Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declared proceedings extinguished under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished after the appellant's lawyer formally withdrew the request on March 9, 2026. The underlying dispute involved an airport company seeking payment from a contractor in bankruptcy proceedings regarding construction delays and damages. Since both parties accepted the withdrawal, the court applied the relevant procedural code article to terminate the case without issuing a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon the withdrawal of the request, and the unified contribution is not doubled in such cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22701/2020 R.G. proposto da:Aeroporto Valle d'Aosta s.p.a., rappresentato e difeso dagli AvvocatiDesideria Boggetti e Giuseppe Caretto- ricorrente –controOrion società cooperativa in concordato preventivo, rappresentata e difesadall'Avvocato Alberto Neri- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 518/2020 depositatail 15/5/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/3/2026 dalConsigliere Alberto Pazzi.Rilevato che:1. Il Tribunale di Torino ingiungeva ad Aeroporto Valle d’Aosta s.p.a.(di seguito, per brevità, AVDA) il pagamento in favore di Orion s.c. inconcordato preventivo della somma di € 380.406,81, a saldo del quartostato di avanzamento lavori relativo alle opere per la realizzazione del nuovopiazzale aeromobili, terminal passeggeri, parcheggio autoveicoli e viabilitàdell’aeroporto di Aosta.Numero registro generale 22701/2020Numero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 7604/2026Data pubblicazione 30/03/2026AVDA proponeva opposizione a tale decreto rappresentando che la societàappaltatrice era stata autorizzata ex art. 169-bis l. fall. a sciogliere ilcontratto d’appalto e domandando in via riconvenzionale la condanna dellacontroparte al pagamento di un indennizzo equivalente al risarcimento deldanno conseguente al mancato adempimento.Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 27 aprile 2018, revocava ildecreto ingiuntivo opposto, determinava il credito di AVDA ex art. 169-bisl. fall. in € 273.282,89 e condannava l’opponente al pagamento in favoredell’opposta della minor somma di € 107.123,92.2.
La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 15maggio 2020, respingeva sia l’appello principale proposto da AVDA, sial’appello incidentale presentato da Orion s.c..Riteneva – fra l’altro – che Orion, nel sollevare eccezione di giudicato conriferimento alla pronuncia del Tribunale di Aosta n. 124/2014 (che avevarigettato la domanda riconvenzionale di AVDA a titolo risarcitorio perl’abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore), avesse compiuto unaradicale contestazione circa l’esistenza di danni, sotto il profilo sia dell’anche del quantum.Condivideva la decisione del primo giudice anche laddove questi avevaescluso l’esistenza di un pregiudizio per lucro cessante e perdita di chancesin conseguenza della ritardata apertura dell’aeroporto, in mancanza di alcunelemento di riscontro serio che permettesse di correlare allo scioglimentodel contratto i danni prospettati solo in via ipotetica dall’appaltatore.3.
AVDA ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenzaprospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorsoOrion s.c. in concordato preventivo.Considerato che:4. L’Avv. Giuseppe Carretto, quale difensore di AVDA, ha depositatoin data 9 marzo 2026 atto di rinuncia al ricorso da lui stesso sottoscritto inNumero registro generale 22701/2020Numero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 7604/2026Data pubblicazione 30/03/2026virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura speciale alleliti.A questa rinuncia ha aderito la società controricorrente, con atto sottoscrittodal proprio difensore, a tanto abilitato in virtù di procura speciale.Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presentegiudizio di cassazione, con esclusione di ogni statuizione in merito allespese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ.Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia alricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici -del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, diinterpretazione estensiva o analogica (v.
Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015).Numero registro generale 22701/2020Numero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 7604/2026Data pubblicazione 30/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta da: Oggetto:Opposizione a decretoingiuntivo – pagamentoAndrea Zuliani Consigliere indennizzo ex art. 169-bis l.f.Ud.11/03/2026 CCAlberto Pazzi Consigliere Rel.Cosmo Crolla ConsigliereAldo Ruggiero Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22701/2020 R.G. proposto da:Aeroporto Valle d'Aosta s.p.a., rappresentato e difeso dagli AvvocatiDesideria Boggetti e Giuseppe Caretto- ricorrente –controOrion società cooperativa in concordato preventivo, rappresentata e difesadall'Avvocato Alberto Neri- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 518/2020 depositatail 15/5/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/3/2026 dalConsigliere Alberto Pazzi.Rilevato che:1.
Il Tribunale di Torino ingiungeva ad Aeroporto Valle d’Aosta s.p.a.(di seguito, per brevità, AVDA) il pagamento in favore di Orion s.c. inconcordato preventivo della somma di € 380.406,81, a saldo del quartostato di avanzamento lavori relativo alle opere per la realizzazione del nuovopiazzale aeromobili, terminal passeggeri, parcheggio autoveicoli e viabilitàdell’aeroporto di Aosta.Numero registro generale 22701/2020Numero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 7604/2026Data pubblicazione 30/03/2026AVDA proponeva opposizione a tale decreto rappresentando che la societàappaltatrice era stata autorizzata ex art. 169-bis l. fall. a sciogliere ilcontratto d’appalto e domandando in via riconvenzionale la condanna dellacontroparte al pagamento di un indennizzo equivalente al risarcimento deldanno conseguente al mancato adempimento.Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 27 aprile 2018, revocava ildecreto ingiuntivo opposto, determinava il credito di AVDA ex art. 169-bisl. fall. in € 273.282,89 e condannava l’opponente al pagamento in favoredell’opposta della minor somma di € 107.123,92.2.
La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 15maggio 2020, respingeva sia l’appello principale proposto da AVDA, sial’appello incidentale presentato da Orion s.c..Riteneva – fra l’altro – che Orion, nel sollevare eccezione di giudicato conriferimento alla pronuncia del Tribunale di Aosta n. 124/2014 (che avevarigettato la domanda riconvenzionale di AVDA a titolo risarcitorio perl’abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore), avesse compiuto unaradicale contestazione circa l’esistenza di danni, sotto il profilo sia dell’anche del quantum.Condivideva la decisione del primo giudice anche laddove questi avevaescluso l’esistenza di un pregiudizio per lucro cessante e perdita di chancesin conseguenza della ritardata apertura dell’aeroporto, in mancanza di alcunelemento di riscontro serio che permettesse di correlare allo scioglimentodel contratto i danni prospettati solo in via ipotetica dall’appaltatore.3.
AVDA ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenzaprospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorsoOrion s.c. in concordato preventivo.Considerato che:4. L’Avv. Giuseppe Carretto, quale difensore di AVDA, ha depositatoin data 9 marzo 2026 atto di rinuncia al ricorso da lui stesso sottoscritto inNumero registro generale 22701/2020Numero sezionale 1157/2026Numero di raccolta generale 7604/2026Data pubblicazione 30/03/2026virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura speciale alleliti.A questa rinuncia ha aderito la società controricorrente, con atto sottoscrittodal proprio difensore, a tanto abilitato in virtù di procura speciale.Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presentegiudizio di cassazione, con esclusione di ogni statuizione in merito allespese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ.Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia alricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici -del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, diinterpretazione estensiva o analogica (v.
Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026.Il PresidenteP.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026.Il Presidente