Decreto — n. 6923/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETOsul ricorso iscritto al n. 10682/2025 R.G. proposto da:Gika Productions S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Marotta unitamenteall’avvocato Luigi Amerigo Bottai-ricorrente-controDapporto Massimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Ojetti-controricorrente-nonché controLiquidazione Giudiziale N.265/2025 Gika Productions S.r.l.-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2162/2025 depositatail 04/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 6923/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 10682/2025 R.G. proposto da:Gika Productions S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Marotta unitamenteall’avvocato Luigi Amerigo Bottai-ricorrente-controDapporto Massimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Ojetti-controricorrente-nonché controLiquidazione Giudiziale N.265/2025 Gika Productions S.r.l.-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2162/2025 depositatail 04/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 10682/2025 R.G. proposto da:Gika Productions S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Marotta unitamenteall’avvocato Luigi Amerigo Bottai-ricorrente-controDapporto Massimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Ojetti-controricorrente-nonché controLiquidazione Giudiziale N.265/2025 Gika Productions S.r.l.-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2162/2025 depositatail 04/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 10682/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 6923/2026Data pubblicazione 23/03/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 10682/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 6923/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidenteha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 10682/2025 R.G. proposto da:Gika Productions S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Marotta unitamenteall’avvocato Luigi Amerigo Bottai-ricorrente-controDapporto Massimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Ojetti-controricorrente-nonché controLiquidazione Giudiziale N.265/2025 Gika Productions S.r.l.-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2162/2025 depositatail 04/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 10682/2025Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 6923/2026Data pubblicazione 23/03/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/03/2026MASSIMO FERROP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/03/2026MASSIMO FERRO