Cassation court allows tax agency appeal, declaring tax court lack of jurisdiction over grant disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the second-instance tax court's dismissal of its claim. The plaintiff argued that tax courts lacked jurisdiction over disputes regarding the refundable contribution, citing a Supreme Court precedent. The court rejected this, ruling that the specific tax law provision grants tax courts exclusive jurisdiction over such matters, making the defect of jurisdiction non-removable by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.lgs. n. 546/1992; Art. 161 c.p.c.: The defect of jurisdiction of the tax judge is removable ex officio in every stage of the proceedings, contrary to the implicit res judicata rule applicable to ordinary and administrative judges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18376/2024 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, domiciliatain Roma, via dei Portoghesi n. 1 2 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato , che la rappresenta e difendeope legis -ricorrente - contro -intimata - avverso la sentenza n. 430 /20 2 4 de l la Corte d i Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna , depositata i l 7.5.2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.12.2025dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Polisportiva Garden S.s.d.
S.r.l. impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale (così allora denominata) di Rimini la comunicazione di scarto dell’istanza per il riconoscimento delcontributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, commi da 16 a 27, del d.l. n. 73 del 2021 (co nvertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021 ) e i l successivo provvedimento di diniego di autotutela opposto d all’ A genzia delle Entrateall’istanza della società. La Corte di Giustizia tributaria di primo grado accolse l’impugnazione del diniego di autotutela (avendo rilevato la tardività dell’impugnazione della comunicazione di scarto ) , ordinando all’Agenzia di procedereall’erogazione del contributo.
Impugnata la sentenza di primo grado davanti alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, quest’ultima respinse il gravame, dichiarando anche di accogliere l’appello incidentale della società, salvo poi pronunciare un dispositivo di semplice conferma della sentenza impugnata. Contro la sentenza della corte di secondo grado l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Polisportiva Garden s.s.d. S.r.l. è rimasta intimata. Il ricorso è trattato in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia « v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 d.l.n. 73/21, dell’art. 25 d.l. n. 34/2020 edegli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.». La ricorrente contesta la giurisdizione del giudice tributario, invocando il seguente principio di diritto,sancito dalle Sezioni unite: «In tema di contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, il comma dodicesimo di tale disposizione, nella parte in cui prevede, all’ultimo periodo, che per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 546 del 1992, non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego del contributo adottato dall’Agenzia delle entrate (c.d. scarto telematico)» (Cass.
S.u. n. 34851/2023). L’Agenzia delle Entrate rileva, altresì, chele Sezioni unite non hanno mancato di sottolineare che «A tale conclusione dovrebbe peraltro pervenirsi anche con riferimento ad altre disposizioni, successive all’art. 25 del d.l. n. 34 del 2020, che hanno previsto l’erogazione di analoghi contributi a fondo perduto», tra le quali dovrebbe annoverarsi la disposizione di cui intende avvalersila società attuale intimata.
2. Il motivoèfondato e questa sezione semplice è abilitata ad accoglierlo, proprio perché «sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite » (art. 374 c.p.c.), con la sentenza citata dalla ricorrente.
3. Non è di ostacolo all’accoglimentodel primo motivo la circostanza che il difetto di giurisdizione sia stato eccepito soltanto con il ricorso per cassazione, non essendo statorilevato in precedenza dai giudici tributari. Infatti, l’art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992dispone che «Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo» e la recentesentenza n. 24172/2025 delle Sezioni unite, occupandosi funditus del giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali di rito, ha pronunciato il seguente principio di diritto:
«qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame exart. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio.
A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata».
Ebbene, il difetto di giurisdizione del giudice tributarioè rilevabile in ogni stato e grado del giudizio «in base ad espressa previsione legale», ovverosia in base al citato art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, che pone una regola diversa da quelle che riguardano il rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario (art. 37 c.p.c., novellato dall’art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2022) e del giudice amministrativo (art. 9 del d.lgs. n. 104 del 2010: cd. codice del processo amministrativo). Il dichiarato ossequio diSezioni unite n. 24172/2025 per la sceltadiscrezionale del legislatore di indicare espressamente le questioni processuali che sono rilevabili , anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo(e dunque sottratte al giudicato implicito) supera la precedente giurisprudenza (Cass.
S.u. n. 24883/2008e altre conformi successive) che invece ammetteva il giudicato implicito sulla giurisdizione, nonostante all’epoca il testo dell’art. 37 c.p.c. fosse del tutto analogo a quello dell’attuale art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992.Con il risultato che, in base alle differenziate discipline attualmente vigenti, il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, mentre lo stesso non vale peril difetto di giurisdizione del giudice ordinario (e del giudice amministrativo).
4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento di tutti gli altri motivi , dovendosi cassare la sentenza impugnata e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, il quale provvederà a un nuovo esame dell’intera controversia e dovrà decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario avanti al quale rimet