagamento in favore della procedura della somma di €2.000.000 oltre accessori.3. Pierluigi Romagnoli ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza,pubblicata in data 13 maggio 2022, prospettando tre motivi di doglianza, aiquali ha resistito con controricorso Européenne de Gestion Privée s.a.succursale italiana in l.c.a.Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9718/2025, ha rimesso lacausa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, essendo indiscussione, in particolare, la titolarità dell’azione promossa in capo alcommissario liquidatore della succursale italiana, in mancanza didisposizioni normative volte a disciplinare in modo diretto, e con specificoriguardo alle imprese di investimento, il coordinamento dei poteri tra laprocedura di liquidazione coatta amministrativa della succursale aperta inItalia e l’analoga procedura liquidatoria aperta nel diverso Stato dell’Unioneeuropea in cui l’impresa ha la sua sede principale.Numero registro generale 18913/2022Numero sezionale 1287/2026Numero di raccolta generale 7650/2026Data pubblicazione 30/03/2026Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc.civ.; nell’occasione si sono costituiti gli eredi di Pierluigi Romagnoli,deceduto nelle more del giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE4.
Ambedue le parti, con separate istanze, hanno chiesto il differimentodell’odierna udienza, rappresentando concordemente di aver raggiuntointese transattive e di essere in attesa dell’adozione della necessariaautorizzazione da parte della Banca d'Italia, organo di vigilanza sullaprocedura di liquidazione coatta amministrativa della succursale italiana diEGP.Il Collegio ritiene di aderire a tale richiesta, onde favorire in tempiragionevolmente contenuti, valutata la risalenza del procedimento, laconclusione della transazione già raggiunta dalle parti e in corso diautorizzazione e la successiva definizione del giudizio in coerenza con unsimile accordo, riservandosi in ogni caso la rifissazione d’udienza.
P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma in data 24 marzo 2026.Il PresidenteMassimo Ferro