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Ordinanza — n. 7147/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible for insufficient examination of appeal arguments under Article 112 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7147/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court failed to adequately examine the specific arguments raised by the appellants. The appellant argued that the territorial court's review was insufficient, yet the court maintained that this procedural gap constitutes a defect in judicial reasoning rather than a violation of Article 112 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the lack of a decisive moment does not equate to a violation of the right to be heard.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; The failure to examine party arguments constitutes a defect in judicial reasoning, not a violation of Article 112, unless the decision lacks a decisive moment.

Parole chiave

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Article 112 CPC insufficient examination judicial reasoning defect decisive moment inadmissible appeal Cassation procedure civil procedure valutazioni mediche contrastanti

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.Si censura, questa volta, l’affermazione, contenuta nella decisioneimpugnata, per cui le censure rivolte dall’odierna ricorrente alladecisione di prime cure - per aver quest’ultima fatto proprie leSez.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater
P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
art. 345 c.p
La Corte d’appello di Salerno ha disatteso l’appello delCONSORZIO, dichiarando in primo luogo l’inammissibilità ex art. 345c.p.c.
art. 112 c.p
4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.Si censura, questa volta, l’affermazione, contenuta nella decisioneimpugnata, per cui le censure rivolte dall’odierna ricorrente alladecisione di prime cure - per aver quest’ultima fatto proprie leSez.
art. 366 c.p
La violazione dell’art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017
Cass. Sez. L, Sentenza n. 1360 del 26/01/2016
24155del 13/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1360 del 26/01/2016).3.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15471/2021 R.G. propostoCONSORZIO BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNOBACINI DEL SARNO TORRENTI VESUVIANI E IRNO, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato GUGLIELMO CANTILLO unitamente all’avvocato ORESTECANTILLO– ricorrente –controDOMENICO CICALESE, NUNZIO ANGRISANI, FELICIALUONGO, RAFFAELE DESIDERIO, FILIPPO TERMINE,Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026ANTONIETTA COSTIERI, LIBERATO IZZO, CARLA GALASSO,ANNUNZIATA MALAFRONTE, RAFFAELE MALAFRONTE,SILVESTRO TRANCHESE, LUISA CASILLO, ANNA OSTINI,PASQUALE VITTORIO PERNA, UMBERTO DEL GAUDIO, MARIOTOSCANO, STEFANINA D'AURIA, GIUSEPPINA CAROTENUTO,GIUSEPPE SABATINO, PASQUALE COPPOLA, GABRIELE VITALE,ELIO ROMANO, FRANCESCO LEMBO, VINCENZO SANSONE, CIROTREZZA, MICHELE GRIMALDI, VINCENZO CASTELLINO,MICHELINA BELVEDERE, MARIO SORRENTINO, ELISA ARAMO,ANTONIO MIRANDA, CRISTINA CAROTENUTO, LUIGI ROMANO,CATERINA FALANGA, MARIA SARNO, BRUNO LONGOBARDI,LUIGI VITIELLO, GIUSEPPE PITTA, ANTONIO DE FELICE, LUIGICAROTENUTO, ANNA DEL VECCHIO, SALVATORE GAUDINO,CATELLO RUSSO, PASQUALE INCARNATO, DOMENICO VELLECA,MAINDARDI, MARIA MAINARDI, SALVATORE CAVALLARO,ANNA MARIA DESIDERIO, FERDINANDO MATRONE, CARMELAMAISANO, RAFFAELE DE ROSA, CIRO DI RUOCCO, ANNUNZIATAVITIELLO, LUDOVICO BELCORE, GIOVANNI ALBANINI, MARIOORAZZO, FRANCESCO DI PALMA, MARIA IMMACOLATA DIPALMA, GABRIELE CUTOLO, GIOVANNI GIORDANO, MARIOAIELLO, ANNA ANNUNZIATA, GIUSEPPE VACCARO, GIUSTINAMORLICCHIO, ANTONIO MORLICCHIO, UMBERTO NASTRI,MARIO PAOLINO, CARMELA RANIERI, ANTONIO MASSA,ROSARIA PIROZZI, SERAFINO CIRILLO, NICOLA CIRILLO,ANNA ROSARIA MASCOLO, MARIA INGI, ANNUNZIATA INGI,ROCCO ARDUINO, GIUSEPPE TAURMINO, ELENA DE LUCA,GAETANO LOMBARDO, CATERINA LOMBARDO, LUCIA SALVATI,Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026UGO ANNUNZIATA, PASQUALE DI SOMMA, ANTONIO VITIELLO,MARINO NOVI, ANTOLINO PISACRETA, MICHELE VACCARO,ANGELA AIELLO, FRANCESCA VACCARO, ANDREA MANZI,CRISTIANO PEDONE, FRANCESCO D'ONOFRIO, ADA BRANDI,MICHELE GALLO, ALFONSO CERRATO, MARIO CIRILLO,EDUARDO VALLECA, AGNESE VERDOLIVA, SANTOLOCRISTIANO VOCCIA, ANTONIO PAOLINO, LUIGI D'ANTONIO,SABATO SORBO, MARIA DEL SORBO, ANGELO ANNUNZIATA,NICOLA CAROTENUTO, DOMENICA CIRILLO, CARMELA COCCO,ANTONIO VERRUSIO, PIETRO FERRAIOLI, CAROLINA SALVATI,DOMENICO MALAFRONTE GIRONE, PASQUALE D'ORIANO,EVANGELISTA, GAETANO TROTTA, BERNARDO ACANFORA,GIUSEPPE ACANFORA, FILIPPO MALAFRONTE, ANNA MARIA DEVIVO, ENRICO DE FELICE, ANNA VIVONE, LUIGI DE FELICE,CANNAVACCIUOLO, ANNA GRANATA, CIRO SOMMA, ROSASALVIO, SALVATORE VANGONE, VITELLO CARMINE AVINO,CARMELA VACCAIO, CARMINE SORRENTINO, ASSUNTACOSTIERI, MARIA ROSANO, ANTONIA DE FELICE, IMMACOLATAROVETTI, RAFFAELE TEANO, PASQUALE MATRONE, FRANCESCOAQUINO, BALSASSARRE AQUINO, FULVIO D'ALESSANDRO,ANGELA D'AURIA, GIUSEPPE SORRENTINO, EDUARDOGARGIULO, ANIELLO SICIGNANO, DANIELE MARESCA,VIRGINIA VICIDOMINI, VINCENZO SPINELLI, CLEMENTINAUGGA, ROSARIO D'ANIELLO, FILOMENA MARANO, ROSANNAROMANO, CARMELA TAGLIETTA, GENNARO CARPENTIERI,VINCENZO MARRA, PAOLINO PERGAMO, ELISABETTASez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026MARRAZZO, ORNELLA PERGAMO, ENRICO BORRIELLO,SALVATORE CANZANELLA, GAETANO TROTTA, TERESAPANARIELLO, SALVATORE GUERRIERO, PASQUALE PIACENTE,PAOLO VITIELLO, FRANCESCO AQUINO, ANTONIO DE VIVO,ANTONIO NAPPO, MARIANO NAPPO, ANNUNZIATA RUSSO,ANTONIETTA DI SOMMA, GUIDO CIRILLO, GIOVANNIBORRIELLO, ANGELINA QUAGLIOZZI, ANIELLO DE FALCO,SABATO INGENITO, PINA DE GREGORIO, PALMA D'AMARO,NICOLA RANIERI, MARIA IORIO, ANTONIO AQUINO, FELICIAACANFORA, LUIGI ACANFORA, CIRO BOZZAOTRE, AMEDEOMALAFRONTE, IGNAZIO ACANFORA, RAFFAELE PITOLO, MARIAANTONIA COSTIERO, ANGELINA DONNARUMMA, VINCENZOELEFANTE, ANNA ACANFORA, MADDALENA PADUANO,GIUSEPPE D'AURIA, FRANCESCO BIZZARRO, TERESAMALAFRONTE, ANTONIETTA GUASTAFIERRO, CARLO FANTINI,ANNA IOVENE, EMILIO RASTELLI, FERDINANDO CASILLO,CARMELA MANZI, GIUSEPPA DE MARTINO, GIOVANNI PANTO',ARMANDO DE PASCALE, CARMINE CIRILLO, LUIGI VITTORIOPAGANO, ANNA MAURANTONIO, SABATO RUSSO, MARIOSANTONASTASO, ANTONIO APICE, GIULIANA RUSSO,ANNAMARIA FRANZESE, ANGELA REGOLO, ANTONIO VITIELLO,CARMELA AMINTA, PASQUALE COPPOLA, ANIELLOCAROTENUTO, ANTONIO CAMPANELLI, CIRO ESPOSITO,NUNZIATA MATRONE, DOMENICO LIZZI, ANIELLO MANZO,DOMENICO VITULANO, LUCIA DESIDERIO, RAFFAELE MANZO,GIUSEPPE IZZO, TERESA MANDARA, CIRO GALASSO, ALFONSOANNUNZIATA DELLA MONICA, IDA RASTELLI, ANNATRABUCCO, PIETRO VELLECA, ELISABETTA IANNACCONE,Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026LUIGI ANNUNZIATA, NATALE LOGGIA, GIUSEPPESORRENTINO, SABATO DE FELICE, IOLANDA VILLANI,ANTONIO VISCIANO, MARIA CRISTINA GIORDANO, CATERINAANTONIO COZZOLINO, ANIELLO VOCCIA, FULVIOD'ALESSANDRO, ANNA VITIELLO, LUIGI ANNUNZIATA, MARIAVITIELLO, GRAZIA VITIELLO, CAROLINA DE MARTINO,ANTONIO COPPOLA, ANTONIETTA LANGELLA, GAETANOACANFORA, ROSAMARIA GRECO, MARIA BLASIO, RAFFAELELANGELLA, VINCENZO MANCONI, ELISA ARAMO, ELIOVESSICCHIO, ANTONIO CUOMO, ANNA CIRILLO, GIUSEPPEZAMPARELLI, GIUSEPPINA ARPAIA, MADDALENA RICCIO,ROSA CAROTENUTO, AGOSTINO CAROTENUTO, FRANCESCOLORETO, ELISABETTA IANNACCONE, UGO PANNULLO,GIUSEPPE CIRILLO, FRANCESCO FALANGA, PASQUALE TUFANO,PASQUALE ANNUNZIATA, MARIA CASCONE, ANELLAAMBROSIO, MARIA GRAZIA LENZA, GIOVANNI GIORDANO,DATTILO, ENRICO CASTELLANO, IMMACOLATA REGA, ANTONIOACCONCIA, ANNA CITRO, NUNZIATA ACANFORA, FILIPPOCASCONE, RICCARDO AMATO, ANNA TREZZA, ANNA BALSAMO,ANTONIO MANZO, ALFONSO CALABRESE, SALVATOREROMANO, TERESA PAGANO, ANTONIO CELONE, GIOVANNIALBANO, EMILIA LA MURA, PAOLA VOCCIA, ANTONIO MARANO,MICHELINA MILITE, RAFFAELE DE ROSA, PIETRO D'ANIELLO,GAETANO LONGOBARDI, ROSA MALAFRONTE, ANNA FERRARA,Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026GENNARO CIRILLO, GIUSEPPE FERRIGNO, CONCETTALONGOBARDI, MARIO GRAVINA, MARIA MANZI, PASQUALEGIARRETTA, ANTONIO CISALE, MARIA DEL SORBO, PIETROD'ANIELLO, RAFFAELE POTENZA, GAETANA INGI, SAVERIO DEROSA, LUCIA FERRARA, DOMENICO ESPOSITO, PIETROGAETANO POTENZA, ANNA SOMMA, VINCENZO SPISTO,PASQUALE ALIBERTI, CARMELA VACCARO– intimati –avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1296/2020depositata il 01/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/03/2026 dal Consigliere Dott.

Federico Rolfi;RITENUTO IN FATTO1. Il CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIOSARNO “BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL’IRNO”(di seguito, per brevità, “CONSORZIO”), impugna la sentenza dellaCorte d’appello di Salerno n. 1296/2020, pubblicata in data 1°dicembre 2020, la quale ha respinto il gravame proposto dal medesimoCONSORZIO avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.1333/2014, pubblicata in data 15 settembre 2014.2. Il Tribunale di Nocera Inferiore era stato adito dagli odierniintimati i quali, premesso di essere proprietari di immobili ricadenti tuttinel centro urbano del Comune di Scafati e di avere ricevuto dalCONSORZIO cartelle di pagamento per contributi, avevano chiesto diaccertare l’insussistenza della pretesa del CONSORZIO, deducendo chegli immobili di cui erano titolari non rivestivano alcuna vocazioneagricola e non ricevevano alcuna utilità dall’attività consortile.Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026Costituitosi regolarmente il CONSORZIO - chiedendo il rigetto delladomanda di accertamento negativo - il Tribunale di Nocera Inferiore,all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, avevaaccolto la domanda, facendo proprie le conclusioni del CTU, secondo ilquale gli immobili degli odierni intimati non ricevevano alcuna utilitasdall’attività del CONSORZIO.3.

La Corte d’appello di Salerno ha disatteso l’appello delCONSORZIO, dichiarando in primo luogo l’inammissibilità ex art. 345c.p.c. del primo motivo di gravame.Ha osservato la Corte territoriale ha osservato che, da un lato,l’odierno ricorrente aveva dedotto nel gravame quale utilitas ilbeneficio di natura idraulica, laddove in prime cure l’utilitas era stataricondotta al beneficio di scolo - e quindi ad un tema di indagine diversorispetto a quello dedotto in appello – e, dall’altro lato, solo in sede digravame erano stati prodotti sia la delibera di Giunta Regionale cheapprovava il Piano di Classifica sia il Piano di Classifica medesimo.Quanto agli altri motivi di appello, gli stessi sono stati disattesirilevando che:

I) il CONSORZIO veniva ad invocare l’applicazione diprevisioni nel testo modificato successivamente ai fatti di causa; II) lecensure rivolte alla decisione di prime cure per aver fatto proprie leconclusioni della CTU risultavano infondate, avendo il giudice di primecure adeguatamente motivato il proprio convincimento.4. Tutti i soggetti evocati dal CONSORZIO sono rimasti intimati glioriginari attori.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.Sez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnataavrebbe erroneamente ritenuto che la deduzione di un beneficio dinatura idraulica costituisce tema di indagine nuovo – e quindiinammissibile – rispetto all’originaria deduzione di un beneficio di scolo.Argomenta, in contrario, che il beneficio di scolo ed il beneficio didifesa costituiscono due diverse dimensioni del beneficio di naturaidraulica, con la conseguenza che la deduzione del secondo, anzichédel primo, in appello avrebbe integrato una mera emendatio libelli, deltutto ammissibile.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11,15 Preleggi; 10, r.d. n. 215/1933; 860 c.c.; 90, lett. E), d.P.R. n.616/1977; 10, lett. F), Legge n. 183/1989.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haaffermato che l’odierno ricorrente era venuto ad invocare l’applicazionedi previsioni di legge nel testo modificato successivamente ai fatti dicausa.Argomenta sul punto il ricorrente che tale giudizio della Corteterritoriale sarebbe errato, in quanto i richiami normativi contenutinell’atto di appello sarebbero riferiti a previsioni di legge nella versionevigente ratione temporis.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.Si censura, questa volta, l’affermazione, contenuta nella decisioneimpugnata, per cui le censure rivolte dall’odierna ricorrente alladecisione di prime cure - per aver quest’ultima fatto proprie leSez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026conclusioni della CTU - risultavano infondate, avendo il giudice di primecure adeguatamente motivato il proprio convincimento.Deduce il ricorrente di non aver mai formulato motivi di doglianzarelativi al profilo richiamato nella decisione impugnata.Argomenta, quindi, che la decisione della Corte d’appello avrebbeviolato l’art. 112 c.p.c.

“per avere la C.T.R. pronunciato una sentenzadi contenuto diverso e più ampio di quello richiesto con l’atto di appello.Diversità di contenuto che – si noti – non è circoscritta al solo profilogiuridico, ma investe anche il giudizio di fatto, posto che le circostanzeriferite in sentenza non erano mai stata [sic] introdotte nel giudizio digravame”.2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,è inammissibile.2.1. Quanto al primo motivo, l’inammissibilità dello stesso discendeda un duplice ordine di ragioni.In primo luogo, il ricorso risulta ampiamente ed irrimediabilmentecarente sul piano del rispetto della regola di specificità di cui all’art.366 c.p.c., dal momento che lo stesso omette di riprodurre o localizzareadeguatamente il contenuto essenziale delle difese sviluppate dalricorrente nel giudizio di prime cure, potendosi osservare – percompletezza – che il contenuto delle note collocate nel corpo del ricorsorisulta riferito ad altri profili e risulta in ogni caso inadeguato.È agevole osservare, a questo punto, che qualunque possibilità divaglio concreto della tesi esposta nel motivo di ricorso – e cioèl’assenza di effettiva diversità tra le deduzioni svolte in primo grado equelle svolte in appello e quindi l’assenza di una mutatio libelli, comeinvece ritenuto dalla decisione impugnata – risulta radicalmentepreclusa dall’assenza dei minimi elementi imprescindibili per poteroperare l’individuazione delle deduzioni svolte dal ricorrente nei distintiSez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026gradi di merito, e quindi la corretta ricostruzione delle causae petendiposte dal ricorrente a fondamento delle proprie pretese.In secondo luogo, il ricorso omette di svolgere qualsiasi censura neiconfronti di quella che costituisce invece vera e propria ratio decidendiulteriore esposta nella sentenza della Corte di Salerno, e cioèl’osservazione per cui l’odierna ricorrente aveva prodotto solo in sededi gravame la delibera di Giunta regionale del 1997 di approvazione delPiano di Classifica, nonché lo stesso Piano di Classifica, incorrendo,pertanto, in una ulteriore violazione della preclusione di cui all’art. 345c.p.c. sul piano delle produzioni documentali.Dal che deriva l’applicazione del principio per cui, qualora ladecisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso chenon formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi,(Cass.

Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L,Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.16314 del 18/06/2019).2.2. Considerazioni non dissimili conducono alla declaratoria diinammissibilità del secondo motivo.Il CONSORZIO ricorrente censura la decisione della Corte d’appello,in quanto quest’ultima avrebbe affermato – erroneamente, secondo lostesso ricorrente – che l’atto di appello conteneva la riproduzione delleprevisioni di legge di rilievo in una formulazione diversa da quellavigente, ratione temporis, nell’anno 2000, e cioè nell’anno cui eranoriferiti i contributi azionati con le cartelle di pagamento.Ebbene, in assenza di specifiche indicazioni sul punto nella sentenzaimpugnata - limitandosi quest’ultima ad affermare che le norme dirilievo (senza specificare quali) erano state richiamate nel testo fruttoSez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026di modifiche successive ai fatti di causa – sarebbe stato onere delricorrente, sempre in ossequio al principio di specificità dettato dall’art.366 c.p.c., puntualizzare sia le norme che erano state invocate sin dalgiudizio di primo grado – e non solo nell’atto di appello, come inveceavviene nel ricorso – sia procedere al richiamo del contenuto degli atti,nella parte in cui era stata operata le riproduzione del tenore letteraledelle previsioni.Questa Corte, infatti, ha già da tempo chiarito che il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c.,impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudicedi legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversiae del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed attidel processo, ivi compresa la sentenza stessa, sicché, nell’ipotesi difattispecie interessata da ripetuti interventi legislativi, è necessarioindicare gli elementi indispensabili per individuare la normativaapplicabile ratione temporis (Cass.

Sez. L - Ordinanza n. 31082 del28/12/2017).Le carenze in tal modo constatate non possono che condurre ad ungiudizio di inammissibilità del mezzo, dovendosi osservareulteriormente – e per mera completezza - che la seconda metà delmotivo (per l’esattezza, dalla seconda metà pag.

22) sviluppa una seriedi censure che investono, in realtà, il merito delle argomentazioni delladecisione del Tribunale in sede di prime cure e non la decisione dellaCorte d’appello, cui invece dette argomentazioni sono erroneamente2.3. La violazione dell’art. 366 c.p.c. è all’origine della declaratoriadi inammissibilità anche del terzo ed ultimo motivo.Sez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Il ricorso, infatti, censura la decisione impugnata, in quanto lastessa – in sostanza – avrebbe statuito su un motivo di gravame che ilricorrente nega di avere formulato.Ebbene, al di là di ogni altra considerazione, anche in questo casola contestazioni formulate nel ricorso risultano del tutto apodittiche ecarenti, nella persistente omessa riproduzione dell’atto di appello nelsuo tenore essenziale, non essendo a tal fine sufficiente il rinvio alleconsiderazioni – peraltro comunque non pertinenti – svolte neiprecedenti motivi di gravame.Vale, poi, osservare, in conclusione, che la Corte territoriale ha, inrealtà, statuito sull’appello - così rispettando l’art. 112 c.p.c. - e chesemmai – in via di mera ipotesi – vi sarebbe stato, da parte della Cortemedesima, un inadeguato inquadramento delle censure che eranostate mosse con l’atto di appello.Inadeguato inquadramento che, tuttavia, nemmeno in ipotesi puòessere ricondotto alla violazione dell’art. 112 c.p.c., alla luce delprincipio per cui il mancato o insufficiente esame delle argomentazionidelle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svoltadal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza chepossa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass.

Sez. 6 - L,Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24155del 13/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1360 del 26/01/2016).3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.Nulla in punto spese essendo rimasti intimati i soggetti evocati dalricorrente.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloSez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.

Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE PRIMA CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:MAURO DI MARZIO - PresidenteOggetto: Consorzio –SILVIA VITRO’ - ConsigliereContributi consortiliEDUARDO CAMPESE - ConsiglierePAOLO CATALLOZZI - ConsigliereUd. 10/03/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15471/2021 R.G. propostoCONSORZIO BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNOBACINI DEL SARNO TORRENTI VESUVIANI E IRNO, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato GUGLIELMO CANTILLO unitamente all’avvocato ORESTECANTILLO– ricorrente –controDOMENICO CICALESE, NUNZIO ANGRISANI, FELICIALUONGO, RAFFAELE DESIDERIO, FILIPPO TERMINE,Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026ANTONIETTA COSTIERI, LIBERATO IZZO, CARLA GALASSO,ANNUNZIATA MALAFRONTE, RAFFAELE MALAFRONTE,SILVESTRO TRANCHESE, LUISA CASILLO, ANNA OSTINI,PASQUALE VITTORIO PERNA, UMBERTO DEL GAUDIO, MARIOTOSCANO, STEFANINA D'AURIA, GIUSEPPINA CAROTENUTO,GIUSEPPE SABATINO, PASQUALE COPPOLA, GABRIELE VITALE,ELIO ROMANO, FRANCESCO LEMBO, VINCENZO SANSONE, CIROTREZZA, MICHELE GRIMALDI, VINCENZO CASTELLINO,MICHELINA BELVEDERE, MARIO SORRENTINO, ELISA ARAMO,ANTONIO MIRANDA, CRISTINA CAROTENUTO, LUIGI ROMANO,CATERINA FALANGA, MARIA SARNO, BRUNO LONGOBARDI,LUIGI VITIELLO, GIUSEPPE PITTA, ANTONIO DE FELICE, LUIGICAROTENUTO, ANNA DEL VECCHIO, SALVATORE GAUDINO,CATELLO RUSSO, PASQUALE INCARNATO, DOMENICO VELLECA,MAINDARDI, MARIA MAINARDI, SALVATORE CAVALLARO,ANNA MARIA DESIDERIO, FERDINANDO MATRONE, CARMELAMAISANO, RAFFAELE DE ROSA, CIRO DI RUOCCO, ANNUNZIATAVITIELLO, LUDOVICO BELCORE, GIOVANNI ALBANINI, MARIOORAZZO, FRANCESCO DI PALMA, MARIA IMMACOLATA DIPALMA, GABRIELE CUTOLO, GIOVANNI GIORDANO, MARIOAIELLO, ANNA ANNUNZIATA, GIUSEPPE VACCARO, GIUSTINAMORLICCHIO, ANTONIO MORLICCHIO, UMBERTO NASTRI,MARIO PAOLINO, CARMELA RANIERI, ANTONIO MASSA,ROSARIA PIROZZI, SERAFINO CIRILLO, NICOLA CIRILLO,ANNA ROSARIA MASCOLO, MARIA INGI, ANNUNZIATA INGI,ROCCO ARDUINO, GIUSEPPE TAURMINO, ELENA DE LUCA,GAETANO LOMBARDO, CATERINA LOMBARDO, LUCIA SALVATI,Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026UGO ANNUNZIATA, PASQUALE DI SOMMA, ANTONIO VITIELLO,MARINO NOVI, ANTOLINO PISACRETA, MICHELE VACCARO,ANGELA AIELLO, FRANCESCA VACCARO, ANDREA MANZI,CRISTIANO PEDONE, FRANCESCO D'ONOFRIO, ADA BRANDI,MICHELE GALLO, ALFONSO CERRATO, MARIO CIRILLO,EDUARDO VALLECA, AGNESE VERDOLIVA, SANTOLOCRISTIANO VOCCIA, ANTONIO PAOLINO, LUIGI D'ANTONIO,SABATO SORBO, MARIA DEL SORBO, ANGELO ANNUNZIATA,NICOLA CAROTENUTO, DOMENICA CIRILLO, CARMELA COCCO,ANTONIO VERRUSIO, PIETRO FERRAIOLI, CAROLINA SALVATI,DOMENICO MALAFRONTE GIRONE, PASQUALE D'ORIANO,EVANGELISTA, GAETANO TROTTA, BERNARDO ACANFORA,GIUSEPPE ACANFORA, FILIPPO MALAFRONTE, ANNA MARIA DEVIVO, ENRICO DE FELICE, ANNA VIVONE, LUIGI DE FELICE,CANNAVACCIUOLO, ANNA GRANATA, CIRO SOMMA, ROSASALVIO, SALVATORE VANGONE, VITELLO CARMINE AVINO,CARMELA VACCAIO, CARMINE SORRENTINO, ASSUNTACOSTIERI, MARIA ROSANO, ANTONIA DE FELICE, IMMACOLATAROVETTI, RAFFAELE TEANO, PASQUALE MATRONE, FRANCESCOAQUINO, BALSASSARRE AQUINO, FULVIO D'ALESSANDRO,ANGELA D'AURIA, GIUSEPPE SORRENTINO, EDUARDOGARGIULO, ANIELLO SICIGNANO, DANIELE MARESCA,VIRGINIA VICIDOMINI, VINCENZO SPINELLI, CLEMENTINAUGGA, ROSARIO D'ANIELLO, FILOMENA MARANO, ROSANNAROMANO, CARMELA TAGLIETTA, GENNARO CARPENTIERI,VINCENZO MARRA, PAOLINO PERGAMO, ELISABETTASez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026MARRAZZO, ORNELLA PERGAMO, ENRICO BORRIELLO,SALVATORE CANZANELLA, GAETANO TROTTA, TERESAPANARIELLO, SALVATORE GUERRIERO, PASQUALE PIACENTE,PAOLO VITIELLO, FRANCESCO AQUINO, ANTONIO DE VIVO,ANTONIO NAPPO, MARIANO NAPPO, ANNUNZIATA RUSSO,ANTONIETTA DI SOMMA, GUIDO CIRILLO, GIOVANNIBORRIELLO, ANGELINA QUAGLIOZZI, ANIELLO DE FALCO,SABATO INGENITO, PINA DE GREGORIO, PALMA D'AMARO,NICOLA RANIERI, MARIA IORIO, ANTONIO AQUINO, FELICIAACANFORA, LUIGI ACANFORA, CIRO BOZZAOTRE, AMEDEOMALAFRONTE, IGNAZIO ACANFORA, RAFFAELE PITOLO, MARIAANTONIA COSTIERO, ANGELINA DONNARUMMA, VINCENZOELEFANTE, ANNA ACANFORA, MADDALENA PADUANO,GIUSEPPE D'AURIA, FRANCESCO BIZZARRO, TERESAMALAFRONTE, ANTONIETTA GUASTAFIERRO, CARLO FANTINI,ANNA IOVENE, EMILIO RASTELLI, FERDINANDO CASILLO,CARMELA MANZI, GIUSEPPA DE MARTINO, GIOVANNI PANTO',ARMANDO DE PASCALE, CARMINE CIRILLO, LUIGI VITTORIOPAGANO, ANNA MAURANTONIO, SABATO RUSSO, MARIOSANTONASTASO, ANTONIO APICE, GIULIANA RUSSO,ANNAMARIA FRANZESE, ANGELA REGOLO, ANTONIO VITIELLO,CARMELA AMINTA, PASQUALE COPPOLA, ANIELLOCAROTENUTO, ANTONIO CAMPANELLI, CIRO ESPOSITO,NUNZIATA MATRONE, DOMENICO LIZZI, ANIELLO MANZO,DOMENICO VITULANO, LUCIA DESIDERIO, RAFFAELE MANZO,GIUSEPPE IZZO, TERESA MANDARA, CIRO GALASSO, ALFONSOANNUNZIATA DELLA MONICA, IDA RASTELLI, ANNATRABUCCO, PIETRO VELLECA, ELISABETTA IANNACCONE,Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026LUIGI ANNUNZIATA, NATALE LOGGIA, GIUSEPPESORRENTINO, SABATO DE FELICE, IOLANDA VILLANI,ANTONIO VISCIANO, MARIA CRISTINA GIORDANO, CATERINAANTONIO COZZOLINO, ANIELLO VOCCIA, FULVIOD'ALESSANDRO, ANNA VITIELLO, LUIGI ANNUNZIATA, MARIAVITIELLO, GRAZIA VITIELLO, CAROLINA DE MARTINO,ANTONIO COPPOLA, ANTONIETTA LANGELLA, GAETANOACANFORA, ROSAMARIA GRECO, MARIA BLASIO, RAFFAELELANGELLA, VINCENZO MANCONI, ELISA ARAMO, ELIOVESSICCHIO, ANTONIO CUOMO, ANNA CIRILLO, GIUSEPPEZAMPARELLI, GIUSEPPINA ARPAIA, MADDALENA RICCIO,ROSA CAROTENUTO, AGOSTINO CAROTENUTO, FRANCESCOLORETO, ELISABETTA IANNACCONE, UGO PANNULLO,GIUSEPPE CIRILLO, FRANCESCO FALANGA, PASQUALE TUFANO,PASQUALE ANNUNZIATA, MARIA CASCONE, ANELLAAMBROSIO, MARIA GRAZIA LENZA, GIOVANNI GIORDANO,DATTILO, ENRICO CASTELLANO, IMMACOLATA REGA, ANTONIOACCONCIA, ANNA CITRO, NUNZIATA ACANFORA, FILIPPOCASCONE, RICCARDO AMATO, ANNA TREZZA, ANNA BALSAMO,ANTONIO MANZO, ALFONSO CALABRESE, SALVATOREROMANO, TERESA PAGANO, ANTONIO CELONE, GIOVANNIALBANO, EMILIA LA MURA, PAOLA VOCCIA, ANTONIO MARANO,MICHELINA MILITE, RAFFAELE DE ROSA, PIETRO D'ANIELLO,GAETANO LONGOBARDI, ROSA MALAFRONTE, ANNA FERRARA,Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026GENNARO CIRILLO, GIUSEPPE FERRIGNO, CONCETTALONGOBARDI, MARIO GRAVINA, MARIA MANZI, PASQUALEGIARRETTA, ANTONIO CISALE, MARIA DEL SORBO, PIETROD'ANIELLO, RAFFAELE POTENZA, GAETANA INGI, SAVERIO DEROSA, LUCIA FERRARA, DOMENICO ESPOSITO, PIETROGAETANO POTENZA, ANNA SOMMA, VINCENZO SPISTO,PASQUALE ALIBERTI, CARMELA VACCARO– intimati –avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1296/2020depositata il 01/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/03/2026 dal Consigliere Dott.

Federico Rolfi;RITENUTO IN FATTO1. Il CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIOSARNO “BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL’IRNO”(di seguito, per brevità, “CONSORZIO”), impugna la sentenza dellaCorte d’appello di Salerno n. 1296/2020, pubblicata in data 1°dicembre 2020, la quale ha respinto il gravame proposto dal medesimoCONSORZIO avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.1333/2014, pubblicata in data 15 settembre 2014.2. Il Tribunale di Nocera Inferiore era stato adito dagli odierniintimati i quali, premesso di essere proprietari di immobili ricadenti tuttinel centro urbano del Comune di Scafati e di avere ricevuto dalCONSORZIO cartelle di pagamento per contributi, avevano chiesto diaccertare l’insussistenza della pretesa del CONSORZIO, deducendo chegli immobili di cui erano titolari non rivestivano alcuna vocazioneagricola e non ricevevano alcuna utilità dall’attività consortile.Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026Costituitosi regolarmente il CONSORZIO - chiedendo il rigetto delladomanda di accertamento negativo - il Tribunale di Nocera Inferiore,all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, avevaaccolto la domanda, facendo proprie le conclusioni del CTU, secondo ilquale gli immobili degli odierni intimati non ricevevano alcuna utilitasdall’attività del CONSORZIO.3.

La Corte d’appello di Salerno ha disatteso l’appello delCONSORZIO, dichiarando in primo luogo l’inammissibilità ex art. 345c.p.c. del primo motivo di gravame.Ha osservato la Corte territoriale ha osservato che, da un lato,l’odierno ricorrente aveva dedotto nel gravame quale utilitas ilbeneficio di natura idraulica, laddove in prime cure l’utilitas era stataricondotta al beneficio di scolo - e quindi ad un tema di indagine diversorispetto a quello dedotto in appello – e, dall’altro lato, solo in sede digravame erano stati prodotti sia la delibera di Giunta Regionale cheapprovava il Piano di Classifica sia il Piano di Classifica medesimo.Quanto agli altri motivi di appello, gli stessi sono stati disattesirilevando che:

I) il CONSORZIO veniva ad invocare l’applicazione diprevisioni nel testo modificato successivamente ai fatti di causa; II) lecensure rivolte alla decisione di prime cure per aver fatto proprie leconclusioni della CTU risultavano infondate, avendo il giudice di primecure adeguatamente motivato il proprio convincimento.4. Tutti i soggetti evocati dal CONSORZIO sono rimasti intimati glioriginari attori.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.Sez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnataavrebbe erroneamente ritenuto che la deduzione di un beneficio dinatura idraulica costituisce tema di indagine nuovo – e quindiinammissibile – rispetto all’originaria deduzione di un beneficio di scolo.Argomenta, in contrario, che il beneficio di scolo ed il beneficio didifesa costituiscono due diverse dimensioni del beneficio di naturaidraulica, con la conseguenza che la deduzione del secondo, anzichédel primo, in appello avrebbe integrato una mera emendatio libelli, deltutto ammissibile.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11,15 Preleggi; 10, r.d. n. 215/1933; 860 c.c.; 90, lett. E), d.P.R. n.616/1977; 10, lett. F), Legge n. 183/1989.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haaffermato che l’odierno ricorrente era venuto ad invocare l’applicazionedi previsioni di legge nel testo modificato successivamente ai fatti dicausa.Argomenta sul punto il ricorrente che tale giudizio della Corteterritoriale sarebbe errato, in quanto i richiami normativi contenutinell’atto di appello sarebbero riferiti a previsioni di legge nella versionevigente ratione temporis.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.Si censura, questa volta, l’affermazione, contenuta nella decisioneimpugnata, per cui le censure rivolte dall’odierna ricorrente alladecisione di prime cure - per aver quest’ultima fatto proprie leSez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026conclusioni della CTU - risultavano infondate, avendo il giudice di primecure adeguatamente motivato il proprio convincimento.Deduce il ricorrente di non aver mai formulato motivi di doglianzarelativi al profilo richiamato nella decisione impugnata.Argomenta, quindi, che la decisione della Corte d’appello avrebbeviolato l’art. 112 c.p.c.

“per avere la C.T.R. pronunciato una sentenzadi contenuto diverso e più ampio di quello richiesto con l’atto di appello.Diversità di contenuto che – si noti – non è circoscritta al solo profilogiuridico, ma investe anche il giudizio di fatto, posto che le circostanzeriferite in sentenza non erano mai stata [sic] introdotte nel giudizio digravame”.2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,è inammissibile.2.1. Quanto al primo motivo, l’inammissibilità dello stesso discendeda un duplice ordine di ragioni.In primo luogo, il ricorso risulta ampiamente ed irrimediabilmentecarente sul piano del rispetto della regola di specificità di cui all’art.366 c.p.c., dal momento che lo stesso omette di riprodurre o localizzareadeguatamente il contenuto essenziale delle difese sviluppate dalricorrente nel giudizio di prime cure, potendosi osservare – percompletezza – che il contenuto delle note collocate nel corpo del ricorsorisulta riferito ad altri profili e risulta in ogni caso inadeguato.È agevole osservare, a questo punto, che qualunque possibilità divaglio concreto della tesi esposta nel motivo di ricorso – e cioèl’assenza di effettiva diversità tra le deduzioni svolte in primo grado equelle svolte in appello e quindi l’assenza di una mutatio libelli, comeinvece ritenuto dalla decisione impugnata – risulta radicalmentepreclusa dall’assenza dei minimi elementi imprescindibili per poteroperare l’individuazione delle deduzioni svolte dal ricorrente nei distintiSez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026gradi di merito, e quindi la corretta ricostruzione delle causae petendiposte dal ricorrente a fondamento delle proprie pretese.In secondo luogo, il ricorso omette di svolgere qualsiasi censura neiconfronti di quella che costituisce invece vera e propria ratio decidendiulteriore esposta nella sentenza della Corte di Salerno, e cioèl’osservazione per cui l’odierna ricorrente aveva prodotto solo in sededi gravame la delibera di Giunta regionale del 1997 di approvazione delPiano di Classifica, nonché lo stesso Piano di Classifica, incorrendo,pertanto, in una ulteriore violazione della preclusione di cui all’art. 345c.p.c. sul piano delle produzioni documentali.Dal che deriva l’applicazione del principio per cui, qualora ladecisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso chenon formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi,(Cass.

Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L,Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.16314 del 18/06/2019).2.2. Considerazioni non dissimili conducono alla declaratoria diinammissibilità del secondo motivo.Il CONSORZIO ricorrente censura la decisione della Corte d’appello,in quanto quest’ultima avrebbe affermato – erroneamente, secondo lostesso ricorrente – che l’atto di appello conteneva la riproduzione delleprevisioni di legge di rilievo in una formulazione diversa da quellavigente, ratione temporis, nell’anno 2000, e cioè nell’anno cui eranoriferiti i contributi azionati con le cartelle di pagamento.Ebbene, in assenza di specifiche indicazioni sul punto nella sentenzaimpugnata - limitandosi quest’ultima ad affermare che le norme dirilievo (senza specificare quali) erano state richiamate nel testo fruttoSez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026di modifiche successive ai fatti di causa – sarebbe stato onere delricorrente, sempre in ossequio al principio di specificità dettato dall’art.366 c.p.c., puntualizzare sia le norme che erano state invocate sin dalgiudizio di primo grado – e non solo nell’atto di appello, come inveceavviene nel ricorso – sia procedere al richiamo del contenuto degli atti,nella parte in cui era stata operata le riproduzione del tenore letteraledelle previsioni.Questa Corte, infatti, ha già da tempo chiarito che il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c.,impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudicedi legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversiae del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed attidel processo, ivi compresa la sentenza stessa, sicché, nell’ipotesi difattispecie interessata da ripetuti interventi legislativi, è necessarioindicare gli elementi indispensabili per individuare la normativaapplicabile ratione temporis (Cass.

Sez. L - Ordinanza n. 31082 del28/12/2017).Le carenze in tal modo constatate non possono che condurre ad ungiudizio di inammissibilità del mezzo, dovendosi osservareulteriormente – e per mera completezza - che la seconda metà delmotivo (per l’esattezza, dalla seconda metà pag.

22) sviluppa una seriedi censure che investono, in realtà, il merito delle argomentazioni delladecisione del Tribunale in sede di prime cure e non la decisione dellaCorte d’appello, cui invece dette argomentazioni sono erroneamente2.3. La violazione dell’art. 366 c.p.c. è all’origine della declaratoriadi inammissibilità anche del terzo ed ultimo motivo.Sez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Il ricorso, infatti, censura la decisione impugnata, in quanto lastessa – in sostanza – avrebbe statuito su un motivo di gravame che ilricorrente nega di avere formulato.Ebbene, al di là di ogni altra considerazione, anche in questo casola contestazioni formulate nel ricorso risultano del tutto apodittiche ecarenti, nella persistente omessa riproduzione dell’atto di appello nelsuo tenore essenziale, non essendo a tal fine sufficiente il rinvio alleconsiderazioni – peraltro comunque non pertinenti – svolte neiprecedenti motivi di gravame.Vale, poi, osservare, in conclusione, che la Corte territoriale ha, inrealtà, statuito sull’appello - così rispettando l’art. 112 c.p.c. - e chesemmai – in via di mera ipotesi – vi sarebbe stato, da parte della Cortemedesima, un inadeguato inquadramento delle censure che eranostate mosse con l’atto di appello.Inadeguato inquadramento che, tuttavia, nemmeno in ipotesi puòessere ricondotto alla violazione dell’art. 112 c.p.c., alla luce delprincipio per cui il mancato o insufficiente esame delle argomentazionidelle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svoltadal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza chepossa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass.

Sez. 6 - L,Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24155del 13/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1360 del 26/01/2016).3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.Nulla in punto spese essendo rimasti intimati i soggetti evocati dalricorrente.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloSez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.

Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 13 di 13P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

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