Italian Court dismisses appeal on construction contract pricing, ruling lower court interpretation of price lists was logical and consistent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Carmelo Cambareri inadmissible against the Court of Appeal's decision rejecting his claim for scaffolding costs. Cambareri argued that the lower court incorrectly applied Article 19 of the Price List, claiming Article 74 should govern the mounting and dismantling of scaffolding for facade work. The court rejected this, finding the lower court's reasoning based on a systematic and literal interpretation of the Price List was logical, coherent, and not laconic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, Art. 74 of the Price List; The lower court's interpretation of the Price List regarding scaffolding costs is valid if the reasoning is logical, systematic, and free from incoherence, rejecting arguments that the decision is implausible or laconic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 36812/2019 R.G. propostoCAMBARERI CARMELO, rappresentato e difeso dall'avvocatoPASQUALE MELISSARI– ricorrente –controATERP DISTRETTO REGGIO CALABRIA, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoPAOLO PETROLO– controricorrente –Numero registro generale 36812/2019Numero sezionale 4352/2025Numero di raccolta generale 7235/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n.894/2018 depositata il 20/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno04/12/2025 dal Consigliere Dott.
Federico Rolfi.RITENUTO IN FATTO1. CARMELO CAMBARERI propone ricorso avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Reggio Calabria n. 894/2018, pubblicata in data 20dicembre 2018, la quale, nella regolare costituzione dell’appellataAZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICADELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (di seguito, per brevità,“A.T.E.R.P.”), ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale diReggio Calabria n. 640/2007 del 10 maggio 2007.2. CARMELO CAMBARERI aveva agito quale titolare dell’omonimaimpresa individuale, chiedendo la condanna di A.T.E.R.P. allacorresponsione delle somme relative ad una serie di riserve iscrittenell'ambito di un contratto di appalto concluso con l'Istituto Autonomoper le case popolari della Provincia di Reggio Calabria.All’esito del giudizio, il Tribunale di Reggio Calabria aveva accoltola domanda limitatamente ad alcune delle riserve.3.
Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte d’appellodi Reggio Calabria ha disatteso il motivo di appello concernente ilmancato accoglimento della domanda dell’odierno ricorrente inrelazione alle riserve nn. 1, 3 e 5, aventi ad oggetto somme richiesteper l'installazione del ponteggio.La Corte ha premesso che in sede di prime cure la domanda erastata disattesa, avendo il Tribunale ritenuto che la voce fosse daritenersi già contemplata dall'art. 19 dell'Elenco Prezzi, in quanto lademolizione degli intonaci precedeva il rifacimento delle facciate,osservando che nella relazione riservata il Direttore dei Lavori avevaSez.
S1 - R.G. 36812/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 2 di 7Numero registro generale 36812/2019Numero sezionale 4352/2025Numero di raccolta generale 7235/2026Data pubblicazione 25/03/2026dato atto della redazione di una perizia suppletiva e di variante, seguitada atto di sottomissione dell'impresa, nella quale per il rifacimento dellefacciate dei fabbricati era stata prevista l'applicazione degli artt. 19-167/a-166/a dell'elenco prezzi, ove era prevista la remunerazionedell'onere dei ponteggi.Rammentato ulteriormente che col motivo di appello il ricorrenteargomentava che il compenso per i lavori di montaggio e smontaggiodei ponteggi per la facciata era da ritenersi disciplinato non dall'art. 19,bensì dall'art. 74 dell'elenco prezzi, risultando altrimenti nongiustificata la presenza di due disposizioni - gli artt. 19 e 74 - relativel'una al rifacimento delle facciate e l'altra al montaggio ed allosmontaggio dei relativi ponteggi, la Corte territoriale ha in primo luogoevidenziato che risultava incontestata la circostanza della redazione diuna perizia suppletiva e di variante - cui aveva fatto seguito regolarenella quale per il rifacimento delle facciate dei fabbricati era stataprevista l'applicazione degli artt. 19-167/a-166/a dell'elenco prezzi.Ha quindi ulteriormente rilevato la Corte territoriale che, “anche aprescindere dall'adesione senza riserve dell'appaltatrice alla periziasuppletiva”, l'attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi trovavaadeguato compenso negli artt. 19-167/a-166/a dell'Elenco prezzi, inquanto i lavori in questione consistevano pacificamente nel rifacimentodelle facciate, operazione da ricondursi al summenzionato art. 19dell'Elenco Prezzi.La Corte d’appello ha quindi osservato sia che la rimozionedell'intonaco costituiva opera necessariamente prodromica alrifacimento della facciata, sia che l’art. 6 richiamato dall’art. 19annoverava, tra le attività contemplate, i ponteggi di servizio, sia cheSez.
S1 - R.G. 36812/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 3 di 7Numero registro generale 36812/2019Numero sezionale 4352/2025Numero di raccolta generale 7235/2026Data pubblicazione 25/03/2026gli artt. 19-167/a-166/a dell'elenco prezzi riguardavano le opere ditinteggiatura esterna "compreso l'onere dei ponteggi”.La Corte d’appello ha pertanto concluso che le voci richiamate eapplicate dalla stazione appaltante con riferimento alle attività dirifacimento delle facciate già prevedevano il compenso inerente lamovimentazione dei ponteggi, escludendo invece l’applicabilità dell’art.74 – richiamato dall’odierno ricorrente - in quanto previsione riferitaalle murature, e quindi ad opera diversa dalla eliminazione erifacimento dell'intonaco di una facciata.4.
Al ricorso di CARMELO CAMBARERI resiste con controricorsoAZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICADELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’unico motivo, il ricorso deduce, in rubrica, “violazione efalsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c. in relazione all’art. 74dell'elenco prezzi del contratto d'appalto in relazione 360, comma 1n.3 per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattualecensurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto nondovute le somme richieste nelle riserve 1, 3 e 5 — Mancanza nellasentenza impugnata del secondo momento dell'attività dell'interpretee cioè l'accertamento dell'intenzione concreta”.Si censura la decisione impugnata per aver violato i canoni diermeneutica contrattuale, ed in particolare i criteri di interpretazionedi cui agli artt. 1363, 1366 e 1369 c.c. incorrendo in unainterpretazione illogica ancorata al mero dato letterale e svincolatadalla verifica dell’intenzione delle parti.Sez.
S1 - R.G. 36812/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 4 di 7Numero registro generale 36812/2019Numero sezionale 4352/2025Numero di raccolta generale 7235/2026Data pubblicazione 25/03/2026Si deduce ulteriormente che la decisione impugnata,conformandosi all’interpretazione seguita dal giudice di prime cure, nonavrebbe esaminato concretamente le censure mosse con l’atto diappello, adottando una motivazione laconica che non avrebbe tenutoconto della diversità tra nolo dei ponteggi e loro montaggio esmontaggio, profilo, quest’ultimo, che non sarebbe contemplato dalleclausole ritenute applicabili dalla decisione impugnata.Si censura ulteriormente la decisione della Corte reggina nella partein cui la stessa ha fatto riferimento ad una perizia suppletiva e divariante – sottoscritta dall'odierno ricorrente senza alcuna riserva –argomentando l’odierno ricorrente che nell’atto di sottomissione allaperizia suppletiva non era contenuto alcun riferimento all'applicazionedelle citate previsioni dell'Elenco Prezzi.2.
Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.Si osserva, preliminarmente, che la decisione impugnata si viene abasare su una duplice ratio.La Corte d’appello, infatti, da un lato ha rilevato che era stataredatta una perizia suppletiva e di variante - cui aveva fatto seguitoregolare atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa senza alcunariserva – nella quale per il rifacimento delle facciate dei fabbricati eraStata prevista l'applicazione degli artt. 19-167/a-166/a dell'elencoprezzi; dall’altro lato, ha rilevato che, sul piano ermeneutico, l’esamedelle previsioni contrattuali e dell’elenco prezzi conduce a ritenere cheil costo per montaggio e smontaggio ponteggi era già compreso nelrifacimento degli intonaci.Operata tale premessa, si deve constatare, in primo luogo, che laprima di queste due rationes non viene adeguatamente censurata dalricorso, il quale, sullo specifico punto, si limita a dedurre l’assenza delriferimento agli artt. 19-167/a-166/a nell’atto di sottomissione.Sez.
S1 - R.G. 36812/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 5 di 7Numero registro generale 36812/2019Numero sezionale 4352/2025Numero di raccolta generale 7235/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Orbene, in relazione a tale deduzione si osserva che l’assenza delrichiamo nell’ambito dell’atto di sottomissione non vale a superare laratio espressa dal giudice di merito, nel momento cui il ricorrenteneppure contesta che il richiamo alle previsioni dell’Elenco Prezzi fossecontenuto nella perizia supplettiva di variante cui si riferisce l’atto disottomissioneIn secondo luogo – e si tratta del secondo profilo di inammissibilità- le argomentazioni del ricorrente vengono a collocarsi al di fuori diun’ammissibile censura di violazione dei canoni ermeneutici in sede dilegittimità, come costantemente declinati da questa Corte (Cass.
Sez.1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.27136 del 15/11/2017), dovendosi osservare che il ricorrente si limitaa contrapporre all’interpretazione del giudice di merito una diversainterpretazione del dato negoziale, dolendosi del fatto che non sia statarecepita quest’ultima (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28319 del28/11/2017).Per contro va osservato – per completezza – che l’esito ermeneuticoconseguito dal giudice di merito, ben lungi dall’essere implausibile,risulta fondato su un percorso analitico che si snoda non solo tramiteun’interpretazione letterale, ma anche tramite un’interpretazionesistematica, seguendo un iter motivazionale che non presenta alcunprofilo di illogicità o incoerenza ed è ben lungi dall’essere “laconico”come asserito nel ricorso.3.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deiSez. S1 - R.G. 36812/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 6 di 7Numero registro generale 36812/2019Numero sezionale 4352/2025Numero di raccolta generale 7235/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.
Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).Numero registro generale 36812/2019Numero sezionale 4352/2025Numero di raccolta generale 7235/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE PRIMA CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:MARCO MARULLI - Presidente Oggetto: Appalto operepubblicheANDREA ZULIANI - ConsigliereLUIGI ABETE - ConsigliereANDREA FIDANZIA - ConsigliereUd. 04/12/2025 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 36812/2019 R.G. propostoCAMBARERI CARMELO, rappresentato e difeso dall'avvocatoPASQUALE MELISSARI– ricorrente –controATERP DISTRETTO REGGIO CALABRIA, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoPAOLO PETROLO– controricorrente –Numero registro generale 36812/2019Numero sezionale 4352/2025Numero di raccolta generale 7235/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n.894/2018 depositata il 20/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno04/12/2025 dal Consigliere Dott.
Federico Rolfi.RITENUTO IN FATTO1. CARMELO CAMBARERI propone ricorso avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Reggio Calabria n. 894/2018, pubblicata in data 20dicembre 2018, la quale, nella regolare costituzione dell’appellataAZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICADELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (di seguito, per brevità,“A.T.E.R.P.”), ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale diReggio Calabria n. 640/2007 del 10 maggio 2007.2. CARMELO CAMBARERI aveva agito quale titolare dell’omonimaimpresa individuale, chiedendo la condanna di A.T.E.R.P. allacorresponsione delle somme relative ad una serie di riserve iscrittenell'ambito di un contratto di appalto concluso con l'Istituto Autonomoper le case popolari della Provincia di Reggio Calabria.All’esito del giudizio, il Tribunale di Reggio Calabria aveva accoltola domanda limitatamente ad alcune delle riserve.3.
Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte d’appellodi Reggio Calabria ha disatteso il motivo di appello concernente ilmancato accoglimento della domanda dell’odierno ricorrente inrelazione alle riserve nn. 1, 3 e 5, aventi ad oggetto somme richiesteper l'installazione del ponteggio.La Corte ha premesso che in sede di prime cure la domanda erastata disattesa, avendo il Tribunale ritenuto che la voce fosse daritenersi già contemplata dall'art. 19 dell'Elenco Prezzi, in quanto lademolizione degli intonaci precedeva il rifacimento delle facciate,osservando che nella relazione riservata il Direttore dei Lavori avevaSez.
S1 - R.G. 36812/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 2 di 7Numero registro generale 36812/2019Numero sezionale 4352/2025Numero di raccolta generale 7235/2026Data pubblicazione 25/03/2026dato atto della redazione di una perizia suppletiva e di variante, seguitada atto di sottomissione dell'impresa, nella quale per il rifacimento dellefacciate dei fabbricati era stata prevista l'applicazione degli artt. 19-167/a-166/a dell'elenco prezzi, ove era prevista la remunerazionedell'onere dei ponteggi.Rammentato ulteriormente che col motivo di appello il ricorrenteargomentava che il compenso per i lavori di montaggio e smontaggiodei ponteggi per la facciata era da ritenersi disciplinato non dall'art. 19,bensì dall'art. 74 dell'elenco prezzi, risultando altrimenti nongiustificata la presenza di due disposizioni - gli artt. 19 e 74 - relativel'una al rifacimento delle facciate e l'altra al montaggio ed allosmontaggio dei relativi ponteggi, la Corte territoriale ha in primo luogoevidenziato che risultava incontestata la circostanza della redazione diuna perizia suppletiva e di variante - cui aveva fatto seguito regolarenella quale per il rifacimento delle facciate dei fabbricati era stataprevista l'applicazione degli artt. 19-167/a-166/a dell'elenco prezzi.Ha quindi ulteriormente rilevato la Corte territoriale che, “anche aprescindere dall'adesione senza riserve dell'appaltatrice alla periziasuppletiva”, l'attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi trovavaadeguato compenso negli artt. 19-167/a-166/a dell'Elenco prezzi, inquanto i lavori in questione consistevano pacificamente nel rifacimentodelle facciate, operazione da ricondursi al summenzionato art. 19dell'Elenco Prezzi.La Corte d’appello ha quindi osservato sia che la rimozionedell'intonaco costituiva opera necessariamente prodromica alrifacimento della facciata, sia che l’art. 6 richiamato dall’art. 19annoverava, tra le attività contemplate, i ponteggi di servizio, sia cheSez.
S1 - R.G. 36812/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 3 di 7Numero registro generale 36812/2019Numero sezionale 4352/2025Numero di raccolta generale 7235/2026Data pubblicazione 25/03/2026gli artt. 19-167/a-166/a dell'elenco prezzi riguardavano le opere ditinteggiatura esterna "compreso l'onere dei ponteggi”.La Corte d’appello ha pertanto concluso che le voci richiamate eapplicate dalla stazione appaltante con riferimento alle attività dirifacimento delle facciate già prevedevano il compenso inerente lamovimentazione dei ponteggi, escludendo invece l’applicabilità dell’art.74 – richiamato dall’odierno ricorrente - in quanto previsione riferitaalle murature, e quindi ad opera diversa dalla eliminazione erifacimento dell'intonaco di una facciata.4.
Al ricorso di CARMELO CAMBARERI resiste con controricorsoAZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICADELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’unico motivo, il ricorso deduce, in rubrica, “violazione efalsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c. in relazione all’art. 74dell'elenco prezzi del contratto d'appalto in relazione 360, comma 1n.3 per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattualecensurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto nondovute le somme richieste nelle riserve 1, 3 e 5 — Mancanza nellasentenza impugnata del secondo momento dell'attività dell'interpretee cioè l'accertamento dell'intenzione concreta”.Si censura la decisione impugnata per aver violato i canoni diermeneutica contrattuale, ed in particolare i criteri di interpretazionedi cui agli artt. 1363, 1366 e 1369 c.c. incorrendo in unainterpretazione illogica ancorata al mero dato letterale e svincolatadalla verifica dell’intenzione delle parti.Sez.
S1 - R.G. 36812/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 4 di 7Numero registro generale 36812/2019Numero sezionale 4352/2025Numero di raccolta generale 7235/2026Data pubblicazione 25/03/2026Si deduce ulteriormente che la decisione impugnata,conformandosi all’interpretazione seguita dal giudice di prime cure, nonavrebbe esaminato concretamente le censure mosse con l’atto diappello, adottando una motivazione laconica che non avrebbe tenutoconto della diversità tra nolo dei ponteggi e loro montaggio esmontaggio, profilo, quest’ultimo, che non sarebbe contemplato dalleclausole ritenute applicabili dalla decisione impugnata.Si censura ulteriormente la decisione della Corte reggina nella partein cui la stessa ha fatto riferimento ad una perizia suppletiva e divariante – sottoscritta dall'odierno ricorrente senza alcuna riserva –argomentando l’odierno ricorrente che nell’atto di sottomissione allaperizia suppletiva non era contenuto alcun riferimento all'applicazionedelle citate previsioni dell'Elenco Prezzi.2.
Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.Si osserva, preliminarmente, che la decisione impugnata si viene abasare su una duplice ratio.La Corte d’appello, infatti, da un lato ha rilevato che era stataredatta una perizia suppletiva e di variante - cui aveva fatto seguitoregolare atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa senza alcunariserva – nella quale per il rifacimento delle facciate dei fabbricati eraStata prevista l'applicazione degli artt. 19-167/a-166/a dell'elencoprezzi; dall’altro lato, ha rilevato che, sul piano ermeneutico, l’esamedelle previsioni contrattuali e dell’elenco prezzi conduce a ritenere cheil costo per montaggio e smontaggio ponteggi era già compreso nelrifacimento degli intonaci.Operata tale premessa, si deve constatare, in primo luogo, che laprima di queste due rationes non viene adeguatamente censurata dalricorso, il quale, sullo specifico punto, si limita a dedurre l’assenza delriferimento agli artt. 19-167/a-166/a nell’atto di sottomissione.Sez.
S1 - R.G. 36812/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 5 di 7Numero registro generale 36812/2019Numero sezionale 4352/2025Numero di raccolta generale 7235/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Orbene, in relazione a tale deduzione si osserva che l’assenza delrichiamo nell’ambito dell’atto di sottomissione non vale a superare laratio espressa dal giudice di merito, nel momento cui il ricorrenteneppure contesta che il richiamo alle previsioni dell’Elenco Prezzi fossecontenuto nella perizia supplettiva di variante cui si riferisce l’atto disottomissioneIn secondo luogo – e si tratta del secondo profilo di inammissibilità- le argomentazioni del ricorrente vengono a collocarsi al di fuori diun’ammissibile censura di violazione dei canoni ermeneutici in sede dilegittimità, come costantemente declinati da questa Corte (Cass.
Sez.1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.27136 del 15/11/2017), dovendosi osservare che il ricorrente si limitaa contrapporre all’interpretazione del giudice di merito una diversainterpretazione del dato negoziale, dolendosi del fatto che non sia statarecepita quest’ultima (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28319 del28/11/2017).Per contro va osservato – per completezza – che l’esito ermeneuticoconseguito dal giudice di merito, ben lungi dall’essere implausibile,risulta fondato su un percorso analitico che si snoda non solo tramiteun’interpretazione letterale, ma anche tramite un’interpretazionesistematica, seguendo un iter motivazionale che non presenta alcunprofilo di illogicità o incoerenza ed è ben lungi dall’essere “laconico”come asserito nel ricorso.3.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deiSez. S1 - R.G. 36812/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 6 di 7Numero registro generale 36812/2019Numero sezionale 4352/2025Numero di raccolta generale 7235/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.
Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 4 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLISez.
S1 - R.G. 36812/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 7 di 7P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 4 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLISez.
S1 - R.G. 36812/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 7 di 7