Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct due to the appellant's failure to respond within the statutory 40-day period. Passione Al Dente S.r.l. filed a request for judgment without requesting a ruling, while Picariello Invest S.r.l. argued the case should proceed. The court ruled that the silence constituted a formal waiver of the right to appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 19486/2025 R.G. proposto da:Passione Al Dente S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Ciccariello unitamenteall’avvocato Valerio Ciccariello-ricorrente-controPicariello Invest S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Trulio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.78/2025 depositata il28/08/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 19486/2025Numero sezionale 153/2026Numero di raccolta generale 7371/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge .Così deciso in Roma, il 23/03/2026MASSIMO FERRO