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Ordinanza — n. 6857/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal norms cited and failure to distinguish from lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6857/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the legal costs. The appellant argued that the administrative band's deadline for invoice submission did not require invoices to be issued by the project's start date, citing a 90-day reporting window. The court rejected this because the appeal failed to cite specific violated legal norms, did not contrast its arguments with the lower court's reasoning, and merely reiterated first-instance points without specifying the legal criteria for interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to indicate the violated legal norms, does not contrast with the lower court's reasoning, and merely reiterates arguments without specifying the legal criteria for interpretation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal norms administrative band interpretation invoice submission deadline cassation procedure rules contributi sociali arretrati fatture impagate dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, Laborotticadi Maienza Claudio deduce, con implicito riferimento all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, Laborotticadi Maienza Claudio deduce, con implicito riferimento all’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. I, ord. 25 agosto 2025, n. 23835
Cass., sez. I, ord. 21 marzo 2025, n. 7575
23835 ; Cass., sez. I, ord. 21 marzo 2025, n. 7575; Cass., sez.
Cass., sez. lav., ord. 3 novembre 2021, n. 31422
7575; Cass., sez. lav., ord. 3 novembre 2021, n. 31422).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2084/2023 R.G.proposto LABOROTTICA DI MAIENZA CLAUDIO ( P.I. 01295680084 ), corrente in Imperia, in persona del titolare Claudio Maienza (C.F. MNZCLD72B13H501G), rappresentato e difeso dall'avv.Francesca Saglietto - RICORRENTE contro FI.L.S.E. -FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO S.P.A. (P.I. 00616030102), con sede a Genova, in persona del pr esidente e legale rappresentante pro-tempore, prof. a vv. Lorenzo Cuocolo in , rappresentat a e difesadall'avv. Mauro Ferrando unitamente all’avv .

Riccardo Maoli -CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1099/2022 depositata il 24ottobre 2022 nel proc. n. 124/2019 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal Consigliere Antonio Costanzo, esaminati e richiamati gli atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Claudio Maienza, titolare dell’impresa individuale Laborottica corrente in Imperia, ricorre contro la sentenza 24 ottobre 2022 n. 1099 con cui la Corte d’appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittimo il provvedimento prot. n. 4040, comunicato da FI.L.S.E.– Finanziaria ligure per lo sviluppo economico s.p.a. (in breve, FI.L.S.E.) con raccomandata ricevuta il 29 gennaio 2016, di conferma della revoca del contributo agevolato a fondo perduto di euro 18.061,80, a fronte di un investimento complessivo da realizzare di euro 60.206,00.

2. Il contributo era stato concesso a Laborottica in base alla legge della Regione Liguria 11 marzo 2008, n. 3 con decisione 1° aprile 2014 n. 273 di FI.L.S.E., comunicata al beneficiario il 4 aprile 2014. La revoca, per i motivi già enunciati nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca totale 30 luglio 2015 prot. n. 3699, era stata disposta in ragione della «mancata rendicontazione di un investimento ritenuto ammissibile pari ad almeno il 60% dell’investimento ammesso ad agevolazione» e del «mancato rispetto degli adempimenti disposti dal punto 14 “Obblighi dei beneficiari” del bando, paragrafo III)», secondo cui «L’investimento rendicontato a FI.L.S.E. S.p.A non deve essere inferiore ad € 20.000,00 ammissibili».

A fondamento della revoca vi era il rilievo di FI.L.S.E. secondo cui, a seguito della presentazione della rendicontazione finale di spesa e delle verifiche operate, l’investimento era risultato «realizzato» e ammissibile solo per l’importo di euro 17.206,00, poiché quattro fatture, e tra queste la fattura 17 giugno 2015 n. 9 rilasciata dalla dittaGervasio Luciano per un imponibile di euro 8.800,00, erano state emesse nel mese di giugno 2015 e dunque dopo il 4 aprile 2015, data in cui era spirato il termine previsto al paragrafo I del punto 14 del bando che, in tema di «obblighi dei beneficiari», così dispone:«I) l'iniziativa assistita con le agevolazioni regionali deve essere conforme al progetto dichiarato ammissibile e realizzata entro il termine di 12 mesi, decorrente dalla data di ricevimento della determinazione di concessione del contributo» (doc.

C allegato all’atto di citazione di primo grado). Da qui la revoca totale dell’agevolazione, come previsto dal punto 19, par. I, lett.

a) del bando.

3. Laborottica aveva agito in giudizio per ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di cui al contributo inizialmente concesso. Con sentenza 15 ottobre 2018, n. 2663, il Tribunale di Genova, disattesa l’istanza di ammissione di prova testimoniale formulata dalla sola attrice, aveva accolto la domanda di Laborottica, ritenendo che, anche alla luce dell’art. 6, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, mentre le cessioni di beni mobili per euro 40.596,98 (relative a tre delle fatture sopra richiamate, esclusa quella emessa da Gervasio Luciano) si presumono realizzate al momento della consegna o della spedizione con contestuale emissione della fattura e dunque erano tutte successive al 4 aprile 2015, le opere edili di cui alla fattura 17 giugno 2015 n. 9 della dittaGervasio Luciano (“lavori di rimozione del cartongesso e ampliamento del cartongesso … tinteggiatura e rivestimento pareti con stucco setoso …”), opere rientranti nella nozione di prestazione di servizi, ben potevano essere state realizzate entro il 4 aprile 2015 e poi contabilizzate e pagate a giugno 2015, sì cheil provvedimento di revoca del contributo era infondato, «poiché il ban do non precisa quale debba essere la data di effettivo pagamento, limitandosi a determinare il termine di novanta giorni per il deposito della fattura e della dichiarazione di saldo» (punto 14, par.

II). In altri termini, secondo il Tribunale di Genova nel caso di interventi di carattereedilizio e dunque di esecuzione di opere, a differenza che nel caso di acquisto di beni, «l’iniziativa assistita con le agevolazioni regionali» si intende «realizzata» (punto 14, paragrafo I) al termine finale di esecuzione delle opere e non a quello, successivo, di emissione della fattura o di pagamento. Da qui la condanna di FI.L.S.E. a pagare a Laborottica la somma di euro 18.061,80, oltre accessori. Come si legge nella sentenza ora impugnata, quel pagamento è avvenuto il 15 novembre 2018. 4.La sentenza di primo grado è stata riformata.

La Corte d’appello di Genova, rilevato fra l’altro che la fattura 17 giugno 2015 n. 9 della ditta Gervasio Luciano era redatta con oggetto generico, senza indicare i termini temporali di inizio, svolgimento e consegna dei lavori fatturati, dati questi non altrimenti ricavabili dagli atti prodotti in giudizio ad opera dell’appellata Laborottica, ha affermato che, ai sensi del punto 14, par. I del bando, «per “realizzazione” dell’intera prestazione si intende la fornitura, il relativo pagamento e l’emissione della fattura quietanzata; il tutto da completarsi entro il predetto termine annuale.

Gli ulteriori novanta giorni concessi dall’art. 14 par. II […], secondo il contenuto letterale della clausola, sono concessi al beneficiario per predisporre e consegnare all’Ente la copia conforme della documentazione fiscale per dimostrare l’entità delle spese pagate, ai fini dell’erogazione dell’intero importo del contributo. Il bando non contiene alcuna distinzione tra fornituradi servizi e acquisto di beni, prevedendo soltanto che il beneficiario sia tenuto a produrre le copie conformi agli originali di tutte le fatture dei fornitori, munite di attestazione della regolarità fiscale, delle medesime».

Accolto così il primo motivodi impugnazione formulato da FI.L.S.E., la Corte d’appello di Genova ha adottato le conseguenti statuizioni, anche restitutorie, condannando Laborottica a restituire a FI.LS.E. quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal 15 novembre 2018 al saldo, oltre alle spese legali dei due gradi di giudizio. 5.Il ricorso di Laborottica contro la decisione della Corte genovese si articola in un solo motivo. 6.Resiste FI.L.S.E. con controricorso. 7.Le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, Laborotticadi Maienza Claudio deduce, con implicito riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «violazione ed errata applicazione dell'art. 14 del bando ai sensi della legge regionale 3/2008». Il punto 14 del bando richiamato dalla ricorrente, prevede, in tema di «obblighi dei beneficiari» (doc. C allegato all’atto di citazione di primo grado), che: «I) l'iniziativa assistita con le agevolazioni regionali deve essereconforme al progetto dichiarato ammissibile e realizzata entro il termine di 12 mesi, decorrente dalla data di ricevimento della determinazione di concessione del contributo.

II) Il beneficiario per ottenere l'erogazione delle agevolazioni dovrà produrre a FI.L.S.E. S.p.A. la seguente documentazione entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data di scadenza per l’ultimazione dell’intervento. III) L’investimento rendicontato a FI.LS.E. S.p.A. non deve essere inferiore ad € 20.000,00 ammissibili (€ 15.000,00 per gli ambulanti). […]». Il punto 14 del bando è richiamato dal punto 15 in tema di «erogazione dei contributi», a mente del quale il contributo a fondo perduto, calcolato sulla spesa ammessa, è erogato in unica soluzione «ad ultimazione dell’investimento dopo la produzione della documentazione indicata al punto 14 e concernente le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi ai benefici del presente provvedimento».

Il punto 14, par. II, lett. a), primo trattino, dispone che, per ottenere l’erogazione delle agevolazioni e dunque dei contributi, il beneficiario deve produrre, oltre ai documenti fiscali, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente: «-L’attestazione che le fotocopie delle fatture sono conformi agli originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolati e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell’intervento finanziario».

2. A definire il quadro normativo rilevante nel caso di specie concorre in primo luogo la legge della Regione Liguria 11 marzo 2008, n. 3, recante «Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali», le cui finalità sono enunciate all’art.

1. Agli artt. 3-5della legge, collocati nel titolo II, «Incentivi per il miglioramento della rete distributiva», si collegano, fra gli altri, il punto 3 e il punto 11, par. XVIII) del bando qui in esame. L’art. 3, l. regionale 11 marzo 2008, n. 3, sotto la rubrica «Ambito e modalità d’intervento» così dispone: «1. Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza della rete distributiva, sono concessi contributi alle piccole imprese commerciali che effettuano investimenti diretti alla qualificazione, alla specializzazione, alla trasformazione delle loro attività.

2. I contributi sono finalizzati ad acquisti di beni strumentali funzionali all’esercizio dell’impresa e ad interventi sulle strutture edilizie delle unità locali in cui la medesima opera». Il bando è «provvedimento attuativo» (punto 11, par. XVIII)) della l. regionale 11 marzo 2008, n. 3.

3. I giudici di merito hanno dato interpretazioni diverse alla formula «l'iniziativa assistita con le agevolazioni regionali deve essere […] realizzata entro il termine di 12 mesi, decorrente dalla data di ricevimento della determinazione di concessione del contributo» di cui al punto 14, par. I del bando. E’ dunque controverso il significato da attribuire alla formula realizzazione dell’iniziativa assistita con le agevolazioni regionali (punto 14, I) equivalente a «realizzazione dell’intervento finanziario» (punto 14, par. II, lett. a), primo trattino) o a «realizzazione degli interventi ammessi ai benefici» previsti dal bando (punto 15).

4. Sostiene parte ricorrente che l’interpretazione accolta dalla Corte d’appello, secondo cui l’iniziativa assistita con le agevolazioni è tempestivamente realizzata quando entro il termine di dodici mesi dalla concessione del contributo intervengono altresì il pagamento e l’emissione della fattura quietanzata, è errata «poiché, in nessuna parte e/o punto e/o paragrafo del bando si fa coincidere la realizzazione dell'iniziativa assistita dalle agevolazioni regionali alla data di emissioni delle fatture». Al contrario, ad avviso della ricorrente nel caso di specie il termine annuale, scaduto il 4 aprile 2015, «è stato rispettato poiché i lavori all'interno dei locali di parte ricorrente sono stati tutti eseguiti e terminati nel periodo tra il 23 marzo 2015 ed il 1 Aprile 2015 e ciò si può desumere dalla dichiarazione di fine investimento, rilasciata dal medesimolegale rappresentante di parte ricorrente, nella quale si precisa che il programma di investimenti è stato ultimato in data 1 Aprile 2015.

Questa dichiarazione risulta l'unica indicazione probatoria in quanto le opere eseguite da parte ricorrente non hanno in alcun modo interessato interventi di natura edilizia –con conseguente necessaria presenza e deposito di certificazioni e attestazioni formali e burocratiche ad esempio presso competenti uffici comunali -bensì solo opere interne». Inoltre, prosegue la ricorrente, tutta la documentazione richiesta (le fotocopie delle fatture intestate al beneficiario del contributo) è stata inviata a FI.LS.E. entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di scadenza per la conclusione dell’intervento.

Dunque, sostiene la ricorrente, non era necessario che il pagamento del corrispettivo e l’emissione della fattura avvenissero entro il 4 aprile 2015, poiché «il bando non precisa né quale debba essere la data di effettivo pagamento, né la data esatta di emissione delle relative fatture limitandosi a determinare il termine di 90 giorni per il deposito delle fatture e delle dichiarazioni di saldo». 5.E’ opportuna una premessa. Laddove, col ricorso per cassazione, si fa questione di interpretazione di un atto amministrativo quale il bando per la concessione di un contributo o di un finanziamento, che è atto unilaterale, si applicano, in quanto compatibili, i principi concernenti i presupposti e i limiti per la ricostruzione della volontà delle parti di un contratto quando siano dedotti la violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale o un vizio radicale della motivazione(v., fra le altre e per ulteriori riferimenti , Ca ss., sez.

I, ord. 25 agosto 2025, n. 23835 ; Cass., sez. I, ord. 21 marzo 2025, n. 7575; Cass., sez. lav., ord. 3 novembre 2021, n. 31422). Ciò premesso, così come formulato, il motivo di ricorso è inammissibile perché non indica le norme di diritto che si assumono violate; non si confronta con le ragioni della decisione, né riporta i passaggi motivazionali ritenuti censurabili; si limita a reiterare gli argomenti proposti nei giudizi di merito sin dall’atto di citazione in primo grado; critica l’interpretazione del bando accolta dalla Corte d’appello senza precisare quale criterio ermeneutico legale sarebbe stato (e in che senso) violato , e ci ò al fine di sollecitare una diversa, è più favorevole, interpretazione del bando, preclusa al giudice di legittimità; omette ogni indagine sulle disposizioni di legge rispetto alle quali il bando è provvedimento attuativo: in definitiva manca di specificità.

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

7. Sussistono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del la parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricor