Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of apparent motivation and non-appealable procedural defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by FLUOROSAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE inadmissible, ordering the payment of litigation costs. The lower court had dismissed the appeal because the penal acquittal sentence was not produced and lacked subject matter identity with the civil action. The Supreme Court ruled that the appeal lacked apparent motivation and concerned a non-appealable procedural defect, rendering it inadmissible under the principle of minimum constitutional review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, second comma, and Art. 380-bis.1, c.p.c.; The appeal is inadmissible if it lacks apparent motivation or concerns a non-appealable procedural defect, subject only to minimum constitutional review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4761/2024 R.G. propostodall'avvocato FRANCESCO GUARNACCIA unitamente agli avvocatiGASPARE MOLLICA, MICHELE BARTOLI– ricorrente –controLIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AURELIOMIRONE– controricorrente –Numero registro generale 4761/2024Numero sezionale 4350/2025Numero di raccolta generale 7234/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1343/2023depositata il 12/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno04/12/2025 dal Consigliere Dott.
Federico Rolfi.RITENUTO IN FATTO1. FLUOROSAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ricorre avverso lasentenza della Corte d’appello di Catania n. 1343/2023, pubblicata indata 12 luglio 2023, la quale, nel regolare contraddittorio conl’appellato FALLIMENTO INVESTICATANIA SCPA IN LIQUIDAZIONE, harespinto l’appello proposto dalla medesima FLUOROSAT S.R.L. INLIQUIDAZIONE avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.3202/2022 del 13 luglio 2022.Quest’ultima, in accoglimento della domanda proposta daINVESTICATANIA SCPA IN LIQUIDAZIONE ancora in bonis, avevacondannato la FLUOROSAT S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE allacorresponsione della somma di € 450.000,00, importo dovuto a titolorestitutorio per effetto della revoca della concessione di agevolazioni aisensi del D. Lgs. n. 148/1993, dopo che accertamenti della Guardia dimolteplici irregolarità.2. La Corte d’appello ha disatteso il motivo di gravame con il qualel’odierna ricorrente aveva censurato la decisione di prime cure sia pernon aver disposto la sospensione – o l’estinzione - del giudizio civile aseguito della costituzione di parte civile di INVESTICATANIA SCPA INLIQUIDAZIONE nel procedimento penale instaurato nei confrontidell’amministratore della stessa FLUOROSAT S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE,sia per non aver valutato il giudicato penale formatosi sulla sentenzadi assoluzione in sede penale, il quale avrebbe dovuto fare stato anchenel giudizio civile.Sez. S1 - R.G. 4761/2024 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 2 di 6Numero registro generale 4761/2024Numero sezionale 4350/2025Numero di raccolta generale 7234/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte territoriale, infatti, da un lato, ha evidenziato che non erastata prodotta in giudizio la sentenza penale di assoluzione e, dall’altrolato, ha escluso l’effetto di giudicato riconducibile a tale decisione invirtù dell’assenza di coincidenza soggettiva tra le parti dei due giudizi.La Corte territoriale ha infine precisato che gli elementi costitutividel reato contestato all’amministratore della FLUOROSAT S.R.L.
INLIQUIDAZIONE risultavano diversi da quelli dell’azione civile promossadalla INVESTICATANIA SCPA IN LIQUIDAZIONE, concernendoquest’ultima l’inadempimento agli obblighi di legge e convenzionali.3. Al ricorso di FLUOROSAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE resiste concontroricorso FALLIMENTO INVESTICATANIA SCPA IN LIQUIDAZIONE.4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 75, terzocomma, 652 e 654 c.p.p.Si impugna in primo luogo la decisione della Corte catanese,argomentando che la stessa, da un lato, avrebbe erroneamenteaffermato l’assenza in atti della sentenza penale di assoluzione,laddove tale sentenza sarebbe stata regolarmente depositata, edall’altro lato, avrebbe altrettanto erroneamente affermato la diversitàdei fatti oggetto di contestazione nel procedimento penale rispetto aifatti posti alla base del provvedimento di revoca delle agevolazioni.1.2.
Con il secondo motivo il ricorso deduce, la “Errata e/o falsaapplicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360nn. 4 e 5 c.p.c.”.Sez. S1 - R.G. 4761/2024 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 3 di 6Numero registro generale 4761/2024Numero sezionale 4350/2025Numero di raccolta generale 7234/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Argomenta la ricorrente che, anche ipotizzando l’assenza di unvincolo di giudicato derivante dalla sentenza penale, in ogni casol’omesso esame di quest’ultima avrebbe determinato la violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c.
“per omessa valutazione di un documento cheavrebbe potuto offrire la prova di circostanze tali da invalidarel'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito”.2. Entrambi i motivi di ricorso devono essere dichiaratiinammissibili.2.1. La ricorrente, infatti, deduce come vizio fondamentale delladecisione impugnata quello di avere escluso la presenza in atti dellasentenza penale, invocata dalla ricorrente medesima a sostegno delleproprie deduzioni, nonostante tale produzione fosse regolarmenteavvenuta.Come eccepito dal controricorrente, tuttavia, la fattispecie concretadedotta dal ricorso doveva essere – ed anzi risulta essere stata -dedotta mediante il mezzo straordinario di cui all’art. 395, n. 4), c.p.c.,dal momento che la Corte territoriale – secondo l’ipotesi prospettatadalla stessa ricorrente – avrebbe supposto l’inesistenza di un fatto(processuale) – e cioè la produzione della sentenza penale – la cuiverità sarebbe – sempre secondo la tesi della ricorrente –incontrovertibilmente stabilita, non risultando – né dalla sentenzaimpugnata né dalla ricostruzione dei fatti di causa operata dal ricorso– che la specifica circostanza abbia costituito punto controverso (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 12904 del 01/06/2007;
Cass. Sez. 1, Sentenza n.6556 del 17/07/1997).L’inammissibilità di fondo del motivo vale, quindi, a precludere ilvaglio delle ulteriori deduzioni della ricorrente in ordine alla suppostaviolazione, da parte della Corte d’appello, degli artt. 75, terzo comma,Sez. S1 - R.G. 4761/2024 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 4 di 6Numero registro generale 4761/2024Numero sezionale 4350/2025Numero di raccolta generale 7234/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026652 e 654 c.p.p., fermi, in ogni caso, i principi dettati da questa Cortein tema di riflessi sul processo civile della sentenza penale diassoluzione (Cass.
Sez. 2 - Ordinanza n. 17708 del 21/06/2023; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021; Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 30838 del 29/11/2018).2.2. Identiche considerazioni conducono alla declaratoria diinammissibilità del secondo motivo, in relazione al quale si deveulteriormente osservare che lo stesso si tradurrebbe in ogni caso in unainammissibile sollecitazione, rivolta a questa Corte, a rinnovare lavalutazione degli elementi probatori e del merito vero e proprio delgiudizio, e cioè una valutazione che è rimessa al giudice di merito(Cass.
Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021;Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 1554 del 28/01/2004) e non è sindacabile in sede dilegittimità, ove caratterizzata da una motivazione non apparente néperplessa, alla luce della riduzione al c.d. “minimo costituzionale” delsindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass.
Sez. 3 - Sentenza n. 23940del 12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018;Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diSez.
S1 - R.G. 4761/2024 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 5 di 6Numero registro generale 4761/2024Numero sezionale 4350/2025Numero di raccolta generale 7234/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).Numero registro generale 4761/2024Numero sezionale 4350/2025Numero di raccolta generale 7234/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE PRIMA CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:MARCO MARULLI - Presidente Oggetto:
Pubblicaamministrazione -ANDREA ZULIANI - Consigliere Agevolazioni ai sensi delD. Lgs. n. 148/1993 -LUIGI ABETE - Consigliere RevocaANDREA FIDANZIA - ConsigliereUd. 04/12/2025 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4761/2024 R.G. propostodall'avvocato FRANCESCO GUARNACCIA unitamente agli avvocatiGASPARE MOLLICA, MICHELE BARTOLI– ricorrente –controLIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AURELIOMIRONE– controricorrente –Numero registro generale 4761/2024Numero sezionale 4350/2025Numero di raccolta generale 7234/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1343/2023depositata il 12/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno04/12/2025 dal Consigliere Dott.
Federico Rolfi.RITENUTO IN FATTO1. FLUOROSAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ricorre avverso lasentenza della Corte d’appello di Catania n. 1343/2023, pubblicata indata 12 luglio 2023, la quale, nel regolare contraddittorio conl’appellato FALLIMENTO INVESTICATANIA SCPA IN LIQUIDAZIONE, harespinto l’appello proposto dalla medesima FLUOROSAT S.R.L. INLIQUIDAZIONE avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.3202/2022 del 13 luglio 2022.Quest’ultima, in accoglimento della domanda proposta daINVESTICATANIA SCPA IN LIQUIDAZIONE ancora in bonis, avevacondannato la FLUOROSAT S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE allacorresponsione della somma di € 450.000,00, importo dovuto a titolorestitutorio per effetto della revoca della concessione di agevolazioni aisensi del D. Lgs. n. 148/1993, dopo che accertamenti della Guardia dimolteplici irregolarità.2. La Corte d’appello ha disatteso il motivo di gravame con il qualel’odierna ricorrente aveva censurato la decisione di prime cure sia pernon aver disposto la sospensione – o l’estinzione - del giudizio civile aseguito della costituzione di parte civile di INVESTICATANIA SCPA INLIQUIDAZIONE nel procedimento penale instaurato nei confrontidell’amministratore della stessa FLUOROSAT S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE,sia per non aver valutato il giudicato penale formatosi sulla sentenzadi assoluzione in sede penale, il quale avrebbe dovuto fare stato anchenel giudizio civile.Sez. S1 - R.G. 4761/2024 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 2 di 6Numero registro generale 4761/2024Numero sezionale 4350/2025Numero di raccolta generale 7234/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte territoriale, infatti, da un lato, ha evidenziato che non erastata prodotta in giudizio la sentenza penale di assoluzione e, dall’altrolato, ha escluso l’effetto di giudicato riconducibile a tale decisione invirtù dell’assenza di coincidenza soggettiva tra le parti dei due giudizi.La Corte territoriale ha infine precisato che gli elementi costitutividel reato contestato all’amministratore della FLUOROSAT S.R.L.
INLIQUIDAZIONE risultavano diversi da quelli dell’azione civile promossadalla INVESTICATANIA SCPA IN LIQUIDAZIONE, concernendoquest’ultima l’inadempimento agli obblighi di legge e convenzionali.3. Al ricorso di FLUOROSAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE resiste concontroricorso FALLIMENTO INVESTICATANIA SCPA IN LIQUIDAZIONE.4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 75, terzocomma, 652 e 654 c.p.p.Si impugna in primo luogo la decisione della Corte catanese,argomentando che la stessa, da un lato, avrebbe erroneamenteaffermato l’assenza in atti della sentenza penale di assoluzione,laddove tale sentenza sarebbe stata regolarmente depositata, edall’altro lato, avrebbe altrettanto erroneamente affermato la diversitàdei fatti oggetto di contestazione nel procedimento penale rispetto aifatti posti alla base del provvedimento di revoca delle agevolazioni.1.2.
Con il secondo motivo il ricorso deduce, la “Errata e/o falsaapplicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360nn. 4 e 5 c.p.c.”.Sez. S1 - R.G. 4761/2024 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 3 di 6Numero registro generale 4761/2024Numero sezionale 4350/2025Numero di raccolta generale 7234/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Argomenta la ricorrente che, anche ipotizzando l’assenza di unvincolo di giudicato derivante dalla sentenza penale, in ogni casol’omesso esame di quest’ultima avrebbe determinato la violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c.
“per omessa valutazione di un documento cheavrebbe potuto offrire la prova di circostanze tali da invalidarel'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito”.2. Entrambi i motivi di ricorso devono essere dichiaratiinammissibili.2.1. La ricorrente, infatti, deduce come vizio fondamentale delladecisione impugnata quello di avere escluso la presenza in atti dellasentenza penale, invocata dalla ricorrente medesima a sostegno delleproprie deduzioni, nonostante tale produzione fosse regolarmenteavvenuta.Come eccepito dal controricorrente, tuttavia, la fattispecie concretadedotta dal ricorso doveva essere – ed anzi risulta essere stata -dedotta mediante il mezzo straordinario di cui all’art. 395, n. 4), c.p.c.,dal momento che la Corte territoriale – secondo l’ipotesi prospettatadalla stessa ricorrente – avrebbe supposto l’inesistenza di un fatto(processuale) – e cioè la produzione della sentenza penale – la cuiverità sarebbe – sempre secondo la tesi della ricorrente –incontrovertibilmente stabilita, non risultando – né dalla sentenzaimpugnata né dalla ricostruzione dei fatti di causa operata dal ricorso– che la specifica circostanza abbia costituito punto controverso (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 12904 del 01/06/2007;
Cass. Sez. 1, Sentenza n.6556 del 17/07/1997).L’inammissibilità di fondo del motivo vale, quindi, a precludere ilvaglio delle ulteriori deduzioni della ricorrente in ordine alla suppostaviolazione, da parte della Corte d’appello, degli artt. 75, terzo comma,Sez. S1 - R.G. 4761/2024 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 4 di 6Numero registro generale 4761/2024Numero sezionale 4350/2025Numero di raccolta generale 7234/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026652 e 654 c.p.p., fermi, in ogni caso, i principi dettati da questa Cortein tema di riflessi sul processo civile della sentenza penale diassoluzione (Cass.
Sez. 2 - Ordinanza n. 17708 del 21/06/2023; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021; Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 30838 del 29/11/2018).2.2. Identiche considerazioni conducono alla declaratoria diinammissibilità del secondo motivo, in relazione al quale si deveulteriormente osservare che lo stesso si tradurrebbe in ogni caso in unainammissibile sollecitazione, rivolta a questa Corte, a rinnovare lavalutazione degli elementi probatori e del merito vero e proprio delgiudizio, e cioè una valutazione che è rimessa al giudice di merito(Cass.
Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021;Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 1554 del 28/01/2004) e non è sindacabile in sede dilegittimità, ove caratterizzata da una motivazione non apparente néperplessa, alla luce della riduzione al c.d. “minimo costituzionale” delsindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass.
Sez. 3 - Sentenza n. 23940del 12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018;Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diSez.
S1 - R.G. 4761/2024 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 5 di 6Numero registro generale 4761/2024Numero sezionale 4350/2025Numero di raccolta generale 7234/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 4 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLISez.
S1 - R.G. 4761/2024 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 6 di 6P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 4 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLISez.
S1 - R.G. 4761/2024 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 6 di 6