Cassation court dismisses appeal regarding bankruptcy auction offer conditions and procedural access violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Eugenio De Vecchi's appeal against the Venice Tribunal's refusal of a bankruptcy objection. De Vecchi argued that the auction committee improperly accepted a conditional offer and denied access to the proceedings, while the opposing parties contended the decision was legally sound. The court found the appeal inadmissible because the cited grounds did not fully address the tribunal's reasoning and failed to introduce new reasons to alter the established legal orientation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 107 l.fall.; Art. 187 bis disp. att. c.p.c.; Art. 108, comma 2 l.fall.; Art. 90 l.fall.: An appeal is inadmissible if the cited grounds do not fully confront the lower court's reasoning or introduce new reasons to modify the established legal orientation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18480/2020 R.G. proposto da : De Vecchi Eugenio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cerulli Irelli unitamente all’avvocato Marco Amorese -ricorrente- contro Interporto d i Venezia Spa i n l iquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Filippo Maria La Scala -controricorrente- nonché contro De Bei Piero, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Stella Richter unitamente all’avvocato Zeno Forlati -controricorrente- nonché contro Reboni Robertoe Lago Umberto , rappresentati e difesi dall'avvocato Elena Stella Richter unitamente all’avvocato Andrea Zorzi -controricorrenti- nonché contro Concordato della Società Centro Intermodale Adriatico Srl i n l iquidazione, Orlean Invest Holding Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, Rivers Docks Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso il provvedimento del Tribunale di Venezia n. 243/2020 depositato il 27/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal Consigliere Alessandro Farolfi. FATTI DI CAUSA 1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dall’impugnazione del decreto del Tribunale di Venezia del 27/2/2020, dep. il 2/3/2020, con il quale è stato respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto da Centro Intermodale Adriatico s.r.l. (d’ora innanzi, CIA) in liquidazione e concordato preventivo e dal sig. De Vecchi Eugenio. In precedenza, gli stessi avevano depositato in data 16/12/2019 istanza ex artt. 182 e 108 l.fall. di sospensione di una procedura competitiva promossa unitariamente da CIA e Interporto di Venezia, entrambe in concordato, avente ad oggetto partecipazioni societarie per il prezzo base di oltre 28 milioni di euro, che aveva visto l’aggiudicazione il precedente 6/12/2019; detta richiesta di sospensione era stata a sua volta rigettata dal G.D con provvedimento poi reclamato.
2. Avverso la decisione collegiale del Tribunale di Venezia, con ricorso notificato telematicamente ex l. n. 53 del 1994, ha presentato ricorso per cassazione il sig. De Vecchi, sulla scorta di nove motivi.
3. Gli intimati dott. Del Bei, in qualità di commissario giud. del concordato CIA, la società Interporto di Venezia s.p.a. in liquidazione e i liquidatori giudiziali del concordato CIA si sono costituiti con controricorso, con il quale hanno concluso per l’inammissibilità e comunque il rigetto dell’avversa impugnazione. Gli altri intimati non si sono costituiti.
4. E’stata, quindi, fissata udienza camerale per il 13/2/2026, in vista della quale le parti controricorrenti, ad eccetto della società Interporto di Venezia s.p.a., hanno depositato memoria scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso proposto dal sig. De Vecchi si fonda sui nove motivi di censura, di seguito sintetizzati:
1) ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 107 l.f. in quanto la gara, nell’ammettere una offerta condizionata, non ha rispettatoi caratteri della procedura competitiva;
2) ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5 , c.p.c., si è omesso di considerare che l’aggiudicazione è avvenuta in favore di un soggetto privo dei requisiti previsti dal bando;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 26 l.fall. e 737 c.p.c. nonché degli artt. 111 Cost. e 101 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 4 , c.p.c., in relazione alla tempistica di definizione del thema decidendum del reclamo camerale;
4) ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 4 , c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 26 l.fall., 153, comma 2 , c.p.c. , 111 e 24 Cost. in relazione alla mancata disamina dei motivi aggiunti formulati dal reclamante;
5) ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 4 , c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 26 l.fall., 115 c.p.c., 111 e 24 Cost. e 6 CEDU, per illegittima compressione dei diritti di difesa in sede di reclamo; in subordine omesso esame di una simile circostanza ex art. 360, comma 1 , n. 5,c.p.c.;
6) ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 107, comma 5 , l.fall., per aver ritenuto il tribunale inammissibile l’istanza di sospensione presentata dopo l’aggiudicazione;
7) ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 4 , c.p.c. , violazione dell’ art. 112 c.p.c. in r agione de ll’omessa considerazione delle censure dei reclamanti relative al prezzo;
8) ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c., violazione e falsa applicazione degli ar t t. 107 e 108 l.fall. , per omessa valutazione dell’interesse del De Vecchi;
9) ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c. , violazione de ll’art. 91 c.p.c. a causa dell’eccessività della condanna alle spese disposta dal tribunale.
2. Ai fini della decisione del ricorso risulta preliminare la disamina delle eccezioni di carattere pregiudiziale sollevate nei confronti della parte ricorrente. Infondata è, in primo luogo, l’eccezione di tardività del ricorso: al giudizio si applica la sospensione Covid e, come ammesso dalla stessa eccipiente (vds. memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c. dei dott. Reboni e Lago, liquidatori giudiziali di CIA), se si applica – come si deve - il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., questo sarebbe scaduto il 10 luglio 2020, data successiva a quella di notifica del ricorso.
Non trova applicazione invece, come dedotto, un generico termine di trenta g iorni che in materia fallimentare risulta operativo solo ove testualmente previsto in deroga alle disposizioni di carattere più generale del Codice di procedura civile. Costituisce,infatti, orientamento costante di legittimità quello secondo cui il termine breve (di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, c.p.c.) per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso i decreti (a contenuto decisorio) emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, comincia a decorrere, come può evincersi dalla norma contenuta nell’art. 26, comma 3, l.fall. (oltre che dalla sua notificazione ad istanza di parte, anche) dalla comunicazione (integrale) del provvedimento ad opera dalla cancelleria ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. (cfr.
Cass , . Sez . U ., n. 24068/2019; in precedenza, Cass. n. 19941/2017; Cass. n. 21345/2012; da ultimo Cass. n. 15239/2022, in motivazione). Pure infondata è l’eccezione di improcedibilità del ricorso per la mancata produzione del decreto contenente la relata di notificazione, posto che lo stesso è comunque in atti, ma ancor prima perché il ricorso è stato notificato, come si è detto, prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni aumentato della sospensione dei termini dovuta all’emergenza Covid, posto che l’art. 83, comma2, del d.l. 17/3/2020, n. 18 (convertito dalla legge 24/4/2020, n. 27), ha disposto la sospensione per il periodo dal 9/3/2020 al 15/4/2020 (poi prorogato al giorno 11/5/2020 dall’art. 36 del d.l. 8/4/2020, n. 23, convertito dalla legge 5/6/2020, n. 40), del decorso dei termini per “il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili”.
Infatti, il rispetto del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., per orientamento costante, renderebbe comunque superflua la produzione del provvedimento impugnato munito della relata di notificazione, risultando a quel punto l’adempimento – pure altrimenti indispensabile –del tutto superfluo (cfr. Cass. n. 23982/2025).
3. Tanto premesso, l’impugnazione in esame è tuttavia, sotto più profili , inammissibile. 3.1 I motivi sei e sette possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, risultando altresì condizionati da alcuni pregiudiziali rilievi comuni che ne impediscono una valutazione positiva. Va premesso che risulta pacifico come l’istanza di sospensione della procedura di vendita sia stata formulata quando, in data 6/12/2019 , l’aggiudicazione era già avvenuta. Orbene, partendo da tale profilo, occorre ricordare che in tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell’art. 108 l. fall. (anche nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006, qui applicabile ratione temporis), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita ad aggiudicazione avvenuta qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza peraltro che la legge indichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguente determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice” (così Cass. n. 669 / 2017).
Tale disposizione non è stata però ritualmente invocata, in quanto la clausola di cui all’art. 108, co mma 1, secondo periodo,l.fall., qui applicabile in quanto l’istanza di sospensiva è successiva all’aggiudicazione, richiede che il prezzo offerto risulti “notevolmente” inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato, non consentendo la disposizione in esame generiche “sospensioni” cautelative, basate su meri “gravi motivi” o fondate su una asserita maggiore convenienza di altri eventuali tentativi di vendita (peraltro con deduzione neppure basata su concrete proposte di acquisto alternative, dopo che un primo offerente si era ritirato nel corso della procedura di vendita competitiva).
E’pertanto vero che, come da ultimo precisato da Cass. n. 1467/2026, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la sospensione, a norma dell'art.108, comma 1, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene, in quanto in tal caso riveste carattere definitivo e natura decisoria. Ma tale ricorribilità sconta il necessario presupposto che la disposizione sulla sospensione sia stata correttamente invocata, deducendo non una semplice possibilità che , ripetendo la gara , si potrebbe (forse) ottenere un prezzo migliorativo, quanto piuttosto in modo circostanziato la notevole divergenza del prezzo di aggiudicazione (appunto già avvenuta) e quello di mercato.
La norma, in altri termini, una volta che l’aggiudicazione si sia già verificata effettua un bilanciamento dei diversi interessi, fra i quali non può non rilevare anche quello dell’aggiudicatario alla stabilità del risultato della gara, in quanto soggetto che si pone su di un piano diverso dal mero offerente o interessato alla vendita, come, su di un orizzonte normativo più ampio , anche l’art. 187 bis disp. att. c.p.c. rivela. Del resto, si è affermato che di per sé non integra la notevole sproporzione di cui all’art. 108, comma 2, l. fall. neppure “la presentazione di un'offerta in aumento (nella specie, del venti per cento) rispetto al prezzo di aggiudicazione - e prima del decreto di trasferimento … qualora l'inferiorità del prezzo rispetto a quello giusto non sia ricavabile anche da altri elementi” (Cass. n. 1610/2009).
Alla luce di quanto precede appare perciò evidente l’inammissibilità dei suddetti motivi sei e sette in quanto gli stessi , da un lato, non si confrontano pienamente con la motivazione del provvedimento di rigetto del reclamo ex art. 26 l.fall., dall’altro non introducono ragioni tali da modificare ex art. 360 bis c.p.c. l’orientamento che precede, al quale questo collegio intende dare continuità. 3.2 L’inammissibilità dei motivi sei e sette del ricorso priva di interesse gli altri motivi di impugnazione, ad eccezione dell’ultimo, di cui si dirà subito dopo.
Si aggiunga, per completezza, che il tema del diniego di accesso ex art. 90 l.fall., pure adombrato, non è poi sviluppato nel ricorso se non allo scopo di dedurre pretesi vizi endoprocedimentali del reclamo ex art. 26 l.fall. rispetto ai quali, per quanto detto, è venuto meno l’interesse del ricorrente ad una loro disamina effettiva e che comunque resterebbero assorbiti da quanto precede. 3.3Resta da affrontare il motivo nove (in punto di spese), il quale deve ritenersi infondato e privo di sufficiente specificità. Il ricorrente sostiene, infatti, che la condanna ad euro 20.000 di spese – contenuta nel provvedimento ex art. 26 l.fall. impugnato - sarebbe “eccessiva, in quanto non conforme ai parametri sanciti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.”; il tutto senza neppure spiegare, rispetto allo scaglione addotto, se la liquidazione abbia superato i massimi tariffari e/o se necessitasse o meno di apposita motivazione, tenuto conto della consistente rilevanza del valore della gara, il cui prezzo base era fissato – secondo quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente a p. 10 del ricorso –in euro 28.113.927, e tenuto ulteriormente conto della pluralità delle parti coinvolte nel contraddittorio procedimentale.
4. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Interporto di Venezia s.p.a. in liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200# (di cui anticipazioni per Euro 200), oltre a spese generali ed accessori come per legge, nonché al pagamento in favore degli altri due controricorrenti costituiti delle spese di lite, che liquida per ciascuno in Euro 10.200# (di cui anticipazioni per Euro 200), oltre a spese generali ed accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppo