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Ordinanza — n. 7242/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order for missing attorney fee attribution to non-statutory lawyers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7242/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a previous order that omitted the attribution of litigation costs to non-statutory lawyers. The lower court had failed to explicitly name the attorneys representing the opposing parties when awarding them their fees, despite the statutory requirement. The Supreme Court ruled that this omission constituted a material error under established case law, mandating the correction to ensure the lawyers receive their entitled compensation.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The Court of Cassation may correct a prior decision if it contains a material error regarding the attribution of costs to non-statutory lawyers, as such omissions violate the principle of effective legal representation and the right to compensation.

Parole chiave

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material error correction non-statutory lawyers litigation costs attribution Cassation procedure omission of party names correzione di errore materiale condono delle spese procedurali rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 bis c.p.c.
3, Ordinanza).- con il presente ricorso ex art. 391 bis c.p.c.
art. 391 bis c.p
3, Ordinanza).- con il presente ricorso ex art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 24/07/2012, n. 12962
Cass. N.12184 del 2020
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Testo completo

ORDINANZArelativamente alla pronuncia n. 11037/2025 R.G. resa dalla Corte diCassazione nel procedimento tra le parti:Avv. Astolfo Di Amato e Avv. Francesca Paola Rinaldi, in proprio-già ricorrente-controIanniello Felice, Bper Banca S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, Testa Biagio, Testa Maria Cristina, Coppola Achille-già intimati-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.11037/2025 depositata il 27/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere Alessandra Dal Moro.Rilevato che:- BPER BANCA S.p.A. impugnava con ricorso per cassazione la sentenzaresa dalla Corte d’Appello di Salerno n. 1762/2018, depositata in data 15novembre 2018;Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- con controricorso si costituivano in giudizio Antonio Battaglia eGiovanni Marchesiello, rappresentati e difesi dal Prof. Avv.

Astolfo DIAMATO e dall’Avv. Francesca Paola RINALDI, i quali nelle memorie ex art.378 c.p.c. chiedevano, tra l’altro, di condannare la ricorrente alla refusionedelle spese di lite, da liquidare in favore dei procuratori costituiti che sidichiarano antistatari;- con ordinanza n. 11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 la Corte, adefinizione del procedimento R.G. 27292/2019, così provvedeva “la Cortedichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascunaparte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo di euro20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1- bis” (cfr. pg. 15 all. 3, Ordinanza).- con il presente ricorso ex art. 391 bis c.p.c. i predetti avvocatichiedono, pertanto, la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza per omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spesein favore degli avvocati antistatari predetti;- la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11.3.2026 per laquale non sono state depositate memorie;Considerato che:- può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensiin favore dell’avvocato intestatario, concretando la relativa mancanzaerrore materiale;- invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corteha ritenuto che «L’errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezioneNumero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di unfatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinatoda una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale. (Nella specie (…) altresì, l'omessapronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensoreantistatario)”.

Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle SezioniUnite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiestadi distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato aproporre in proprio l'istanza.In conclusione:- l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanzan.11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 a definizione del procedimentoR.G. 27292/2019, è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell’importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari Prof. Avv.

AstolfoDI AMATO e dall’Avv. Francesca Paola RINALDI».Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. N.12184 del 2020).- dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta da:

Oggetto:Correzione errorematerialeMauro Di Marzio Presidente Ud.11/03/2026Alessandra Dal Moro Consigliere Rel.Silvia Vitro' ConsigliereMaura Caprioli Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZArelativamente alla pronuncia n. 11037/2025 R.G. resa dalla Corte diCassazione nel procedimento tra le parti:Avv. Astolfo Di Amato e Avv. Francesca Paola Rinaldi, in proprio-già ricorrente-controIanniello Felice, Bper Banca S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, Testa Biagio, Testa Maria Cristina, Coppola Achille-già intimati-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.11037/2025 depositata il 27/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere Alessandra Dal Moro.Rilevato che:- BPER BANCA S.p.A. impugnava con ricorso per cassazione la sentenzaresa dalla Corte d’Appello di Salerno n. 1762/2018, depositata in data 15novembre 2018;Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- con controricorso si costituivano in giudizio Antonio Battaglia eGiovanni Marchesiello, rappresentati e difesi dal Prof. Avv.

Astolfo DIAMATO e dall’Avv. Francesca Paola RINALDI, i quali nelle memorie ex art.378 c.p.c. chiedevano, tra l’altro, di condannare la ricorrente alla refusionedelle spese di lite, da liquidare in favore dei procuratori costituiti che sidichiarano antistatari;- con ordinanza n. 11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 la Corte, adefinizione del procedimento R.G. 27292/2019, così provvedeva “la Cortedichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascunaparte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo di euro20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1- bis” (cfr. pg. 15 all. 3, Ordinanza).- con il presente ricorso ex art. 391 bis c.p.c. i predetti avvocatichiedono, pertanto, la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza per omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spesein favore degli avvocati antistatari predetti;- la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11.3.2026 per laquale non sono state depositate memorie;Considerato che:- può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensiin favore dell’avvocato intestatario, concretando la relativa mancanzaerrore materiale;- invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corteha ritenuto che «L’errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezioneNumero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di unfatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinatoda una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale. (Nella specie (…) altresì, l'omessapronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensoreantistatario)”.

Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle SezioniUnite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio dellacorrezione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiestadi distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato aproporre in proprio l'istanza.In conclusione:- l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanzan.11037/2025, pubblicata il 27 aprile 2025 a definizione del procedimentoR.G. 27292/2019, è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell’importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari Prof. Avv.

AstolfoDI AMATO e dall’Avv. Francesca Paola RINALDI».Numero registro generale 18120/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7242/2026Data pubblicazione 26/03/2026- non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. N.12184 del 2020).- dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima. P.Q.MAccoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 11037/2025,pubblicata il 27 aprile 2025, ove è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:«La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quelloincidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favoredi ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo dieuro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, condall’Avv.

Francesca Paola RINALDI».Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’ 11.3. 2026Il PresidenteMauro Di MarzioP.Q.MAccoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 11037/2025,pubblicata il 27 aprile 2025, ove è scritto- «La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbitoquello incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese infavore di ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascunanell'importo di euro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge»,deve leggersi ed intendersi:«La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quelloincidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favoredi ciascuna parte controricorrente, liquidate per ciascuna nell'importo dieuro 20.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge, condall’Avv.

Francesca Paola RINALDI».Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledell’ 11.3. 2026Il PresidenteMauro Di Marzio