Decreto — n. 6930/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETOsul ricorso iscritto al n. 6370/2025 R.G. proposto da:Industria Trasformazione Dei Rottami Metallici Fratelli Cannone Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Franco Fanuzzi-ricorrente-controCuratela Procedura Liq. Giud. N. 06/2024 Giuseppe Vetrugno Ambiente inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Olga Savarese-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Brindisi nel RG n.2809/2024 depositatoil 10/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 6930/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 6370/2025 R.G. proposto da:Industria Trasformazione Dei Rottami Metallici Fratelli Cannone Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Franco Fanuzzi-ricorrente-controCuratela Procedura Liq. Giud. N. 06/2024 Giuseppe Vetrugno Ambiente inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Olga Savarese-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Brindisi nel RG n.2809/2024 depositatoil 10/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 6370/2025 R.G. proposto da:Industria Trasformazione Dei Rottami Metallici Fratelli Cannone Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Franco Fanuzzi-ricorrente-controCuratela Procedura Liq. Giud. N. 06/2024 Giuseppe Vetrugno Ambiente inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Olga Savarese-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Brindisi nel RG n.2809/2024 depositatoil 10/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 6370/2025Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 6930/2026Data pubblicazione 23/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 6370/2025Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 6930/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidenteha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 6370/2025 R.G. proposto da:Industria Trasformazione Dei Rottami Metallici Fratelli Cannone Srl inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Franco Fanuzzi-ricorrente-controCuratela Procedura Liq.
Giud. N. 06/2024 Giuseppe Vetrugno Ambiente inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Olga Savarese-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Brindisi nel RG n.2809/2024 depositatoil 10/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 6370/2025Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 6930/2026Data pubblicazione 23/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 12/03/2026MASSIMO FERROPDFinvalido *P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 12/03/2026MASSIMO FERROPDFinvalido *