Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's accepted withdrawal, extinguishing the public works contract dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court extinguished the proceedings following the plaintiff's formal withdrawal, which was subsequently accepted by the defendant. The appellant, representing ARA Assets Recovery Administration, filed a declaration of renunciation on September 29, 2025, which was personally signed and later ratified by the opposing party. Consequently, the court ruled that no decision on litigation costs could be made under Article 391 of the Code of Civil Procedure, and the appeal was dismissed without further analysis of the underlying contract dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4 c.p.c.; In cases of accepted withdrawal by the plaintiff, the proceedings are extinguished and no ruling on litigation costs is required.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6468/2020 R.G. proposto daARA ASSETS RECOVERY ADMINISTRATION S.r.l., eletti-vamente domiciliata in Roma, via Guido d'Arezzo n. 2, presso lostudio dell'avv. Massimo Frontoni, che la rappresenta e difendeunitamente all'avv. Gianluca Luzi- ricorrente -controMM S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via G.B. Martinin. 13, presso lo studio dell'avv. Andrea Di Porto, che la rappre-senta e difende unitamente all'avv. Rocco Noviello- controricorrente -e nei confronti di- intimata -Numero registro generale 6468/2020Numero sezionale 3645/2025Numero di raccolta generale 7515/2026Data pubblicazione 29/03/2026avverso la sentenza n. 3033/2019 della Corte d'Appello di Mi-lano, depositata l'8.7.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29.10.2025 dal Consigliere Andrea Zuliani;rilevato che i difensori della ricorrente hanno depositatoin data 29.9.2025 dichiarazione di rinuncia al ricorso, sotto-scritta anche dalla parte personalmente;rilevato che i difensori della controricorrente hanno a lorovolta depositato, in data 3.10.2025, atto di accettazione dellarinuncia;ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effettodella dichiarazione di rinuncia della ricorrente, accettata dallacontroricorrente;ritenuto che in caso di rinuncia accettata non si dà luogoa decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all'esito del giudizio, nonsussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificatoai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,posto che l'estinzione del processo è ipotesi non contemplata inquella disposizione.Numero registro generale 6468/2020Numero sezionale 3645/2025Numero di raccolta generale 7515/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:Appalto di opera pub-GUIDO MERCOLINO Presidenteblica – Rinuncia al ri-ANDREA ZULIANI Consigliere rel. corso – EstinzioneLUCIANO VAROTTI Consigliere Ud. 29/10/2025 CCANNAMARIA CASADONTE ConsigliereLUIGI D'ORAZIO Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6468/2020 R.G. proposto daARA ASSETS RECOVERY ADMINISTRATION S.r.l., eletti-vamente domiciliata in Roma, via Guido d'Arezzo n. 2, presso lostudio dell'avv. Massimo Frontoni, che la rappresenta e difendeunitamente all'avv. Gianluca Luzi- ricorrente -controMM S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via G.B.
Martinin. 13, presso lo studio dell'avv. Andrea Di Porto, che la rappre-senta e difende unitamente all'avv. Rocco Noviello- controricorrente -e nei confronti di- intimata -Numero registro generale 6468/2020Numero sezionale 3645/2025Numero di raccolta generale 7515/2026Data pubblicazione 29/03/2026avverso la sentenza n. 3033/2019 della Corte d'Appello di Mi-lano, depositata l'8.7.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29.10.2025 dal Consigliere Andrea Zuliani;rilevato che i difensori della ricorrente hanno depositatoin data 29.9.2025 dichiarazione di rinuncia al ricorso, sotto-scritta anche dalla parte personalmente;rilevato che i difensori della controricorrente hanno a lorovolta depositato, in data 3.10.2025, atto di accettazione dellarinuncia;ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effettodella dichiarazione di rinuncia della ricorrente, accettata dallacontroricorrente;ritenuto che in caso di rinuncia accettata non si dà luogoa decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all'esito del giudizio, nonsussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificatoai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,posto che l'estinzione del processo è ipotesi non contemplata inquella disposizione.
P.Q.Mdichiara l'estinzione del processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del29.10.2025.Il PresidenteGuido MERCOLINOP.Q.Mdichiara l'estinzione del processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del29.10.2025.Il PresidenteGuido MERCOLINO