Italian Supreme Court dismisses appeal due to accepted withdrawal, extinguishing the judicial liquidation case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court extinguished the proceedings following the appellant's formal withdrawal, which was subsequently accepted by the respondent. The appellant's lawyer filed a declaration of renunciation on March 6, 2026, and the opposing counsel confirmed acceptance on March 9, 2026. Consequently, the court ruled that no decision on litigation costs could be made under Article 391 of the Code of Civil Procedure when a withdrawal is accepted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4, c.p.c.; In cases of accepted withdrawal, the proceedings are extinguished and no ruling on litigation costs is issued.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10412/2025 R.G. proposto daavv. Alberto BOVA, elettivamente domiciliato all’indicatoindirizzo PEC dell’avv. Ivan Demuro, che lo rappresenta edifende- ricorrente -controLiquidazione giudiziale della RAVANI ACCIAI S.p.A., inpersona dei curatori Valter Bignozzi e Raffaella Margotti,elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 740, pressolo studio dell’avv. Guido Orlando, rappresentata e difesadall’avv. Andrea Audino- controricorrente -avverso il decreto cron. n. 1956/2025 del Tribunale di Ferrara,depositato l’8.4.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10.3.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani;Numero registro generale 10412/2025Numero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 7595/2026Data pubblicazione 30/03/2026rilevato che il difensore del ricorrente ha depositato indata 6.3.2026 dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscrittaanche dalla parte personalmente;rilevato che il difensore della controricorrente ha a suavolta depositato, in data 9.3.2026, atto di accettazione dellarinuncia;ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effettodella dichiarazione di rinuncia del ricorrente accettata dallacontroricorrente;ritenuto che in caso di rinuncia accettata non si dà luogoa decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, nonsussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificatoai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata inquella disposizione;Numero registro generale 10412/2025Numero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 7595/2026Data pubblicazione 30/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:Liquidazionegiudiziale –ANDREA ZULIANI Consigliere rel. Stato passivo –COSMO CROLLA Consigliere Rinuncia alricorso –EstinzioneROBERTO AMATORE Consigliere Ud. 10/3/2025 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10412/2025 R.G. proposto daavv. Alberto BOVA, elettivamente domiciliato all’indicatoindirizzo PEC dell’avv. Ivan Demuro, che lo rappresenta edifende- ricorrente -controLiquidazione giudiziale della RAVANI ACCIAI S.p.A., inpersona dei curatori Valter Bignozzi e Raffaella Margotti,elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 740, pressolo studio dell’avv.
Guido Orlando, rappresentata e difesadall’avv. Andrea Audino- controricorrente -avverso il decreto cron. n. 1956/2025 del Tribunale di Ferrara,depositato l’8.4.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10.3.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani;Numero registro generale 10412/2025Numero sezionale 1127/2026Numero di raccolta generale 7595/2026Data pubblicazione 30/03/2026rilevato che il difensore del ricorrente ha depositato indata 6.3.2026 dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscrittaanche dalla parte personalmente;rilevato che il difensore della controricorrente ha a suavolta depositato, in data 9.3.2026, atto di accettazione dellarinuncia;ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effettodella dichiarazione di rinuncia del ricorrente accettata dallacontroricorrente;ritenuto che in caso di rinuncia accettata non si dà luogoa decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, nonsussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificatoai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata inquella disposizione;
P.Q.Mdichiara l’estinzione del processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del10.3.2026.Il PresidenteP.Q.Mdichiara l’estinzione del processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del10.3.2026.Il Presidente