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Ordinanza — n. 7248/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order to include state defender in litigation costs award.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7248/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding litigation costs. Taibi and Di Franco argued the original text omitted the state defender, despite having explicitly requested such an award during their counterclaim. The court ruled that this omission constituted a clerical mistake rather than a substantive issue, mandating the correction to include the defender in the cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 e 391-bis c.p.c.: A material error in a judicial decision is one of form or expression, not substance, and must be corrected when a party's specific request for a remedy was made but omitted due to oversight.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction litigation costs allocation state defender rights clerical oversight remedy Cassation procedure rules

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
art 287 c.p
754/2020della Corte di Appello di Palermo, “con condanna della ricorrente allespese di giudizio da distrarsi in favore del … difensore antistatario” lacorrezione ex art 287 c.p.c.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 26/9/2011, n. 19601
Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432

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Testo completo

ORDINANZANel procedimento per correzione di errore materiale proposta da Di FrancoPietro, Taibi Domenica, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Lupica- già controricorrenti-nei confronti diBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. in persona del legalerappresentante pro tempore- già ricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazionen.26155/2024 depositata il 7 ottobre 2024 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere Maura Caprioli.Numero registro generale 8944/2025Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 7248/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ritenuto che:Con ordinanza n. 26155/2024 depositata il 7 ottobre 2024, la SupremaCorte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Banca Monte deiPaschi di Siena s.p.a nei confronti di signori Taibi Domenica e Di FrancoPietro e, in punto di spese di lite, disponeva la “condanna parte ricorrenteal pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati ineuro 200,00, ed agli accessori di legge”Con istanza depositata in data 29 aprile 2025 Taibi Domenica e Di FrancoPietro hanno chiesto sulla premessa di aver concluso in sede dicontroricorso del 20 luglio 2020 per il rigetto del ricorso proposto dallaBanca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. avverso la Sentenza n. 754/2020della Corte di Appello di Palermo, “con condanna della ricorrente allespese di giudizio da distrarsi in favore del … difensore antistatario” lacorrezione ex art 287 c.p.c. dell’ordinanza nr 26155/2024 nella parte incui non era stata prevista l’invocata distrazione.RAGIONI DELLA DECISIONEL'istanza è fondata.Infatti, nel controricorso presentato dai signori Taibi Domenica e Di FrancoPietro nel giudizio proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena ildifensore avv.

Mario Lupica aveva espressamente chiesto la "condannacondanna della ricorrente alle spese di giudizio da distrarsi in favore delsottoscritto difensore antistatario” ".Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quelloche non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione delpensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in unafortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionataNumero registro generale 8944/2025Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 7248/2026Data pubblicazione 26/03/2026da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come talepercepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass., 26/9/2011, n. 19601).Questa Corte ha altresì affermato che, in caso di omessa pronunciasull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore èlegittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne avevaformulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente propostaanche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine allaavvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione deglionorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenutanella domanda di distrazione (Cass., Sez.

U., 27/11/2019, n. 31033).Non occorre provvedere sulle spese del giudizio.Per questa Corte, a sezioni unite, infatti, nel procedimentodi correzione degli errori materiali ex artt. 287,288 e 391-bis c.p.c.,avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, insituazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione dellespese, perché in nessun caso è configurabile una situazione disoccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la partenon richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza direttifica (Cass., Sez.

U, 14/11/2024, n. 29432).Numero registro generale 8944/2025Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 7248/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta da: Oggetto:Mauro Di Marzio Presidente CorrezioneAlessandra Dal Moro Consigliere erroreSilvia Vitro' Consigliere materialeMaura Caprioli Consigliere Rel. Ud.11/03/202ha pronunciato la seguenteORDINANZANel procedimento per correzione di errore materiale proposta da Di FrancoPietro, Taibi Domenica, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Lupica- già controricorrenti-nei confronti diBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. in persona del legalerappresentante pro tempore- già ricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazionen.26155/2024 depositata il 7 ottobre 2024 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere Maura Caprioli.Numero registro generale 8944/2025Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 7248/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ritenuto che:Con ordinanza n. 26155/2024 depositata il 7 ottobre 2024, la SupremaCorte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Banca Monte deiPaschi di Siena s.p.a nei confronti di signori Taibi Domenica e Di FrancoPietro e, in punto di spese di lite, disponeva la “condanna parte ricorrenteal pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati ineuro 200,00, ed agli accessori di legge”Con istanza depositata in data 29 aprile 2025 Taibi Domenica e Di FrancoPietro hanno chiesto sulla premessa di aver concluso in sede dicontroricorso del 20 luglio 2020 per il rigetto del ricorso proposto dallaBanca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. avverso la Sentenza n. 754/2020della Corte di Appello di Palermo, “con condanna della ricorrente allespese di giudizio da distrarsi in favore del … difensore antistatario” lacorrezione ex art 287 c.p.c. dell’ordinanza nr 26155/2024 nella parte incui non era stata prevista l’invocata distrazione.RAGIONI DELLA DECISIONEL'istanza è fondata.Infatti, nel controricorso presentato dai signori Taibi Domenica e Di FrancoPietro nel giudizio proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena ildifensore avv.

Mario Lupica aveva espressamente chiesto la "condannacondanna della ricorrente alle spese di giudizio da distrarsi in favore delsottoscritto difensore antistatario” ".Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quelloche non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione delpensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in unafortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionataNumero registro generale 8944/2025Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 7248/2026Data pubblicazione 26/03/2026da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come talepercepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass., 26/9/2011, n. 19601).Questa Corte ha altresì affermato che, in caso di omessa pronunciasull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore èlegittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne avevaformulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente propostaanche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine allaavvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione deglionorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenutanella domanda di distrazione (Cass., Sez.

U., 27/11/2019, n. 31033).Non occorre provvedere sulle spese del giudizio.Per questa Corte, a sezioni unite, infatti, nel procedimentodi correzione degli errori materiali ex artt. 287,288 e 391-bis c.p.c.,avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, insituazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione dellespese, perché in nessun caso è configurabile una situazione disoccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la partenon richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza direttifica (Cass., Sez.

U, 14/11/2024, n. 29432). P.Q.MLa Corte visti gli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., procede alla correzionedell'errore materiale contenuto nella ordinanza pronunciata dalla Corte dicassazione n. 26155/2024 depositata il 7 ottobre 2024 nel senso che làdove si legge “condanna parte ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge” deve invece intendersi e ritenersi per scritto "Numero registro generale 8944/2025Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 7248/2026Data pubblicazione 26/03/2026condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge infavore del difensore antistatario dei controricorrenti Taibi Domenica e DiDispone che la Cancelleria provveda per l'annotazione del presenteprovvedimento sull'originale della ordinanza.

Manda alla Cancelleria perquanto di competenza.Così deciso in Roma il 11.03.2026Il Presidente( Mauro Di Marzio)P.Q.MLa Corte visti gli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., procede alla correzionedell'errore materiale contenuto nella ordinanza pronunciata dalla Corte dicassazione n. 26155/2024 depositata il 7 ottobre 2024 nel senso che làdove si legge “condanna parte ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge” deve invece intendersi e ritenersi per scritto "Numero registro generale 8944/2025Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 7248/2026Data pubblicazione 26/03/2026condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge infavore del difensore antistatario dei controricorrenti Taibi Domenica e DiDispone che la Cancelleria provveda per l'annotazione del presenteprovvedimento sull'originale della ordinanza.

Manda alla Cancelleria perquanto di competenza.Così deciso in Roma il 11.03.2026Il Presidente( Mauro Di Marzio)