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Ordinanza Interlocutoria — n. 7541/2026 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to determine if a third-party creditor can oppose a judgment via Article 404 CPC after late document production.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7541/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the admissibility of a third-party opposition by a late-intervening creditor. The parties argued whether a cessionary who joined the proceedings after the deadline could challenge a prior judgment establishing debt ownership. The court decided to remand the case for a public hearing to resolve the specific legal question on third-party opposition rights in this context.

Regesto Legislator

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Art. 404 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.; A third-party creditor may file an opposition under Article 404 of the Civil Procedure Code to challenge a judgment rendered inter alios, even if they intervened late in the proceedings.

Parole chiave

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third party opposition creditor cessionary late document production civil procedure code judgment inter alios litisconsort necessary remand for hearing azione di riserva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 404 c.p.c.
27700): in tal caso, dunque, potrebbe reputarsiconsentita per l'interventore principale (cessionario) l'opposizione diterzo ex art. 404 c.p.c.Infatti, anche per la dottrina, può proporre opposizione di terzoex art.
Art. 183 c.p.c.
Esauriti gli adempimenti di cui all'art. 183, sesto comma,c.p.c., veniva espletata la CTU.Dopo il deposito della relazione scritta spiegavano intervento vo-lontario rispettivamente 19/10/2015 la Banca Popolare di Milano (poiBanco BPM s.p.a.
Art. 115 c.p.c.
edell'art. 115 c.p.c., nonché dell'art.
art. 268 c.p
554 del 1999.La Corte territoriale superava l'eccezione di inammissibilità degliinterventi spiegati, in quanto l'art. 268 c.p.c.
art. 13 d.lgs. 270/1999
deducela «violazione dell'art. 13 d.lgs. 270/1999 e dell'art.
art. 115 c.p
edell'art. 115 c.p.c., nonché dell'art.
art. 2697 c.c
115 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.360, primo comma, n.
art. 183 c.p
Esauriti gli adempimenti di cui all'art. 183, sesto comma,c.p.c., veniva espletata la CTU.Dopo il deposito della relazione scritta spiegavano intervento vo-lontario rispettivamente 19/10/2015 la Banca Popolare di Milano (poiBanco BPM s.p.a.
art. 404 c.p
27700): in tal caso, dunque, potrebbe reputarsiconsentita per l'interventore principale (cessionario) l'opposizione diterzo ex art. 404 c.p.c.Infatti, anche per la dottrina, può proporre opposizione di terzoex art.
art. 404 cod. proc. civ
27700): in tal caso, dunque, potrebbe reputarsiconsentita per l'interventore principale (cessionario) l'opposizione diterzo ex art. 404 c.p.c.Infatti, anche per la dottrina, può proporre opposizione di terzoex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 3, 12/6/2020, n. 11287
Cass., sez. 1, 2/10/2023, n. 27700
Cass., Sez.U., n. 1238 del 2015
è ammesso all'oppo-sizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio "inter alios",può anche proporre una azione di accertamento autonoma della suaposizione (Cass., Sez.U., n. 1238 del 2015).Nella specie, diversamente da Cass.
Cass., n. 25450 del 2025
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Testo completo

Cron. n. 31111/2020ORDINANZ A INTERLOCUTORI Asul ricorso n. 31111/2020 r.g. proposto da:IMPRESA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in proprio equale capogruppo mandataria dell'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IM-PRESE, costituita dalla stessa e la ING. CLAUDIO SA2L INI, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e d i2fe2s8a7,7 g2i8u7st/a2 0p1ro9c uraspeciale a margine del ricorso principale, dall'Avv. Tommaso Manferoce,R.G.N. 11368/2017il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche relative alpresente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato,elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio, piazza Vescovio,n. 21.-ricorrente principale-controRETE FERROVIARIA ITALIANA – RFI S.P.A., in persona del legale rappre-sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via GiovanniPierluigi da Palestrina, n. 47, presso e nello studio dell'Avvocato Rinaldo1 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026Geremia, che la difende in virtù di procura speciale estesa su foglio sepa-rato da intendersi in calce al ricorso incidentale- controricorrente-ricorrente incidentale –SPV PROJECT 158 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controri-corso, dall'Avv. Antonio Testa, il quale chiede che le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento siano inviate all'indirizzo diposta elettronica certificata indicato-controricorrente-INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controri-corso, dall'Avv.

Enrico Gabrielli, elettivamente domiciliata presso il suostudio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, n. 15 il quale chiede che le co-municazioni e le notificazioni relative al presente procedimento siano in-viate all'indirizzo di posta elettronica certificata-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2295/2020,depositata l'8/5/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/10/2025 dal Consigliere dott. Luigi D'OrazioRILEVATO CHE:1. La Rete Ferroviaria Italiana – RFI S.p.a. aggiudicava l'appaltorelativo al raddoppio della linea ferroviaria nel tratto San Felice-Pog-gio Rusco al raggruppamento temporaneo di imprese di cui era man-2 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026dataria la società Impresa s.p.a., prima BTP Infrastrutture, già Bal-dassini Tognozzi Pontello s.p.a.Il contratto veniva stipulato il 27/9/2005.Il credito vantato da Impresa s.p.a., relativo alle riserve iscritte,veniva ceduto a BPM in data 15/11/2011, a garanzia di finanziamentierogati.Altra parte del credito vantato da Impresa s.p.a., sempre in or-dine alle riserve iscritte, veniva ceduto a Intesa Sanpaolo S.p.a. indata 15/11/2011.I lavori erano stati ultimati il 19/10/2009.Le cessioni erano avvenute prima dell'ammissione della Impresas.p.a. alla amministrazione straordinaria in data 10/7/2013, con lasuccessiva dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale di Romain data 18/7/2013.2.

Con atto di citazione del 17/6/2013, Impresa s.p.a., ancora inbonis, conveniva in giudizio la RFI per chiedere l'accoglimento dellesei riserve (da n. 6 a n.

11) iscritte, con condanna della convenutaal pagamento della somma di euro 2.374.642,05.3. Si costituiva in giudizio RFI chiedendo il rigetto delle domande.3. Nelle more del giudizio interveniva il decreto del Ministro dellosviluppo economico del 10/7/2013 con ammissione della società allaprocedura di amministratore straordinaria.Quest'ultima si costituiva in giudizio, confermando le deduzioninelle conclusioni svolte nell'atto di citazione dalla società in bonis.4. Esauriti gli adempimenti di cui all'art. 183, sesto comma,c.p.c., veniva espletata la CTU.Dopo il deposito della relazione scritta spiegavano intervento vo-lontario rispettivamente 19/10/2015 la Banca Popolare di Milano (poiBanco BPM s.p.a. e poi SPV Project 158 S.r.l.), e, il 13/11/2015, laIntesa Sanpaolo, dichiarandosi cessionarie dei crediti oggetto della3 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026controversia e depositando la documentazione necessaria a dimo-strare la titolarità del credito e l'opponibilità dello stesso.5. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14883 del 21/7/2017,dichiarava l'improcedibilità degli interventi spiegati, condannando laconvenuta RFI al pagamento in favore dell'attrice della somma dieuro 852.635,76.Il Tribunale accoglieva solo parzialmente le domande dell'ATI conriferimento alle riserve nn. 7,9 e 11.6.

La Corte d'appello, con la sentenza n. 2295 dell'8/5/2020, ac-coglieva gli appelli proposti da RFI, da SPV Project 158 e da IntesaSanpaolo, dichiarando il difetto di legittimazione attiva di Impresas.p.a., in amministrazione straordinaria ad agire per le riserve og-getto di causa, essendo legittimate le due banche.6.1. In relazione alla legittimazione attiva degli istituti di credito,affermata in sede d'appello, la Corte territoriale evidenziava, inprimo luogo, che i crediti da riserva iscritti in contabilità dall'appal-tatore non potevano essere qualificati come crediti futuri, essendogli stessi sorti nel momento in cui si erano verificati i rispettivi pre-supposti fattuali (le riserve erano state iscritte in contabilità neglianni 2008 e 2009 e i crediti erano stati ceduti nel 2011 quando, inogni caso, gli stessi erano già venuti a esistenza).In secondo luogo, la Corte d'appello sottolineava che i crediti dariserva non erano liquidi ed esigibili fino al momento in cui non fos-sero stati riconosciuti dal committente in sede di approvazione delcollaudo oppure, nel caso di rigetto delle riserve in via amministra-tiva, sino al loro definitivo accertamento giudiziale.Precisava, però, la Corte di merito che i crediti in oggetto si rife-rivano a riserve iscritte nella contabilità dell'appalto prima dell'aper-tura della procedura concorsuale di Impresa s.p.a.4 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026Anche la notificazione al debitore ceduto (RFI) era avvenutaprima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria e della dichia-razione di insolvenza della creditrice cedente.La Corte d'appello richiamava la pronuncia della Corte di cassa-zione n. 31896 del 2018, che aveva riconosciuto la legittimazionecertati giudizialmente.La cessione di crediti risarcitori aveva efficacia reale (si richia-mava Cass. n. 11045 del 2009).RFI - aggiungeva la Corte d'appello - non aveva neppure rifiutatola cessione ex art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999.La Corte territoriale superava l'eccezione di inammissibilità degliinterventi spiegati, in quanto l'art. 268 c.p.c. consentiva all'interven-tore, sino a che non venissero precisate le conclusioni, di far valereun proprio diritto e di azionare domande nuove «non essendogli pre-cluso lo svolgimento di attività assertiva».Con riferimento, invece, alla dedotta inammissibilità della produ-zione documentale effettuata in sede di intervento, e quindi al mo-mento della precisazione delle conclusioni, se ne deduceva l'irrile-vanza in concreto «perché Impresa in AS non ha contestato l'esi-stenza e il contenuto del negozio di cessione dei crediti relativi alleriserve iscritte nella contabilità dell'appalto sollevando questioni solosull'efficacia del negozio».6.2.

Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale si pro-nunciava sulla riserva n. 9, relativa alla mancanza della necessariaprogettazione esecutiva dell'impiantistica elettrica e idraulica del sot-topasso di Via I Maggio.In particolare, RFI lamentava l'erronea statuizione di rigetto, daparte del Tribunale, dell'eccezione di decadenza, in quanto il sotto-passo era stato consegnato al Comune di San Felice sul Panaro in5 RG n. 31111/2020 Cons. Est. Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026data 28/2/2009, «con eccezione della cabina del generatore elet-trico», per cui l'iscrizione della riserva, avvenuta in occasione dellasottoscrizione del SAL 31, relativo ai lavori al 31/3/2009, sarebbestata tardiva.Il Giudice di secondo grado reputava infondato il motivo, «perchéla censura non indica la data in cui fu sottoposto all'appaltatore ilregistro di contabilità contenente la registrazione delle lavorazioni al28 febbraio 2009»; per cui, una volta allegato dall'appaltatore il mo-mento di conoscibilità della dannosità della mancanza delle proget-tazioni esecutive nella data del 28 febbraio 2009, non era provatal'intervenuta decadenza.7.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale per cas-sazione Impresa s.p.a. in amministrazione straordinaria, deposi-tando anche memoria scritta.8. Ha proposto ricorso incidentale RFI, depositando anche me-moria scritta.9. Hanno resistito con controricorsi intesa Sanpaolo s.p.a. e SPVProject 158 s.r.l., depositando entrambe memoria scritta.CONSIDERATO CHE:1. Con il primo motivo di ricorso principale Impresa s.p.a. deducela «violazione dell'art. 13 d.lgs. 270/1999 e dell'art. 8 decreto-legge347/2003 (convertito con modificazioni con legge 39/2004), in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».2.

Con il secondo motivo di impugnazione principale la ricorrentelamenta la «violazione degli artt. 268, 183, sesto comma, c.p.c. edell'art. 115 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per la ricorrente la Corte d'appello non avrebbe fatto correttaapplicazione dell'art. 268 c.p.c., laddove ha sottolineato che «quanto6 RG n. 31111/2020 Cons. Est. Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026dedotto in merito all'inammissibilità della produzione documentaleeffettuata in sede di intervento è irrilevante in concreto perché Im-presa in AS non ha contestato l'esistenza ed il contenuto del negoziodi cessione dei crediti relativi alle riserve iscritte nella contabilitàdell'appalto sollevando questioni solo sull'efficacia del negozio».Il Tribunale, invece, aveva dichiarato l'inammissibilità degli inter-venti, aggiungendo anche il rigetto delle domande «degli intervenutinei confronti di Impresa s.p.a. in difetto di prova».La procedura concorsuale, infatti, in sede di comparsa conclusio-nale di prime cure, che rappresentava il primo scritto difensivo utilesuccessivo all'intervento, dopo avere eccepito l'improcedibilità delledomande avanzate dagli istituti di credito perché di competenza deltribunale fallimentare, aveva, comunque, rilevato «che le domandestesse si mostravano infondate, anche perché non erano più consen-tite attività istruttorie».Con l'atto d'appello, Intesa Sanpaolo aveva dedotto che la provadella fondatezza delle domande contenute negli interventi «si rinve-niva nella documentazione allegata all'intervento», deducendo diaver depositato: la documentazione che provava l'esistenza del de-bito di Impresa nei confronti della banca, avente ad oggetto la resti-tuzione di somme concesse in finanziamento, garantito con la ces-sione del credito; la documentazione attestante l'inadempimento diImpresa, sempre nei confronti delle banche.Per l'istituto di credito, dunque, a fronte di tale produzione, Im-presa in AS avrebbe dovuto contestare specificamente le circostanzetestazione generica di mero stile, quale quella contenuta a pagina 33della comparsa conclusionale di primo grado.L'altro istituto di credito SPV Projecyt, invece, nulla aveva argo-mentato sul punto, limitandosi a sostenere che gli atti prodotti di-7 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026mostravano l'anteriorità della cessione rispetto all'apertura della pro-cedura concorsuale.Nella costituzione in appello la società Impresa in AS aveva rei-terato l'eccezione, non essendo più consentito il deposito di docu-menti al momento della ricezione delle conclusioni, essendo spirati itermini preclusivi di cui all'art. 183 c.p.c.La ricorrente ribadiva che per giurisprudenza di legittimità effet-tivamente era consentito l'intervento, anche se principale e/o auto-nomo sino all'udienza di precisione delle conclusioni, con la possibi-lità anche di svolgere attività assertiva, non essendo operante il di-vieto di proporre domande nuove autonome.Tuttavia, se era consentito all'interventore tardivo di proporredomande nuove, erano comunque scattate le preclusioni istruttoriedi cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., non potendo il terzo interve-niente compiere atti che al momento dell'intervento non erano piùconsentiti ad alcuna parte.Solo con l'atto di intervento, infatti - ad avviso della ricorrente -hanno trovato ingresso nel giudizio i documenti prodotti dalle banchesu cui si fondava la loro pretesa: contratti di finanziamento, conven-zione tra i finanziatori, atti di erogazione in favore della società dellesomme concesse, estratti conto del finanziamento, certificazione no-tarile dell'esistenza del credito della banca.L'attività istruttoria era stata compiuta quando erano ormai con-sumati tutti i termini preclusivi di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.Tali violazioni non possono essere superate, come ritenuto dallaCorte d'appello, perché «in concreto», «la produzione documentaleeffettuata in sede di intervento sarebbe stata irrilevante per nonavere Impresa s.p.a. in A.S. contestato l'esistenza ed il contenutodel negozio di cessione, così richiamandosi, nella sostanza, il princi-pio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.».8 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026A giudizio della ricorrente, però, tale principio non può applicarsialla fattispecie concreta, «dovendosi diversamente ritenere che leparti del processo siano onerate di contestare anche quei fatti equelle circostanze dedotti per la prima volta in sede di scritti conclu-sivi, quando, invece, al più, il principio di non contestazione rilevaentro precisi limiti e fino al momento in cui siano consentite attivitàprocessuali di cui all'art. 183 c.p.c.».L'onere di specifica contestazione della parte «non può che ri-guardare ciò che ritualmente ha trovato ingresso nel processo e,quindi, spingersi anche a contrastare domande irritualmente intro-dotte perché fondate su documentazione che non poteva costituireoggetto di esame da parte del giudice del merito».Per la ricorrente, inoltre, trattandosi di crediti ceduti relativi ariserve di appalto pubblico, l'onere probatorio gravante sulla parteche ne invoca l'intervenuta cessione non può essere mitigato o su-perato, facendo applicazione del principio di non contestazione, trat-tandosi di pretese che necessitano di una rigorosa e formale prova.3.

Con il primo motivo di ricorso incidentale RFI deduce «l'o-messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato og-getto di discussione tra le parti - art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.- attraverso una motivazione inadeguata e insufficiente anche in re-lazione con gli artt. 115 e 116 c.p.c., per addivenire ad un ingiustoparziale accoglimento del capo di domanda oggetto della riserva n.4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la «vio-lazione e falsa applicazione del secondo comma dell'art. 2697 c.c.,in relazione con l'art. 115 c.p.c. - art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.».9 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/20265. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce la «viola-zione e falsa applicazione degli artt. 1219, primo comma, e 1224 c.c.- art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».6. Tanto premesso, si osserva che la domanda giudiziale con ri-ferimento al credito da riserve originate da contratto d'appalto èstata presentata dalla società originariamente creditrice Impresas.p.a., in data 17/6/2013; tale società è stata ammessa alla proce-dura di amministrazione straordinaria il 10/7/2013, con la dichiara-zione di insolvenza da parte del Tribunale di Roma del 18/7/2013; icrediti sono stati ceduti alle due banche il 15/11/2011, con la notificadella cessione del credito alla debitrice ceduta RFI il 30/1/2013; gliistituti di credito sono intervenuti nel processo soltanto in prossimitàdell'udienza di precisazione delle conclusioni (22/12/2016), nelledate rispettive del 20/10/2015 e del 13/11/2015, quando ormai itermini preclusivi dell'attività istruttoria erano già spirati, deposi-tando la documentazione attestante la loro qualità di interventori,quali cessionari del credito.Orbene, costituisce principio consolidato di questa Corte quelloper cui in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile,la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al mo-mento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, con-tenuta nell'art. 268, secondo comma, c.p.c., opera esclusivamentesul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersiriferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendoper entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per altre parti;di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta acomprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quantola controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativaprova contraria (Cass., sez. 3, 9/5/2023, n. 12463; anche Cass.,10 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/202616/9/2025, n. 25450; Cass., 28/3/2024, n. 8528; Cass., sez. 6-1,17/9/2020, n. 19422; Cass., sez. 3, 22/8/2018, n. 20882);Del resto, si è detto che la domanda nuova rappresenta propriola ragione stessa dell'intervento (Cass., n. 23759 del 2011);Le medesime argomentazioni sono state estese anche con riferi-mento alla possibilità per l'interveniente volontario, principale o liti-consortile, di sollevare anche eccezioni nuove, in quanto, anche inquesta ipotesi, non essendo possibile alcuna istruttoria, non si violain alcun modo il principio di ragionevole durata del processo e nep-pure diritto di difesa della parte originaria del giudizio, poggiandol'eccezione in senso stretto su fatti che sono già presenti in causa(Cass., sez. 1, 9/12/2024, n. 31665); ciò, purché sia garantito il di-ritto di difesa delle controparti, consentendo loro non solo di replicareall'ampliamento dell'oggetto del giudizio, ma anche di fornire laprova delle proprie contro-eccezioni, eventualmente con lo stru-mento della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. (Cass.n. 21554 del 2024).Deve, dunque, valutarsi il perimetro di istruzione probatoria perl'interventore principale, una volta scaduti i termini preclusivi di cuiall'art. 183, sesto comma c.p.c., al fine di dimostrare la propria tito-larità del credito;7.

Deve altresì valutarsi l'operatività del principio di non conte-stazione nella fase processuale successiva alle intervenute preclu-sioni istruttorie, con riferimento alla documentazione prodotta soloin sede di udienza di precisazione delle conclusioni, o in prossima ditale udienza, a termini istruttori ormai irrimediabilmente scaduti;8. Va, inoltre, approfondita la questione relativa alla esplicazionedel diritto di difesa delle originarie parti processuali, dinanzi a nuoveprove prodotte dall'interventore principale tardivamente – a dimo-strazione della titolarità del rapporto - , solo in sede di precisazione11 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026delle conclusioni (o in prossimità della stessa), e quindi se la specificacontestazione debba avvenire alla medesima udienza in cui la pro-duzione (eventualmente) tardiva è avvenuta o nelle comparse con-clusionali successive.9. Occorre poi rilevare che per questa Corte il cedente è litiscon-sorte necessario nella controversa tra il debitore ceduto e cessionarioallorché il debitore ceduto chieda una pronuncia diretta a stabilirequale sia, tra il cessionario e il cedente, l'effettivo e unico titolare delcredito (Cass., sez. 3, 12/6/2020, n. 11287; vedi anche Cass., sez.1, 2/10/2023, n. 27700): in tal caso, dunque, potrebbe reputarsiconsentita per l'interventore principale (cessionario) l'opposizione diterzo ex art. 404 c.p.c.Infatti, anche per la dottrina, può proporre opposizione di terzoex art. 404, primo comma, c.p.c., il terzo che avrebbe potuto farvalere i suoi diritti attraverso l'intervento in causa in via principale olitisconsortile.Il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo tito-lare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentatoe il titolare di "status" incompatibile con quello accertato tra altreparti), che ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ.

è ammesso all'oppo-sizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio "inter alios",può anche proporre una azione di accertamento autonoma della suaposizione (Cass., Sez.U., n. 1238 del 2015).Nella specie, diversamente da Cass. n. 25450 del 2025, che puresi confronta con tale l'argomento (par. 3.2.), vi è un terzo titolare didiritto autonomo legittimato all'opposizione di terzo.10. Vanno dunque affrontate nel contraddittorio delle parti inpubblica udienza, con le conclusioni del Procuratore Generale, le se-guenti questioni:12 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026i) in ordine alla possibilità o meno per l'interventore principale,che si inserisce nel processo quando sono ormai spirati i termini perle richieste istruttorie, ex art. 183, sesto comma, c.p.c., di dimo-strare la propria titolarità del diritto, a seguito di cessione dei creditiavvenuta prima dell'inizio del processo, con la produzione di docu-menti;ii) con riferimento alla operatività del principio di non contesta-zione ex art. 115 c.p.c. nella fase processuale successiva alle inter-venute preclusioni istruttorie;iii) in relazione alla declinazione del diritto di difesa delle partioriginarie del processo dopo la produzione tardiva di documenti daparte dell'interventore principale;iv) in ordine alla possibilità per l'interventore principale, cessio-nario del credito, di proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.o di instaurare autonoma azione di accertamento di inopponibilitàdella sentenza pronunciata inter alios;Il ricorso deve quindi essere trattato in pubblica udienza, in ra-gione del suo rilievo nomofilattico, in assenza di decisioni di legitti-mità su questa specifica questiona (cessione del credito e modalitàdi intervento del cessionario).Numero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoDott.

Guido Mercolino Presidente Appalti pubblici; cessionecredito da riserva su appaltoDott. Andrea Zuliani Consiglierepubblico; intervento ex art.Dott. Luciano Varotti Consigliere 111 c.p.c.;Dott. Annamaria Casadonte ConsigliereDott. Luigi D'Orazio Consigliere- Rel.Ud. 29/10/2025 CCha pronunciato la seguenteCron. n. 31111/2020ORDINANZ A INTERLOCUTORI Asul ricorso n. 31111/2020 r.g. proposto da:IMPRESA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in proprio equale capogruppo mandataria dell'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IM-PRESE, costituita dalla stessa e la ING.

CLAUDIO SA2L INI, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e d i2fe2s8a7,7 g2i8u7st/a2 0p1ro9c uraspeciale a margine del ricorso principale, dall'Avv. Tommaso Manferoce,R.G.N. 11368/2017il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche relative alpresente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato,elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio, piazza Vescovio,n. 21.-ricorrente principale-controRETE FERROVIARIA ITALIANA – RFI S.P.A., in persona del legale rappre-sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via GiovanniPierluigi da Palestrina, n. 47, presso e nello studio dell'Avvocato Rinaldo1 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026Geremia, che la difende in virtù di procura speciale estesa su foglio sepa-rato da intendersi in calce al ricorso incidentale- controricorrente-ricorrente incidentale –SPV PROJECT 158 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controri-corso, dall'Avv. Antonio Testa, il quale chiede che le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento siano inviate all'indirizzo diposta elettronica certificata indicato-controricorrente-INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controri-corso, dall'Avv.

Enrico Gabrielli, elettivamente domiciliata presso il suostudio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, n. 15 il quale chiede che le co-municazioni e le notificazioni relative al presente procedimento siano in-viate all'indirizzo di posta elettronica certificata-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2295/2020,depositata l'8/5/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/10/2025 dal Consigliere dott. Luigi D'OrazioRILEVATO CHE:1. La Rete Ferroviaria Italiana – RFI S.p.a. aggiudicava l'appaltorelativo al raddoppio della linea ferroviaria nel tratto San Felice-Pog-gio Rusco al raggruppamento temporaneo di imprese di cui era man-2 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026dataria la società Impresa s.p.a., prima BTP Infrastrutture, già Bal-dassini Tognozzi Pontello s.p.a.Il contratto veniva stipulato il 27/9/2005.Il credito vantato da Impresa s.p.a., relativo alle riserve iscritte,veniva ceduto a BPM in data 15/11/2011, a garanzia di finanziamentierogati.Altra parte del credito vantato da Impresa s.p.a., sempre in or-dine alle riserve iscritte, veniva ceduto a Intesa Sanpaolo S.p.a. indata 15/11/2011.I lavori erano stati ultimati il 19/10/2009.Le cessioni erano avvenute prima dell'ammissione della Impresas.p.a. alla amministrazione straordinaria in data 10/7/2013, con lasuccessiva dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale di Romain data 18/7/2013.2.

Con atto di citazione del 17/6/2013, Impresa s.p.a., ancora inbonis, conveniva in giudizio la RFI per chiedere l'accoglimento dellesei riserve (da n. 6 a n.

11) iscritte, con condanna della convenutaal pagamento della somma di euro 2.374.642,05.3. Si costituiva in giudizio RFI chiedendo il rigetto delle domande.3. Nelle more del giudizio interveniva il decreto del Ministro dellosviluppo economico del 10/7/2013 con ammissione della società allaprocedura di amministratore straordinaria.Quest'ultima si costituiva in giudizio, confermando le deduzioninelle conclusioni svolte nell'atto di citazione dalla società in bonis.4. Esauriti gli adempimenti di cui all'art. 183, sesto comma,c.p.c., veniva espletata la CTU.Dopo il deposito della relazione scritta spiegavano intervento vo-lontario rispettivamente 19/10/2015 la Banca Popolare di Milano (poiBanco BPM s.p.a. e poi SPV Project 158 S.r.l.), e, il 13/11/2015, laIntesa Sanpaolo, dichiarandosi cessionarie dei crediti oggetto della3 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026controversia e depositando la documentazione necessaria a dimo-strare la titolarità del credito e l'opponibilità dello stesso.5. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14883 del 21/7/2017,dichiarava l'improcedibilità degli interventi spiegati, condannando laconvenuta RFI al pagamento in favore dell'attrice della somma dieuro 852.635,76.Il Tribunale accoglieva solo parzialmente le domande dell'ATI conriferimento alle riserve nn. 7,9 e 11.6.

La Corte d'appello, con la sentenza n. 2295 dell'8/5/2020, ac-coglieva gli appelli proposti da RFI, da SPV Project 158 e da IntesaSanpaolo, dichiarando il difetto di legittimazione attiva di Impresas.p.a., in amministrazione straordinaria ad agire per le riserve og-getto di causa, essendo legittimate le due banche.6.1. In relazione alla legittimazione attiva degli istituti di credito,affermata in sede d'appello, la Corte territoriale evidenziava, inprimo luogo, che i crediti da riserva iscritti in contabilità dall'appal-tatore non potevano essere qualificati come crediti futuri, essendogli stessi sorti nel momento in cui si erano verificati i rispettivi pre-supposti fattuali (le riserve erano state iscritte in contabilità neglianni 2008 e 2009 e i crediti erano stati ceduti nel 2011 quando, inogni caso, gli stessi erano già venuti a esistenza).In secondo luogo, la Corte d'appello sottolineava che i crediti dariserva non erano liquidi ed esigibili fino al momento in cui non fos-sero stati riconosciuti dal committente in sede di approvazione delcollaudo oppure, nel caso di rigetto delle riserve in via amministra-tiva, sino al loro definitivo accertamento giudiziale.Precisava, però, la Corte di merito che i crediti in oggetto si rife-rivano a riserve iscritte nella contabilità dell'appalto prima dell'aper-tura della procedura concorsuale di Impresa s.p.a.4 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026Anche la notificazione al debitore ceduto (RFI) era avvenutaprima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria e della dichia-razione di insolvenza della creditrice cedente.La Corte d'appello richiamava la pronuncia della Corte di cassa-zione n. 31896 del 2018, che aveva riconosciuto la legittimazionecertati giudizialmente.La cessione di crediti risarcitori aveva efficacia reale (si richia-mava Cass. n. 11045 del 2009).RFI - aggiungeva la Corte d'appello - non aveva neppure rifiutatola cessione ex art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999.La Corte territoriale superava l'eccezione di inammissibilità degliinterventi spiegati, in quanto l'art. 268 c.p.c. consentiva all'interven-tore, sino a che non venissero precisate le conclusioni, di far valereun proprio diritto e di azionare domande nuove «non essendogli pre-cluso lo svolgimento di attività assertiva».Con riferimento, invece, alla dedotta inammissibilità della produ-zione documentale effettuata in sede di intervento, e quindi al mo-mento della precisazione delle conclusioni, se ne deduceva l'irrile-vanza in concreto «perché Impresa in AS non ha contestato l'esi-stenza e il contenuto del negozio di cessione dei crediti relativi alleriserve iscritte nella contabilità dell'appalto sollevando questioni solosull'efficacia del negozio».6.2.

Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale si pro-nunciava sulla riserva n. 9, relativa alla mancanza della necessariaprogettazione esecutiva dell'impiantistica elettrica e idraulica del sot-topasso di Via I Maggio.In particolare, RFI lamentava l'erronea statuizione di rigetto, daparte del Tribunale, dell'eccezione di decadenza, in quanto il sotto-passo era stato consegnato al Comune di San Felice sul Panaro in5 RG n. 31111/2020 Cons. Est. Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026data 28/2/2009, «con eccezione della cabina del generatore elet-trico», per cui l'iscrizione della riserva, avvenuta in occasione dellasottoscrizione del SAL 31, relativo ai lavori al 31/3/2009, sarebbestata tardiva.Il Giudice di secondo grado reputava infondato il motivo, «perchéla censura non indica la data in cui fu sottoposto all'appaltatore ilregistro di contabilità contenente la registrazione delle lavorazioni al28 febbraio 2009»; per cui, una volta allegato dall'appaltatore il mo-mento di conoscibilità della dannosità della mancanza delle proget-tazioni esecutive nella data del 28 febbraio 2009, non era provatal'intervenuta decadenza.7.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale per cas-sazione Impresa s.p.a. in amministrazione straordinaria, deposi-tando anche memoria scritta.8. Ha proposto ricorso incidentale RFI, depositando anche me-moria scritta.9. Hanno resistito con controricorsi intesa Sanpaolo s.p.a. e SPVProject 158 s.r.l., depositando entrambe memoria scritta.CONSIDERATO CHE:1. Con il primo motivo di ricorso principale Impresa s.p.a. deducela «violazione dell'art. 13 d.lgs. 270/1999 e dell'art. 8 decreto-legge347/2003 (convertito con modificazioni con legge 39/2004), in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».2.

Con il secondo motivo di impugnazione principale la ricorrentelamenta la «violazione degli artt. 268, 183, sesto comma, c.p.c. edell'art. 115 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per la ricorrente la Corte d'appello non avrebbe fatto correttaapplicazione dell'art. 268 c.p.c., laddove ha sottolineato che «quanto6 RG n. 31111/2020 Cons. Est. Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026dedotto in merito all'inammissibilità della produzione documentaleeffettuata in sede di intervento è irrilevante in concreto perché Im-presa in AS non ha contestato l'esistenza ed il contenuto del negoziodi cessione dei crediti relativi alle riserve iscritte nella contabilitàdell'appalto sollevando questioni solo sull'efficacia del negozio».Il Tribunale, invece, aveva dichiarato l'inammissibilità degli inter-venti, aggiungendo anche il rigetto delle domande «degli intervenutinei confronti di Impresa s.p.a. in difetto di prova».La procedura concorsuale, infatti, in sede di comparsa conclusio-nale di prime cure, che rappresentava il primo scritto difensivo utilesuccessivo all'intervento, dopo avere eccepito l'improcedibilità delledomande avanzate dagli istituti di credito perché di competenza deltribunale fallimentare, aveva, comunque, rilevato «che le domandestesse si mostravano infondate, anche perché non erano più consen-tite attività istruttorie».Con l'atto d'appello, Intesa Sanpaolo aveva dedotto che la provadella fondatezza delle domande contenute negli interventi «si rinve-niva nella documentazione allegata all'intervento», deducendo diaver depositato: la documentazione che provava l'esistenza del de-bito di Impresa nei confronti della banca, avente ad oggetto la resti-tuzione di somme concesse in finanziamento, garantito con la ces-sione del credito; la documentazione attestante l'inadempimento diImpresa, sempre nei confronti delle banche.Per l'istituto di credito, dunque, a fronte di tale produzione, Im-presa in AS avrebbe dovuto contestare specificamente le circostanzetestazione generica di mero stile, quale quella contenuta a pagina 33della comparsa conclusionale di primo grado.L'altro istituto di credito SPV Projecyt, invece, nulla aveva argo-mentato sul punto, limitandosi a sostenere che gli atti prodotti di-7 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026mostravano l'anteriorità della cessione rispetto all'apertura della pro-cedura concorsuale.Nella costituzione in appello la società Impresa in AS aveva rei-terato l'eccezione, non essendo più consentito il deposito di docu-menti al momento della ricezione delle conclusioni, essendo spirati itermini preclusivi di cui all'art. 183 c.p.c.La ricorrente ribadiva che per giurisprudenza di legittimità effet-tivamente era consentito l'intervento, anche se principale e/o auto-nomo sino all'udienza di precisione delle conclusioni, con la possibi-lità anche di svolgere attività assertiva, non essendo operante il di-vieto di proporre domande nuove autonome.Tuttavia, se era consentito all'interventore tardivo di proporredomande nuove, erano comunque scattate le preclusioni istruttoriedi cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., non potendo il terzo interve-niente compiere atti che al momento dell'intervento non erano piùconsentiti ad alcuna parte.Solo con l'atto di intervento, infatti - ad avviso della ricorrente -hanno trovato ingresso nel giudizio i documenti prodotti dalle banchesu cui si fondava la loro pretesa: contratti di finanziamento, conven-zione tra i finanziatori, atti di erogazione in favore della società dellesomme concesse, estratti conto del finanziamento, certificazione no-tarile dell'esistenza del credito della banca.L'attività istruttoria era stata compiuta quando erano ormai con-sumati tutti i termini preclusivi di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.Tali violazioni non possono essere superate, come ritenuto dallaCorte d'appello, perché «in concreto», «la produzione documentaleeffettuata in sede di intervento sarebbe stata irrilevante per nonavere Impresa s.p.a. in A.S. contestato l'esistenza ed il contenutodel negozio di cessione, così richiamandosi, nella sostanza, il princi-pio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.».8 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026A giudizio della ricorrente, però, tale principio non può applicarsialla fattispecie concreta, «dovendosi diversamente ritenere che leparti del processo siano onerate di contestare anche quei fatti equelle circostanze dedotti per la prima volta in sede di scritti conclu-sivi, quando, invece, al più, il principio di non contestazione rilevaentro precisi limiti e fino al momento in cui siano consentite attivitàprocessuali di cui all'art. 183 c.p.c.».L'onere di specifica contestazione della parte «non può che ri-guardare ciò che ritualmente ha trovato ingresso nel processo e,quindi, spingersi anche a contrastare domande irritualmente intro-dotte perché fondate su documentazione che non poteva costituireoggetto di esame da parte del giudice del merito».Per la ricorrente, inoltre, trattandosi di crediti ceduti relativi ariserve di appalto pubblico, l'onere probatorio gravante sulla parteche ne invoca l'intervenuta cessione non può essere mitigato o su-perato, facendo applicazione del principio di non contestazione, trat-tandosi di pretese che necessitano di una rigorosa e formale prova.3.

Con il primo motivo di ricorso incidentale RFI deduce «l'o-messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato og-getto di discussione tra le parti - art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.- attraverso una motivazione inadeguata e insufficiente anche in re-lazione con gli artt. 115 e 116 c.p.c., per addivenire ad un ingiustoparziale accoglimento del capo di domanda oggetto della riserva n.4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la «vio-lazione e falsa applicazione del secondo comma dell'art. 2697 c.c.,in relazione con l'art. 115 c.p.c. - art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.».9 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/20265. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce la «viola-zione e falsa applicazione degli artt. 1219, primo comma, e 1224 c.c.- art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».6. Tanto premesso, si osserva che la domanda giudiziale con ri-ferimento al credito da riserve originate da contratto d'appalto èstata presentata dalla società originariamente creditrice Impresas.p.a., in data 17/6/2013; tale società è stata ammessa alla proce-dura di amministrazione straordinaria il 10/7/2013, con la dichiara-zione di insolvenza da parte del Tribunale di Roma del 18/7/2013; icrediti sono stati ceduti alle due banche il 15/11/2011, con la notificadella cessione del credito alla debitrice ceduta RFI il 30/1/2013; gliistituti di credito sono intervenuti nel processo soltanto in prossimitàdell'udienza di precisazione delle conclusioni (22/12/2016), nelledate rispettive del 20/10/2015 e del 13/11/2015, quando ormai itermini preclusivi dell'attività istruttoria erano già spirati, deposi-tando la documentazione attestante la loro qualità di interventori,quali cessionari del credito.Orbene, costituisce principio consolidato di questa Corte quelloper cui in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile,la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al mo-mento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, con-tenuta nell'art. 268, secondo comma, c.p.c., opera esclusivamentesul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersiriferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendoper entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per altre parti;di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta acomprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quantola controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativaprova contraria (Cass., sez. 3, 9/5/2023, n. 12463; anche Cass.,10 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/202616/9/2025, n. 25450; Cass., 28/3/2024, n. 8528; Cass., sez. 6-1,17/9/2020, n. 19422; Cass., sez. 3, 22/8/2018, n. 20882);Del resto, si è detto che la domanda nuova rappresenta propriola ragione stessa dell'intervento (Cass., n. 23759 del 2011);Le medesime argomentazioni sono state estese anche con riferi-mento alla possibilità per l'interveniente volontario, principale o liti-consortile, di sollevare anche eccezioni nuove, in quanto, anche inquesta ipotesi, non essendo possibile alcuna istruttoria, non si violain alcun modo il principio di ragionevole durata del processo e nep-pure diritto di difesa della parte originaria del giudizio, poggiandol'eccezione in senso stretto su fatti che sono già presenti in causa(Cass., sez. 1, 9/12/2024, n. 31665); ciò, purché sia garantito il di-ritto di difesa delle controparti, consentendo loro non solo di replicareall'ampliamento dell'oggetto del giudizio, ma anche di fornire laprova delle proprie contro-eccezioni, eventualmente con lo stru-mento della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. (Cass.n. 21554 del 2024).Deve, dunque, valutarsi il perimetro di istruzione probatoria perl'interventore principale, una volta scaduti i termini preclusivi di cuiall'art. 183, sesto comma c.p.c., al fine di dimostrare la propria tito-larità del credito;7.

Deve altresì valutarsi l'operatività del principio di non conte-stazione nella fase processuale successiva alle intervenute preclu-sioni istruttorie, con riferimento alla documentazione prodotta soloin sede di udienza di precisazione delle conclusioni, o in prossima ditale udienza, a termini istruttori ormai irrimediabilmente scaduti;8. Va, inoltre, approfondita la questione relativa alla esplicazionedel diritto di difesa delle originarie parti processuali, dinanzi a nuoveprove prodotte dall'interventore principale tardivamente – a dimo-strazione della titolarità del rapporto - , solo in sede di precisazione11 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026delle conclusioni (o in prossimità della stessa), e quindi se la specificacontestazione debba avvenire alla medesima udienza in cui la pro-duzione (eventualmente) tardiva è avvenuta o nelle comparse con-clusionali successive.9. Occorre poi rilevare che per questa Corte il cedente è litiscon-sorte necessario nella controversa tra il debitore ceduto e cessionarioallorché il debitore ceduto chieda una pronuncia diretta a stabilirequale sia, tra il cessionario e il cedente, l'effettivo e unico titolare delcredito (Cass., sez. 3, 12/6/2020, n. 11287; vedi anche Cass., sez.1, 2/10/2023, n. 27700): in tal caso, dunque, potrebbe reputarsiconsentita per l'interventore principale (cessionario) l'opposizione diterzo ex art. 404 c.p.c.Infatti, anche per la dottrina, può proporre opposizione di terzoex art. 404, primo comma, c.p.c., il terzo che avrebbe potuto farvalere i suoi diritti attraverso l'intervento in causa in via principale olitisconsortile.Il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo tito-lare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentatoe il titolare di "status" incompatibile con quello accertato tra altreparti), che ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ.

è ammesso all'oppo-sizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio "inter alios",può anche proporre una azione di accertamento autonoma della suaposizione (Cass., Sez.U., n. 1238 del 2015).Nella specie, diversamente da Cass. n. 25450 del 2025, che puresi confronta con tale l'argomento (par. 3.2.), vi è un terzo titolare didiritto autonomo legittimato all'opposizione di terzo.10. Vanno dunque affrontate nel contraddittorio delle parti inpubblica udienza, con le conclusioni del Procuratore Generale, le se-guenti questioni:12 RG n. 31111/2020 Cons. Est.

Luigi D'OrazioNumero registro generale 31111/2020Numero sezionale 3660/2025Numero di raccolta generale 7541/2026Data pubblicazione 29/03/2026i) in ordine alla possibilità o meno per l'interventore principale,che si inserisce nel processo quando sono ormai spirati i termini perle richieste istruttorie, ex art. 183, sesto comma, c.p.c., di dimo-strare la propria titolarità del diritto, a seguito di cessione dei creditiavvenuta prima dell'inizio del processo, con la produzione di docu-menti;ii) con riferimento alla operatività del principio di non contesta-zione ex art. 115 c.p.c. nella fase processuale successiva alle inter-venute preclusioni istruttorie;iii) in relazione alla declinazione del diritto di difesa delle partioriginarie del processo dopo la produzione tardiva di documenti daparte dell'interventore principale;iv) in ordine alla possibilità per l'interventore principale, cessio-nario del credito, di proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.o di instaurare autonoma azione di accertamento di inopponibilitàdella sentenza pronunciata inter alios;Il ricorso deve quindi essere trattato in pubblica udienza, in ra-gione del suo rilievo nomofilattico, in assenza di decisioni di legitti-mità su questa specifica questiona (cessione del credito e modalitàdi intervento del cessionario).

P.Q.MDispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione dell'udienza pub-blica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre2025Il PresidenteGuido Mercolino13 RG n. 31111/2020 Cons. Est. Luigi D'OrazioP.Q.MDispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione dell'udienza pub-blica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre2025Il PresidenteGuido Mercolino13 RG n. 31111/2020 Cons. Est. Luigi D'Orazio