Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to challenge the core finding of actual service of mandate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Bosco's appeal inadmissible because he failed to challenge the fundamental finding that his professional mandate was not actually performed. While the lower court rejected his claim due to lack of proof regarding the date of the engagement letter and the absence of evidence for the services rendered, the Supreme Court ruled that this core reasoning was not properly contested. Consequently, the appeal was dismissed as it did not address the decisive facts establishing the bankruptcy proceedings' timeline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 2721, 2724 c.c.: An appeal is inadmissible if the applicant fails to challenge the ratio decidendi regarding the lack of proof of actual service of the mandate, as this finding is decisive for the admissibility of the claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10661/2019 R.G. proposto da:BOSCO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Canfora-ricorrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Barbarino-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Gela n. 1088/2019 depositato il21/02/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere Paola Vella.1. — Giuseppe Bosco, dottore commercialista, ha chiesto condomanda tardiva l’ammissione allo stato passivo del FallimentoSO.GRE.SAL. Costruzioni s.r.l., in prededuzione, del credito di € 25.000,00vantato a titolo di compenso per l’attività professionale svolta in forzaNumero registro generale 10661/2019Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 7052/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’incarico, asseritamente conferitogli con contratto del 21.1.2013, dieffettuare l’analisi della situazione economica, finanziaria e patrimonialedella società in vista della presentazione della domanda di concordatopreventivo, che era stato poi ammesso dal Tribunale di Gela ma, inassenza di approvazione della maggioranza dei creditori, si era evoluto infallimento, su ricorso del P.M.1.1.
— Il Giudice delegato ha negato l’ammissione del credito permancanza di data certa della lettera d’incarico e il Tribunale di Gela harigettato l’opposizione proposta dal creditore ex art. 98 l.fall., ritenendoche l’opponente non avesse fornito prova effettiva dell’attivitàconcretamente espletata, oltre a non aver provato la data certa dellalettera di incarico sul quale si fondava il proprio credito, stante l’inidoneitàdella documentazione a tal fine prodotta e la non ammissibilità della provatestimoniale articolata, ai sensi degli artt. 2721 e 2724 c.c.2.
— Giuseppe Bosco propone ricorso per cassazione affidato a tremotivi, cui il Fallimento intimato resiste con controricorso, illustrato damemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denuncia la «violazione dell’art. 2704c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere il Tribunaleritenuto la documentazione prodotta dal ricorrente inopponibile alfallimento per difetto di data certa anteriore allo stesso, non attribuendorilevanza, alla stregua dell'art 2704 comma 1 ultimo inciso, all'esistenza difatti idonei a stabilire in modo egualmente certo l'anteriorità dellaformazione della scrittura privata della lettera di conferimento dell'incaricoprofessionale al fallimento e decisivi ai fini della richiesta ammissione alpassivo fallimentare (corrispondenza intercorsa, copia relazioneasseveratore, ricorso per concordato preventivo e relativi allegati, cartelleelettroniche di lavoro)».
In altri termini, la documentazione prodotta (e inparticolare la relazione dell’attestatore ove si dava atto dell’assistenza deldott. Arancio) sarebbe idonea a dar ragione della anteriorità al fallimentodella lettera d’incarico e dello svolgimento dell’attività professionale.Numero registro generale 10661/2019Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 7052/2026Data pubblicazione 24/03/20262.2. — Il secondo mezzo censura la violazione degli artt. 2721 e2724 c.c., in quanto il tribunale avrebbe errato a non ammettere la provaper testi, essendo anacronistico il limite di valore di € 2,58 (lire 5000) edovendo il giudice tener conto, ai sensi dell’art. 2721 c.c., della qualitàparti nonché considerare l’esistenza di un principio di prova scritta.2.3.
— Con il terzo motivo si deduce la nullità del decreto perviolazione degli artt. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., 99 comma 11, l.fall. e 111comma 6, Cost. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) per omessamotivazione sulla mancata ammissione della prova per testi.3. — Il ricorso è inammissibile.Risulta dirimente la mancata impugnazione della ratio decidendi relativaalla mancanza di prova dell’effettivo svolgimento dell’incarico, di per séidonea a sorreggere la decisione.Tale rilievo involge pure il profilo della motivazione sulle prove,poiché il giudizio di irrilevanza della prova per testi può emergere – cosìcome nel caso emerge - anche implicitamente dalla ratio decidendi (Cass.6570/2004).4.
— Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna allespese, liquidate in dispositivo.5. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato.Numero registro generale 10661/2019Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 7052/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta da: Oggetto:CREDITOAndrea Zuliani Consigliere PROFESSIONALEPER ASSISTENZAPaola Vella Consigliere Rel.CONCORDATOGiuseppe Dongiacomo Consigliere PREVENTIVO –MANCANZA DIRoberto Amatore ConsiglierePROVAUd.25/02/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10661/2019 R.G. proposto da:BOSCO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Canfora-ricorrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Barbarino-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Gela n. 1088/2019 depositato il21/02/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere Paola Vella.1.
— Giuseppe Bosco, dottore commercialista, ha chiesto condomanda tardiva l’ammissione allo stato passivo del FallimentoSO.GRE.SAL. Costruzioni s.r.l., in prededuzione, del credito di € 25.000,00vantato a titolo di compenso per l’attività professionale svolta in forzaNumero registro generale 10661/2019Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 7052/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’incarico, asseritamente conferitogli con contratto del 21.1.2013, dieffettuare l’analisi della situazione economica, finanziaria e patrimonialedella società in vista della presentazione della domanda di concordatopreventivo, che era stato poi ammesso dal Tribunale di Gela ma, inassenza di approvazione della maggioranza dei creditori, si era evoluto infallimento, su ricorso del P.M.1.1.
— Il Giudice delegato ha negato l’ammissione del credito permancanza di data certa della lettera d’incarico e il Tribunale di Gela harigettato l’opposizione proposta dal creditore ex art. 98 l.fall., ritenendoche l’opponente non avesse fornito prova effettiva dell’attivitàconcretamente espletata, oltre a non aver provato la data certa dellalettera di incarico sul quale si fondava il proprio credito, stante l’inidoneitàdella documentazione a tal fine prodotta e la non ammissibilità della provatestimoniale articolata, ai sensi degli artt. 2721 e 2724 c.c.2.
— Giuseppe Bosco propone ricorso per cassazione affidato a tremotivi, cui il Fallimento intimato resiste con controricorso, illustrato damemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denuncia la «violazione dell’art. 2704c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere il Tribunaleritenuto la documentazione prodotta dal ricorrente inopponibile alfallimento per difetto di data certa anteriore allo stesso, non attribuendorilevanza, alla stregua dell'art 2704 comma 1 ultimo inciso, all'esistenza difatti idonei a stabilire in modo egualmente certo l'anteriorità dellaformazione della scrittura privata della lettera di conferimento dell'incaricoprofessionale al fallimento e decisivi ai fini della richiesta ammissione alpassivo fallimentare (corrispondenza intercorsa, copia relazioneasseveratore, ricorso per concordato preventivo e relativi allegati, cartelleelettroniche di lavoro)».
In altri termini, la documentazione prodotta (e inparticolare la relazione dell’attestatore ove si dava atto dell’assistenza deldott. Arancio) sarebbe idonea a dar ragione della anteriorità al fallimentodella lettera d’incarico e dello svolgimento dell’attività professionale.Numero registro generale 10661/2019Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 7052/2026Data pubblicazione 24/03/20262.2. — Il secondo mezzo censura la violazione degli artt. 2721 e2724 c.c., in quanto il tribunale avrebbe errato a non ammettere la provaper testi, essendo anacronistico il limite di valore di € 2,58 (lire 5000) edovendo il giudice tener conto, ai sensi dell’art. 2721 c.c., della qualitàparti nonché considerare l’esistenza di un principio di prova scritta.2.3.
— Con il terzo motivo si deduce la nullità del decreto perviolazione degli artt. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., 99 comma 11, l.fall. e 111comma 6, Cost. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) per omessamotivazione sulla mancata ammissione della prova per testi.3. — Il ricorso è inammissibile.Risulta dirimente la mancata impugnazione della ratio decidendi relativaalla mancanza di prova dell’effettivo svolgimento dell’incarico, di per séidonea a sorreggere la decisione.Tale rilievo involge pure il profilo della motivazione sulle prove,poiché il giudizio di irrilevanza della prova per testi può emergere – cosìcome nel caso emerge - anche implicitamente dalla ratio decidendi (Cass.6570/2004).4.
— Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna allespese, liquidate in dispositivo.5. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 10661/2019Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 7052/2026Data pubblicazione 24/03/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 10661/2019Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 7052/2026Data pubblicazione 24/03/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il Presidente