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Decreto — n. 6918/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6918/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6918/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 7893/2025 R.G. proposto da:Baiocchi Danilo, Eurodomus Srl In Liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato FedericoGori-ricorrente-controBrunetti Srl In Liquidazione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Biasi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.371/2025depositata il 04/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 6918/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 7893/2025 R.G. proposto da:Baiocchi Danilo, Eurodomus Srl In Liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato FedericoGori-ricorrente-controBrunetti Srl In Liquidazione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Biasi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.371/2025depositata il 04/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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procedura accelerata domanda d'esecuzione credito contestato risoluzione delle controversie rinvio del dibattimento opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 7893/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 6918/2026Data pubblicazione 23/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 7893/2025 R.G. proposto da:Baiocchi Danilo, Eurodomus Srl In Liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato FedericoGori-ricorrente-controBrunetti Srl In Liquidazione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Biasi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.371/2025depositata il 04/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 7893/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 6918/2026Data pubblicazione 23/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 7893/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 6918/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidenteha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 7893/2025 R.G. proposto da:Baiocchi Danilo, Eurodomus Srl In Liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato FedericoGori-ricorrente-controBrunetti Srl In Liquidazione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Biasi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.371/2025depositata il 04/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 7893/2025Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 6918/2026Data pubblicazione 23/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/03/2026MASSIMO FERROP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/03/2026MASSIMO FERRO