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Ordinanza — n. 7061/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy creditor's appeal regarding revocation request standing. The court rules that the heir lacks standing to challenge credit admission. The decision upholds the lower court's rejection of the revocation request. The court emphasizes that bankruptcy proceedings restrict standing to the administrator or creditors. The ruling clarifies that an heir cannot independently challenge credit admission. The decision affirms the procedural limits on bankruptcy litigation. The court rejects the argument that the heir has superior standing. The judgment confirms the lower court's dismissal of the appeal. The outcome reinforces the strict standing requirements in bankruptcy law. The court maintains that only designated parties can file revocation requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7061/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reject the revocation request. Angelo Raffaele Russo, an heir of the bankrupt debtor, argued he had discovered new evidence proving the insolvency of social security credits. The court ruled that the right to file a revocation request belongs exclusively to the bankruptcy administrator or creditors, not the heir. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the new evidence presented.

Regesto Legislator

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Art. 102 legge fallimentare; Art. 99 legge fallimentare: The right to file a request for revocation of credit admission in bankruptcy proceedings is reserved exclusively to the bankruptcy administrator or creditors, excluding heirs or other third parties from standing to challenge the admission of credits.

Parole chiave

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bankruptcy revocation request creditor standing heir litigation capacity insolvency procedure Cassation inadmissibility credit admission challenge bankruptcy administrator role responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 102 legge fallimentare
2335/2020 del Tribunale di Taranto,depositata il 10.12.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del25.2.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.Il Tribunale di Taranto dichiarò inammissibile l’istanza direvocazione ai sensi dell’art. 102 legge fall.
Art. 99 legge fallimentare
ha preso in considerazione tutti i motivi di ricorso neitermini seguenti:«Il primo motivo (violazione dell’art. 99 l.
Art. 380-bis c.p.c.
La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 96 c.p.c.
Art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
13866-14 e molte altre).Il quarto motivo (violazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 380-bis c.p
La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
art. 52 c.p
art. 83 c.p
22835-16 e moltealtre).Il secondo motivo (violazione dell’art. 83 c.p.c.
art. 112 c.p
conriferimento alla procura conferita dagli enti previdenziali) èinammissibile: non è spiegato quale sarebbe l’interesse posto alfondo della censura, a fronte dell’esito della lite.Il terzo motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 132 c.p
13866-14 e molte altre).Il quarto motivo (violazione dell’art. 132 c.p.c.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2373/2021 R.G. proposto daAngelo Raffaele RUSSO, elettivamente domiciliato all’indicatoindirizzo PEC dell’avv. Carmelo Caruso, che lo rappresenta edifende, essendo subentrato all’avv. Antonio Stefano Palazzo- ricorrente -controINPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29,con procura alle liti rilasciata agli avv. Antonino Sgroi, CarlaDaloisio, Emanuele De Rose e Ester Ada Vita Sciplinio- resistente -controINAIL – Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavorononché Fallimento della s.d.f.

Socci Enrico e RussoOsvaldo e del socio Osvaldo RUSSO- intimati -Numero registro generale 2373/2021Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 7061/2026Data pubblicazione 24/03/2026avverso la sentenza n. 2335/2020 del Tribunale di Taranto,depositata il 10.12.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del25.2.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.Il Tribunale di Taranto dichiarò inammissibile l’istanza direvocazione ai sensi dell’art. 102 legge fall. (testo vigenteanteriormente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006),proposta da Angelo Raffaele Russo contro l’ammissione alpassivo del fallimento della s.d.f.

Socci Enrico e Russo Osvaldo(e di quest’ultimo quale socio illimitatamente responsabile) deicrediti insinuati da INPS e INAIL.Angelo Raffaele Russo, erede di Osvaldo Russo, avevaposto a fondamento della domanda l’allegazione di avererecentemente rinvenuto la prova dell’insussistenza dei creditivantati dagli istituti previdenziali.Il Tribunale di Taranto ha motivato la decisione assuntasul rilievo che il fallito – e così, quindi, il suo erede – non èlegittimato a proporre l’istanza di revocazione, che la leggeriserva al curatore o a «qualunque creditore».Contro la sentenza del tribunale Angelo Raffaele Russo hapresentato ricorso per cassazione articolato in sette motivi.Nessuna delle parti intimate ha svolto difese, essendosilimitato l’INPS a depositare una procura alle liti.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, il ricorrente ha depositato istanza per ladecisione del ricorso, nonché memoria illustrativa nel termine dilegge anteriore alla data conseguentemente fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.Numero registro generale 2373/2021Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 7061/2026Data pubblicazione 24/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione tutti i motivi di ricorso neitermini seguenti:«Il primo motivo (violazione dell’art. 99 l. fall. per esserestato il g.d. anche relatore ed estensore della sentenza) èinammissibile: l’incompatibilità del giudice delegato nondetermina una nullità deducibile in sede di impugnazione, inquanto tale incompatibilità – non escludendo la “potestasiudicandi” del predetto giudice, quale magistrato addetto altribunale che dell’impugnazione stessa è il giudice naturale –può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, chela parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancataastensione, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. (v.Cass.

Sez. 1 n. 24718-15, Cass. Sez. 1 n. 22835-16 e moltealtre).Il secondo motivo (violazione dell’art. 83 c.p.c. conriferimento alla procura conferita dagli enti previdenziali) èinammissibile: non è spiegato quale sarebbe l’interesse posto alfondo della censura, a fronte dell’esito della lite.Il terzo motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c. per difettodi comprensione della causa petendi) è inammissibile:l’impugnata sentenza ha pronunciato sul bene della vitarichiesto, ed è costante insegnamento di questa Corte che laviolazione dell’art. 112 è configurabile ove il giudice omettacompletamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anchesolo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunqueindispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domandaNumero registro generale 2373/2021Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 7061/2026Data pubblicazione 24/03/2026o sull’eccezione sottoposta al suo esame (ex aliis Cass.

Sez. 5n. 27551-24, Cass. Sez. L n. 13866-14 e molte altre).Il quarto motivo (violazione dell’art. 132 c.p.c. e omessoesame di fatto decisivo) è inammissibile: la motivazione dellasentenza esiste ed è perfettamente comprensibile nel passaggiofocale inerente al difetto di legittimazione dell’istante; l’omessoesame di fatto decisivo è dedotto genericamente a frontedell’onere di specificità discendente da Cass. Sez. U n. 8053-14.Il quinto motivo (violazione degli artt. 132 c.p.c. e 43 l.fall. sotto il profilo della rilevanza dell’inerzia degli organifallimentari ai fini della legittimazione residuale dell’istanzaquale erede del fallito) è inammissibile: (a) innanzi tutto, inprospettiva di autosufficienza, non risulta se come e quando siastata dedotta l’inerzia come base della legittimazione; (b) inogni caso la sentenza appare conformata a un principioconsolidato in tema di procedure concorsuali (art. 360-bisc.p.c.); difatti non sussiste la legittimazione del fallito adimpugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sededi formazione dello stato passivo non solo perché essi hannoefficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quantodisposto dall’art. 43 l. fall., che sancisce la legittimazioneesclusiva del creditore per i rapporti patrimoniali del fallitocompresi nel fallimento e, soprattutto, per l’espressa previsionedi cui all’art. 98 l. fall., a tenore del quale il decreto con cui ilgiudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile didenunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ividisciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i qualinon figura il fallito (v.

Cass. Sez. 1 n. 1197-20, Cass. Sez. 6-1n. 7407-13).Numero registro generale 2373/2021Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 7061/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il sesto motivo (violazione degli artt. 393 c.p.c., 1227 e1175 c.c., 98 l. fall., 1342 c.p.c.) è inammissibile: non siapprezza l’aderenza alla ratio decidendi unicamente incentratasul difetto di legittimazione.Il settimo motivo (violazione degli artt. 10-24, 111 cost.,1 e seg. della Cedu, 43 l. fall.) è assorbito dalla considerazionesvolta a presidio del quinto motivo; la questione dicostituzionalità che si chiede di sollevare in subordine èmanifestamente infondata, essendo rimesso alla discrezionalitàdel legislatore lo stabilire chi siano, nell’ambito delle procedureconcorsuali, i soggetti legittimati a far valere asseriti vizidell’ammissione di crediti al concorso».2.

Con queste dettagliate e condivisibili argomentazioni insostanza la memoria illustrativa depositata dal ricorrente non siconfronta, in particolare sotto il profilo della loro aderenza agliindirizzi giurisprudenziali consolidati.Il ricorrente si limita a ribadire i concetti già espressi nelil ricorso, oltre a riconoscere – con riferimento ai motivi quintoe sesto – che le questioni poste attengono all’accertamento delfatto, che è estraneo al giudizio di legittimità.Con riferimento al quarto e al settimo motivo, si deveaggiungere che la ratio decidendi adottata dal Tribunale diTaranto non ha nulla a che fare con la qualità di erede del fallitoin capo al ricorrente, né con la negazione della prova di talequalità: infatti, dalla affermazione del difetto di legittimazionedel fallito a proporre l’istanza per revocazione discende il difettodi legittimazione anche dal suo avente causa, senza necessitàdi attribuire all’erede una posizione diversa e deteriore rispettoa quella del de cuius, né di negare la qualità di erede.Numero registro generale 2373/2021Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 7061/2026Data pubblicazione 24/03/20263.

Dichiarato inammissibile il ricorso, non si dà luogo aprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendosvolto difese le parti intimate.4. Per il combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 3,e 96, comma 4, c.p.c., il ricorrente viene condannato alpagamento della somma di € 2.500 in favore della cassa delleammende.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per ciascun ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 2373/2021Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 7061/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEcomposta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Oggetto:AccertamentoANDREA ZULIANI Consigliere Rel. passivo –PAOLA VELLA Consigliere ImpugnazionerevocatoriaGIUSEPPE DONGIACOMO ConsigliereUd. 25/2/2026 CCROBERTO AMATORE Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2373/2021 R.G. proposto daAngelo Raffaele RUSSO, elettivamente domiciliato all’indicatoindirizzo PEC dell’avv. Carmelo Caruso, che lo rappresenta edifende, essendo subentrato all’avv. Antonio Stefano Palazzo- ricorrente -controINPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29,con procura alle liti rilasciata agli avv.

Antonino Sgroi, CarlaDaloisio, Emanuele De Rose e Ester Ada Vita Sciplinio- resistente -controINAIL – Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavorononché Fallimento della s.d.f. Socci Enrico e RussoOsvaldo e del socio Osvaldo RUSSO- intimati -Numero registro generale 2373/2021Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 7061/2026Data pubblicazione 24/03/2026avverso la sentenza n. 2335/2020 del Tribunale di Taranto,depositata il 10.12.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del25.2.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.Il Tribunale di Taranto dichiarò inammissibile l’istanza direvocazione ai sensi dell’art. 102 legge fall. (testo vigenteanteriormente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006),proposta da Angelo Raffaele Russo contro l’ammissione alpassivo del fallimento della s.d.f.

Socci Enrico e Russo Osvaldo(e di quest’ultimo quale socio illimitatamente responsabile) deicrediti insinuati da INPS e INAIL.Angelo Raffaele Russo, erede di Osvaldo Russo, avevaposto a fondamento della domanda l’allegazione di avererecentemente rinvenuto la prova dell’insussistenza dei creditivantati dagli istituti previdenziali.Il Tribunale di Taranto ha motivato la decisione assuntasul rilievo che il fallito – e così, quindi, il suo erede – non èlegittimato a proporre l’istanza di revocazione, che la leggeriserva al curatore o a «qualunque creditore».Contro la sentenza del tribunale Angelo Raffaele Russo hapresentato ricorso per cassazione articolato in sette motivi.Nessuna delle parti intimate ha svolto difese, essendosilimitato l’INPS a depositare una procura alle liti.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, il ricorrente ha depositato istanza per ladecisione del ricorso, nonché memoria illustrativa nel termine dilegge anteriore alla data conseguentemente fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.Numero registro generale 2373/2021Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 7061/2026Data pubblicazione 24/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione tutti i motivi di ricorso neitermini seguenti:«Il primo motivo (violazione dell’art. 99 l. fall. per esserestato il g.d. anche relatore ed estensore della sentenza) èinammissibile: l’incompatibilità del giudice delegato nondetermina una nullità deducibile in sede di impugnazione, inquanto tale incompatibilità – non escludendo la “potestasiudicandi” del predetto giudice, quale magistrato addetto altribunale che dell’impugnazione stessa è il giudice naturale –può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, chela parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancataastensione, nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. (v.Cass.

Sez. 1 n. 24718-15, Cass. Sez. 1 n. 22835-16 e moltealtre).Il secondo motivo (violazione dell’art. 83 c.p.c. conriferimento alla procura conferita dagli enti previdenziali) èinammissibile: non è spiegato quale sarebbe l’interesse posto alfondo della censura, a fronte dell’esito della lite.Il terzo motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c. per difettodi comprensione della causa petendi) è inammissibile:l’impugnata sentenza ha pronunciato sul bene della vitarichiesto, ed è costante insegnamento di questa Corte che laviolazione dell’art. 112 è configurabile ove il giudice omettacompletamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anchesolo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunqueindispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domandaNumero registro generale 2373/2021Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 7061/2026Data pubblicazione 24/03/2026o sull’eccezione sottoposta al suo esame (ex aliis Cass.

Sez. 5n. 27551-24, Cass. Sez. L n. 13866-14 e molte altre).Il quarto motivo (violazione dell’art. 132 c.p.c. e omessoesame di fatto decisivo) è inammissibile: la motivazione dellasentenza esiste ed è perfettamente comprensibile nel passaggiofocale inerente al difetto di legittimazione dell’istante; l’omessoesame di fatto decisivo è dedotto genericamente a frontedell’onere di specificità discendente da Cass. Sez. U n. 8053-14.Il quinto motivo (violazione degli artt. 132 c.p.c. e 43 l.fall. sotto il profilo della rilevanza dell’inerzia degli organifallimentari ai fini della legittimazione residuale dell’istanzaquale erede del fallito) è inammissibile: (a) innanzi tutto, inprospettiva di autosufficienza, non risulta se come e quando siastata dedotta l’inerzia come base della legittimazione; (b) inogni caso la sentenza appare conformata a un principioconsolidato in tema di procedure concorsuali (art. 360-bisc.p.c.); difatti non sussiste la legittimazione del fallito adimpugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sededi formazione dello stato passivo non solo perché essi hannoefficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quantodisposto dall’art. 43 l. fall., che sancisce la legittimazioneesclusiva del creditore per i rapporti patrimoniali del fallitocompresi nel fallimento e, soprattutto, per l’espressa previsionedi cui all’art. 98 l. fall., a tenore del quale il decreto con cui ilgiudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile didenunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ividisciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i qualinon figura il fallito (v.

Cass. Sez. 1 n. 1197-20, Cass. Sez. 6-1n. 7407-13).Numero registro generale 2373/2021Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 7061/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il sesto motivo (violazione degli artt. 393 c.p.c., 1227 e1175 c.c., 98 l. fall., 1342 c.p.c.) è inammissibile: non siapprezza l’aderenza alla ratio decidendi unicamente incentratasul difetto di legittimazione.Il settimo motivo (violazione degli artt. 10-24, 111 cost.,1 e seg. della Cedu, 43 l. fall.) è assorbito dalla considerazionesvolta a presidio del quinto motivo; la questione dicostituzionalità che si chiede di sollevare in subordine èmanifestamente infondata, essendo rimesso alla discrezionalitàdel legislatore lo stabilire chi siano, nell’ambito delle procedureconcorsuali, i soggetti legittimati a far valere asseriti vizidell’ammissione di crediti al concorso».2.

Con queste dettagliate e condivisibili argomentazioni insostanza la memoria illustrativa depositata dal ricorrente non siconfronta, in particolare sotto il profilo della loro aderenza agliindirizzi giurisprudenziali consolidati.Il ricorrente si limita a ribadire i concetti già espressi nelil ricorso, oltre a riconoscere – con riferimento ai motivi quintoe sesto – che le questioni poste attengono all’accertamento delfatto, che è estraneo al giudizio di legittimità.Con riferimento al quarto e al settimo motivo, si deveaggiungere che la ratio decidendi adottata dal Tribunale diTaranto non ha nulla a che fare con la qualità di erede del fallitoin capo al ricorrente, né con la negazione della prova di talequalità: infatti, dalla affermazione del difetto di legittimazionedel fallito a proporre l’istanza per revocazione discende il difettodi legittimazione anche dal suo avente causa, senza necessitàdi attribuire all’erede una posizione diversa e deteriore rispettoa quella del de cuius, né di negare la qualità di erede.Numero registro generale 2373/2021Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 7061/2026Data pubblicazione 24/03/20263.

Dichiarato inammissibile il ricorso, non si dà luogo aprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendosvolto difese le parti intimate.4. Per il combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 3,e 96, comma 4, c.p.c., il ricorrente viene condannato alpagamento della somma di € 2.500 in favore della cassa delleammende.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per ciascun ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del25.2.2026.Il PresidenteP.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del25.2.2026.Il Presidente