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Ordinanza — n. 6790/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of interest as other parties withdrew from the litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6790/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished due to the sudden lack of interest in the case. While CONSIAG s.p.a. and other water service companies challenged the lower court's judgment regarding jurisdiction and liability, they subsequently withdrew from the proceedings. The court ruled that the appeal could no longer proceed because the remaining parties had lost their standing to pursue the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1 and n. 4 c.p.c.; The appeal is extinguished when the appellant withdraws and no other party maintains the interest in the outcome of the judgment.

Parole chiave

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extinction of appeal lack of interest withdrawal of parties standing to sue Cassation procedure impugnazione di decisioni amministrative conflitto di giurisdizioni concorrenza e aiuti di Stato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1 c.p.c.
Violazione e/o falsa applicazione articoli 3,24 e 111 Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
Violazione e/o falsa applicazione articoli 3,24 e 111 Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2935 c.c.
Con un unico motivo di ricorso incidentale tardivo Publiservizi s.p.a deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 e 2947 in relazione all’art.360, primo comma, n.
Art. 2947 c.c.
Art. 2043 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente incidentale, in via condizionata, si duole della «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
art. 2041 c.c
«a trasferire ad essa CONSIAG S.p.A., a i sensi dell’art. 2041 c.c., in via principale, o, in via subordinata, a titolo di risarcimento in forma specifica, le predette 78.828 azioni da essi illegittimamente detenute».
art. 115 c.p
2 del 5 marzo 2001 e dell’ art. 115 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n.
articoli 115 c.p
267 del 2000; violazione e/o falsa applicazione articoli 115 c.p.c.
art. 112 c.p
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente incidentale, in via condizionata, si duole della «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24024/2020r.g. proposto da: CONSIAG s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Domenico Iaria, ilqualechiede di voler ricevere le Comuni cazioni a l propri o indirizzodi posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18. -ricorrenteprincipale- contro 2RG n. 24024/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio Acque s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’Avv.

Giuseppe Toscano edall’Avv. Valeria Nucera , in virtù di procura speciale rilasciata in calce al controricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le Comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata in Roma, presso il loro studio, corso Vittorio Emanuele II, n. 18. -controricorrente-ricorrente incidentale – Acquapur Multiservizi s.p.a., GEA –Azienda per l’Ambiente s.p.a., Cerbaie s.p.a., COAD Consorzio Acque Depurazione,in persona dei rispettivi legal i rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliat e in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18, via di San Basilio, 61, presso lo studio dell’Avv.

Giuseppe Toscano e dell’Avv. Valeria Nucera, che l e rappresenta no e difendonogiusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, i qualidichiarano di voler ricevere le Comuni cazioni a gli indirizz i di posta elettronica certificata indicati -controricorrenti-ricorrentiincidentali- Autorità Idrica Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’Avv. Paola Diani e dall’Avv. Alessandro Lembo, i qualidichiarano di voler ricevere le Comuni cazioni del presente giudizio agli indirizz i di posta elettronica certificata indicat i , elettivamente domiciliato in Roma, via G.

G. Belli,n. 39, presso lo studio del secondo Avvocato -controricorrente-ricorrente incidentale- 3RG n. 24024/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio Publiservizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Nico Moravia e dall’Avv. Riccardo Farnetani, elettivamente domiciliatain Roma, via Bocca di Leone, n.78 (studio Pavia e Ansaldo), i quali dichiarano di voler ricevere le Comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato -controricorrente-ricorrente incidentale - Comunedi Montespertoli, Comune di Chiesina Uzzanese il Comune di Crespina Laurenzana, in persona dei rispettivilegali rappresentant i pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2971 /201 9 , depositata in data 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere dott.

Luigi D’Orazio; RILEVATO CHE:

1. La vicenda giudiziaria trae origine da un a compless a operazione con cui, nel 2001, è stato modificato il sistema di gestione del servizio idrico che interessava una pluralità di Comunitoscani, e segnatamente i Comunifacenti parte dell’ambito territoriale ottimale n.2 basso Valdarno. Nel 1975 era stata costituita CONSIAG, consorzio tra i Comunidi Prato, Scandicci e Sesto Fiorentino per la gestione dei servizi di acqua e gas. Le novità legislative rappresentate dalla istituzione degli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge n.36 del 1994, art. 8, comma 1, 4RG n. 24024/2020 Cons. Est.

Luigi D’Orazio e alla legge regionale Toscana n.81 del 1995, art. 6, comportavano una modifica complessiva del sistema idrico integrato. Pertanto, dovevano essere revocati gli affidamenti in essere per la gestione del servizio idrico; occorreva affidare tale servizio ad una nuova società denominata Acque s.p.a., al cui interno veniva selezionato con gara un socio privato; a tale società potevano partecipare i Comuni, in via diretta oppure in via indiretta tramite le loro società che in precedenza avevano gestito il servizio idrico.

2. In precedenza, dunque, mentre alcuni Comuni gestivano direttamente il sistema idrico, altri, come il Comunedi Montespertoli, lo aveva gestito in via indiretta, attraverso due società: la Publiservizi, che gestiva il 5% del servizio, e la CONSIAG, che gestiva il residuo 95%.

3. Con delibera dell’ATO 2 del 5/3/2001 si sceglieva la forma di gestione del servizio; i Comunipotevano, dunque, alternativamente: affidare il servizio ad una società a prevalente capitale pubblico ex art.113, lettera e) del d.lgs. n. 267 del 2000, quindi ad una società partecipata, direttamente o indirettamente, dai medesimi Comuni che facevano parte dell’ATO, con selezione di un socio privato mediante procedura a evidenza pubblica; affidare il servizio idrico a nuovo gestore scelto con procedura evidenza pubblica.

4. I Comuni, con singole deliberazioni consiliari, dovevano coordinarsi in ordine alla volontà di costituire la società, al piano industriale, al capitale sociale ed alle quote da assumere. Venivano così adottati due protocolli d’intesa tra vari Comuni ; con il primo protocollo del 13/7/2001 i Comuni si impegnavano a costituire una società per la gestione del servizio idrico integrato, cui gli stessi avrebbero potuto partecipare in via diretta o indiretta; affidavano l’istruttoria ad un gruppo di lavoro con la consulenza di Fidi Toscana s.p.a, che doveva predisporre uno studio di fattibilità 5RG n. 24024/2020 Cons. Est.

Luigi D’Orazio giuridica, economica, finanziaria, organizzativa e tecnica per la nascita della società, in base alla prima opzione. Veniva poi stipulato un secondo protocollo d’intesa del 22/10/2001, con cui i Comuni approvavano l’attività del gruppo di lavoro e la relazione di FidiToscana. Pertanto, i Comuni stabilivano di partecipare alla nuova società «in via diretta oppure attraverso le rispettive società e/o aziende pubbliche locali operanti nel settore dei servizi idrici». Il Comune poteva scegliere se intende sse partecipare in via diretta oppure in via indiretta.

Inoltre, i Comuni prevedevano che la quota di partecipazione riservata a ciascuno di loro fosse quella determinata nell’ambito di una tabella allegata protocollo; essa era calcolata sulla base di un criterio ponderato che teneva conto di tre parametri: 70% in base alla popolazione residente; 20% in base al volume d’acqua erogato; 10% in base agli utenti. Ove i Comuni avessero vol ut o partecipare in via indiretta al la nuova società, la tabella indicava nominativamente per ciascun Comunela società o il consorzio a cui il Comune poteva attribuire la sua quota di partecipazione della nuova società.

Pertanto, «nel caso di partecipazione indiretta, la quota di azioni spettante a ciascuna società sarà la risultante della somma delle partecipazioni dei relativi Comunisoci». I Comunisi impegnavano a versare un capitale sociale iniziale di euro 500.000,00; a conferire nella nuova società «i compendi aziendali (attualmente gestiti dalle rispettive società o aziende comprensoriali»), tra i quali era inserita Publiservizi per l’Empolese; ad effettuare, nei 10 anni successivi alla costituzione della società, una serie di aumenti di capitale sociale; a individuare, 6RG n. 24024/2020 Cons. Est.

Luigi D’Orazio successivamente alla costituzione della società, un socio privato con procedura evidenza pubblica.

5. Per quel che qui ancora rileva, il Comunedi Montespertoli, con delibera n.93 del 12/12/2001 approvava la relazione Fidi Toscana; i protocolli d’intesa del 13/7/2001 del 22/10/2001; la bozza di statuto della costituenda società d’ambito; il prospetto relativo alla composizione azionaria. In particolare, mentre le società che gestivano il sistema idrico del Comune di Montespertoli erano due , e quindi la Publiservizi per il 5% e CONSIAG per il 95%, con tale delibera il Comunedesignava esclusivamente Publiservizi per la partecipazione indiretta alla società d’ambito.

Del resto,la relazione di Fidi servizi contemplava esclusivamente gli ex gestori Publiservizi, Acquapur, Cerbaie e COAD, ma non CONSIAG. Tra l’altro, nella relazione di Fidi Toscana risultava che la proprietà dei beni strumentali alla gestione del SII (Servizio Indrico Integrato) rimaneva ai Comuni , mentre alla nuova società l’ATO avrebbe concesso soltanto il diritto di utilizzarli. Inoltre, in relazione a ciascun Comune veniva preso in considerazione un unico gestore al quale poter attribuire la partecipazione indiretta alla nuova società.

Non interessava quale fosse il soggetto che rappresentava il Comunenella nuova società, essendo necessario esclusivamente che il Comunefosse rappresentato in via indiretta da un soggetto.

6. Ogni Comune approvava formalmente la costituzione della società e la partecipazione ad essa nella misura percentuale già indicata nel protocollo d’intesa. Con delibera del Comunedi Montespertoli n. 93 del 17/12/2001 si approvava di voler acquisire la quota di partecipazione indicata 7RG n. 24024/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio nella tabella allegata al protocollo, pari all’1,09%; di voler partecipare indirettamente attraverso solo Publiservizi. Nell’Ato 2 in realtà, la partecipazione del Comune era dell’1,247%, mentre nella relazione di FidiToscana era dell’1,09%.

7. In data 17/12/2001 veniva costituita la società Acque s.p.a., con un capitale iniziale di euro 500.000,00. La società veniva costituita da Publiservizi s.p.a., Acquapur s.p.a., Gea s.p.a., Cerbaie s.p.a. e COAD, in rappresentanza indiretta di più Comuni, nonché dal Comunedi Chiesina Uzzanese che aveva deliberato di partecipare in via diretta.

8. Con delibera del 21/12/2001 n.19 l’ATO prendeva atto da due protocolli d’intesa e approvava le percentuali del canone di concessione spettante a ciascun Comunecome da tabella dell’ATO 2, che prevedeva in favore del Comunedi Montespertoli l’1,247 %, ma, come da protocollo e da delibera n.93 del 12/12/2001 del Comune, tale percentuale era dell’1,09%. Con la successiva delibera n. 21 del 21/12/2001 dell’ATO 2 si affidava ad Acque la gestione del servizio integrato a far data dal 1/1/2002; si approvava il testo definitivo della convenzione di gestione; si delegava il presidente per la stipulazione con il nuovo gestore.

9. Per quel che ancora qui rileva, con lettera del sindaco di Montespertoli del 9/1/2002 si manifestava un errore commesso nell’operazione complessiva, in quanto non era stata considerata l’acqua erogata da CONSIAG. Già in precedenza il sindaco con lettera del 23/11/2011 aveva dichiarato di voler partecipare ad Acquecon CONSIAG. Tuttavia, nell’assemblea di Publiservizi vi era stato il voto favorevole del Comuneverso Publiservizi con delibera dell’assemblea ATO n.13 del 14/6/2002 «in questa fase» si riconosceva al Comune 8RG n. 24024/2020 Cons. Est.

Luigi D’Orazio che con la delibera n. 19 del 21/12/2001 il Comune era sotto - rappresentato. Venivano poi stipulate due convenzioni tra Acque e CONSIAG l’8/4/2002 e il 18/6/2002 per gestire la fase transitoria. Si prevedeva, comunque, già con la delibera del Comune di Montespertoli n. 93 del 12/12/2001 che, alla data dell’affidamento del servizio idrico integrato da parte di ATO 2 alla costituenda società unica, l’affidamento in essere in favore di Publiservizi «si intenderà automaticamente revocato», mentre l’affidamento del servizio idrico a CONSIAG «verrà a decadere con lo scioglimento del consorzio».

10. Con atto di citazione del 31/10/2014, dopo un atto interruttivo del 2010, il consorzio CONSIAG proponeva due gruppi autonomi di domande, le prime relative alla partecipazione del Comunenella società unica Acque in percentuali superiori a quelle riconosciute, e quindi non all’1,09%, ma l’1,52%, in relazione anche ai danni subiti per mancati utili percepiti dai soci e mancati incrementi patrimoniali, in ragione del riconoscimento della partecipazione in misura inferiore a quella spettante; le seconde in relazione al mancato utilizzo di beni facenti parte dell’acquedotto del Comunedi Montespertoli.

In particolare, CONSIAG agiva nei confronti di Publiservizi, Cerbaie, GEA Azienda Servizi per l’ambiente, Acquapur, COAD, Comune di Crespino, Comune di Chiesina Uzzanese, Comune di Montespertoli. Si deduceva, infatti, che doveva essere accertata l’esatta quota di partecipazione del Comune, che era stata sottostimata all’1,09%; era stata indicata la popolazione del Comune, in base al primo parametro, ma non i volumi d’acqua erogati (secondoparametro) e neppure il numero di utenti ( terzo para metro ). Erano stati indicati 9RG n. 24024/2020 Cons. Est.

Luigi D’Orazio solo i volumi d’acqua e gli utenti delle frazioni di Martignana e Batinaccio. Il Comune aveva dunque diritto all’1,52% e, quindi, a n. 7600 azioni sul capitale iniziale di euro 500.000,00, e non al n. 5450 azioni, pari all’1,09%. Il 95% di 0,43%, pari a 0,41% spettava a CONSIAG mentre il residuo 5% di 0,42% pari a 0,02 spettava a Publiservizi. 10.1. Pertanto, con la domanda n. 1 si chiedeva «l’accertamento del diritto di essa CONSIAG S.p.A. di partecipare direttamente in AcqueS.p.A. con un numero di azioni pari a 78.828, pari allo 0,792% del capitale come conseguente a successivi aumenti del 2003 e 2004». 10.2.

Con la domanda n. 2 si chiedeva la condanna dei soci pubblici di Acque S.p.A. «a trasferire ad essa CONSIAG S.p.A., a i sensi dell’art. 2041 c.c., in via principale, o, in via subordinata, a titolo di risarcimento in forma specifica, le predette 78.828 azioni da essi illegittimamente detenute». 10.3. Con la domanda n. 3 si chiedeva la condanna dei soci pubblici all’indennizzo ex art. 2041 c.c., oppure, in via subordinata, a titolo di risarcimento per equivalente. Con la domanda n. 3, quindi, si chiedevano la somma di euro 204.363,64, pari agli utili percepiti dai soci di Acque S.p.A. e derivanti dalla proprietà delle suddette 78.828 azioni spettanti a CONSIAG; in caso di mancato accoglimento della domanda n. 2, relativa al risarcimento in forma specifica, la somma di euro 204.363,64 oltre alla complessiva somma di euro 347.867,96, quale maggior valore per incrementi patrimoniali di cui avrebbe beneficiato essa CONSIAG S.p.A. se avesse fatto parte inizialmente di Acque S.p.A. 10RG n. 24024/2020 Cons. Est.

Luigi D’Orazio 10.4. Con la domanda n. 4, in caso di mancato accoglimento delle domande numeri 2 e 3, si chiedeva la condanna dell’Autorità Idrica Toscana a corrispondere a CONSIAG la somma di euro 552.231,16, non avendo la stessa vigilato sulla corretta esecuzione dei provvedimenti. 10.5. Con la domanda n. 5 si chiedeva in via principale la condanna di AcqueS.p.A. a corrispondere, a titolo di indennizzo ex art.2041, c.c., per l’utilizzo dei beni facenti parte dell’acquedotto del Comunedi Montespertoli, la somma di euro 1.989.834,00. 10.6.

Con la domanda n. 6, in via subordinata, si chiedeva la condanna di AIT a risarcire la somma di euro 1.989.834,00.

11. Si costituivano in giudizio Publiservizi, Gea Azienda Servizi per l’Ambiente, Cerbaie, Acquapur multiservizi, COAD, Consorzio AcqueDepurazione, AIT. Eccepivano, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, oltre al difetto di competenza del tribunale delle imprese. Eccepivano altresì il difetto di legittimazione attiva di CONSIAG, in quanto solo il Comuneera l’unico legittimato attivo per l’erronea attribuzione a Publiservizi delle quote di capitale. Eccepivano anche il loro difetto di legittimazione passiva; i destinatari delle domande numeri 1, 2 e 3 non potevano che essere i Comuni dell’ambito, e non certo le società che ne costituivano la compagine sociale;

AIT eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande numeri 4 e 6, ritenendo che in capo ad essa non vi fosse alcun obbligo di vigilanza in ordine al procedimento di costituzione del gestore unico e all’utilizzo delle infrastrutture idriche da parte di tale gestore. Tutti i convenuti eccepivano anche la prescrizione del diritto. 11RG n. 24024/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio Inoltre, tutti i convenuti eccepivano:

1) l’inammissibilità delle domande di indennizzo ex art. 2041 c.c., stante il carattere sussidiario di tale azione;

2) l’insussistenza del diritto di CONSIAG, con riferimento alle domande numeri 1, 2 e 3, in quanto: CONSIAG non aveva impugnato nei termini i protocolli di intesa e la delibera n.93 del 12/12/2001, con cui il Comune aveva deciso di partecipare ad Acque esclusivamente tramite Publiservizi; la delibera n. 93 del 12/12/2001 era legittima, essendo consentito al Comune di partecipare mediante la sola Publiservizi. Eccepivano anche, in relazione alle domande di arricchimento n. 4 e 5, che CONSIAG non era proprietaria delle reti idriche del Comune di Montespertoli e che, al più, le spettava una parte del canone di concessione versato dal gestore Comuni, da far valere esclusivamente nei confronti del Comunedi Montespertoli.

12. Si costituiva in giudizio il Comunedi Montespertoli aderendo alle conclusioni di CONSIAG.

13. Alla prima udienza di trattazione del 24/3/2005 CONSIAG presentava ladomanda 0 (zero) «accertare e dichiarare il diritto del Comunedi Montespertoli di partecipare, indirettamente attraverso le proprie società partecipare CONSIAG s.p.a. e Publiservizi spa alla capitale sociale della società Acque, originariamente con n. 7600 azioni (pari all’1,52% del capitale sociale) di cui n.7200 da attribuirsi a CONSIAG s.p.a. ed attualmente, a seguito dell’aumento di capitale strumentale all’ingresso del socio privato ABAB s.p.a. con n.83.208 azioni (pari allo 0,835% del capitale sociale) di cui n. 78.828 da attribuirsi a CONSIAG […]».

13. Il tribunale di Firenze,con sentenza n. 1447 del 16/5/2018, rigettava le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione, incompetenza, difetto di legittimazione attiva di CONSIAG, difetto di 12RG n. 24024/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio legittimazione passiva delle convenute, nullità della citazione, inammissibilità della domanda ex art.2041 c.c. 13.1. Reputava però inammissibile «in quanto nuova e non costituendo neppure una emendatio libelli, la c.d. domanda n. 0 di CONSIAG S.p.A., in quanto intesa ad attribuire un diritto ad un soggetto diverso, né poteva ritenersi che il Comunedi Montespertoli, che aveva aderito alle domande dell’attrice, potesse fare propria tale domanda proprio perché inammissibile».

Riteneva prescritta la domanda risarcitoria di CONSIAG, in quanto derivante dalla condotta istantanea ad effetti permanenti, avvenuta nel dicembre 2001, con la costituzione della società Acque, essendo tardivo il primo atto interruttivo, avvenuto solo nel 2010. 13.2. Con riferimento alla domanda n.1, il tribunale rilevava che nessun diritto spettava a CONSIAG, in quanto il diritto di partecipare ad Acqueera solo dei Comuni. Non era stato stipulato alcun contratto preliminare di società, né a favore di terzo e neppure per persona da denominare.

Nessuno ex gestore vantava un diritto proprio a partecipare alla società d’ambito. 13.3.In relazione domande numeri 2 e 3 il tribunale reputava legittima la partecipazione ad Acque da parte del Comune di Montespertoli attraverso Publiservizi, per la n.78.828 azioni. Neppure era configurabile un ingiustificato arricchimento dei convenuti ai danni di CONSIAG, in difetto di un diritto di quest’ultima di partecipare ad Acque. 13.4. Era infondata la domanda n.4 relativa all’omessa vigilanza da parte di AIT, proprio in difetto sia di una condotta illecita sia dei presupposti dell’azione di ingiustificato arricchimento. 13.5.

Quanto alla domanda n. 5 relativa all’indennizzo o al risarcimento del danno da illegittimo utilizzo dei beni del sistema 13RG n. 24024/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio acquedottistica (delle reti e degli impianti) del Comune di Montespertoli, il tribunale evidenziava che trattavasi di beni demaniali, che potevano formare oggetto di diritti a favore di terzi esclusivamente nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, ex art.823 c.c. Per il tribunale l’attrice non poteva ritenersi proprietaria delle reti idriche del Comune di Montespertoli, in quanto il conferimento in dotazione del consorzio CONSIAG con delibera n. 7 del 4/2/2000, era avvenuto in violazione degli articoli 822, 823 e 824 c.c., non espressamente derogati neppure dall’ art. 12 della legge n. 36 del 1994.

14. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2971/2019 depositata il 10/12/2019, rigettava l’appello proposto da CONSIAG. 14.1. Con riferimento al primo motivo d’appello, con il quale CONSIAG deduceva l’ammissibilità della domanda 0 -Zero -, la Corte territoriale ne reputava l’infondatezza. Per la Corte territoriale, infatti, i convenuti avevano eccepito il loro difetto di legittimazione passiva, ad eccezione del Comune di Montespertoli, «che veniva indicato da detti convenuti quale soggetto passivamente legittimato e che nella sua comparsa di costituzione e risposta concludeva per l’accoglimento delle domande avanzate da CONSIAG».

A fronte di tali eccezioni, CONSIAG, avrebbe dovuto «emendare la sua domanda estendendola, evidentemente in relazione alla sola richiesta di ristoro per equivalente (non avendo il Comune di Montespertoli optato per la partecipazione diretta tramite CONSIAG), al Comune di Montespertoli», mentre «ha proposto domanda attinente alla posizione soggettiva attiva di quest’ultimo, in violazione di quanto disposto dall’art.81 c.p.c.». 14RG n. 24024/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio La domanda di risarcimento per equivalente doveva essere estesa, dunque, nei confronti del Comunedi Montespertoli.

Per la Corte di merito diversa sarebbe stata la conclusione «laddove il Comune di Montespertoli, nel costituirsi, avesse formulato conclusioni in nome proprio e per proprio conto, cui CONSIAG legittimamente avrebbe potuto aderire». 14.2. Veniva ritenuto fondato il secondo motivo d’appello, ritenendo la Corte la sussistenza di un illecito permanente, e non istantaneo con effetti permanenti, con la conseguente mancata maturazione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno. La condotta di Acquee dei suoi soci non si era esaurita nella sola assunzione della partecipazione, all’atto della costituzione della società, ma vi era stato anche il mantenimento, in ragione dell’instaurato rapporto sociale scaturente da un contratto di durata quale quello di società, nel corso del tempo della partecipazione, dando luogo ad una vera e propria condotta permanente. 14.3.Era, poi , infondato il terzo motivo d’appello di CONSIAG, non sussistendo il diritto degli ex gestori dei servizi idrici dei Comuni a partecipare alla società d’ambito Acques.p.a.

In realtà - ad avviso della Corte d’appello - il Comune di Montespertoli con la delibera n.93 del 12/12/2001 aveva designato Publiservizi quale società partecipante, in base al prospetto relativo alla composizione azionaria redatto dal FidiToscana. Inoltre, con atto d’assemblea consorziale straordinaria dell’11/1/2002 CONSIAG, ai sensi dell’art.115 del d.lgs. n. 267 del 2000, aveva deliberato la propria trasformazione da Consorzio in S.p.A., ritenendosi ragionevole che CONSIAG dovesse quantomeno cessare di operare nella veste consortile.

Il Comunedi Montespertoli aveva partecipato alla nuova società in maniera prudenzialmente sottostimata «perché uno dei suoi due 15RG n. 24024/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio gestori, e per di più quello preminente, avrebbe di lì a poco cessato la sua attività quale consorzio». Tra l’altro, nella fase transitoria, dopo la costituzione di Acque, con convenzioni dell’8/4/2002 e del 18/6/2002 era stato stipulato un accordo tra Acque e CONSIAG, per il periodo dal 1 gennaio al 31 maggio 2002, ove si dava espressamente atto che «nella gestione del suddetto servizio a CONSIAG era subentrata Acque». 14.4.

Veniva rigettato anche il quarto motivo, in ordine alla richiesta di CONSIAG di ristoro per il pregiudizio subito a causa dell’avvenuto utilizzo da parte di Acquedegli impianti dell’acquedotto del Comunedi Montespertoli. Il tribunale aveva ritenuto inefficace il conferimento di impianti da parte del Comunecon la delibera n. 7 del 4/2/2000, in quanto in contrasto con la disciplina di settore, costituita dalla legge n.36 del 1994, non derogata dall’art. 113 TUEL e dall’ art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006. Ad avviso della ricorrente, invece, il codice civile rappresentava una normativa generale, poi derogata dalla normativa di settore.

La normativa di settore all’epoca vigente, e segnatamente l’art. 12 della legge n.36 del 1994, contemplava, quale presupposto della concessione, «il solo diritto dominicale in capo ad enti locali». L’effetto reale si era definitivamente verificato con la deliberazione n.7 del 2000. Per la Corted’appello, invece, la delibera n. 7 del 2000 era solo prodromica, mentre l’art.12 della legge n. 36 del 1994, stabiliva che sono gli enti locali avevano la proprietà delle reti. Era stato poi stipulato l’accordo dell’8/4/2002 tra CONSIAG e Acques.p.a, ma non sulla proprietà degli impianti, solo sull’utilizzo degli stessi. 16RG n. 24024/2020 Cons. Est.

Luigi D’Orazio CONSIAG, però, aveva rinunciato all’utilizzo in favore di Acquee non era stato pattuito con Acque alcun compenso per il mancato utilizzo. 14.5. Veniva respinto anche il quintomotivo di impugnazione in ordine alla mancata compensazione delle spese di lite, nonostante la complessità della questione trattata ed il rigetto di alcune eccezione preliminarisollevate dalle parti convenute. Veniva ritenuto fondato l’appello esclusivamente in ordine alla pronuncia sulle spese a favore di Publiservizi, in quanto la sentenza conteneva una condanna aggiuntiva e non, invece, solidale con CONSIAG.

15. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il consorzio CONSIAG.

16. Ha resistito con controricorso Acque s.p.a. , p roponendo anche ricorso incidentale tardivo 17. Hanno resistito con controricorso anche Acquapur multiservizi S.p.A., GEA - A zienda S ervizi per l’ A mbiente S.p.A., Cerbaie S.p.A., COA - Consorzio Acque Depurazione , proponendo anche ricorso incidentale tardivo.

18. Ha resistito con controricorso Publiservizi, proponendo anche ricorso incidentale tardivo.

19. Ha resistito con controricorso l’Autorità Idrica Toscana (AIT), proponendo anche ricorso incidentale condizionato e depositando memoria scritta.

20. Sono rimasti intimati il Comunedi Montespertoli, il Comune di Chiesina Uzzanese e il Comunedi Crespina.

21. CONSIAG ha resistito con controricorso ai quattro ricorsi incidentali tardivi.

22. CONSIAG ha poi depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, con adesione di tutte le altre parti. 17RG n. 24024/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione principale il ricorrente CONSIAG deduce la « violazione e/o falsa applicazione art.81,167,183 e 132 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione articoli 3,24 e 111 Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza per motivazione perplessa e, comunque, meramente apparente».

2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione articoli 81,163,183 e 132 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

3. Con il terzo motivo di ricorso principale il ricorrente si duole della «violazione e/o falsa applicazione articoli 2697 e 2 1907 c.c. Violazione e/o falsa applicazione articoli 81,163,183 e 132 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

4. Con il quarto motivo di impugnazione principale si deduce la «violazione e/o falsa applicazione della legge n.36/1994. Violazione e/o falsa applicazione della legge della regione Toscana n. 81 del 1995 e della successiva legge regionale n.26 del 1997 in combinato disposto con la delibera ATO n. 2 del 5 marzo 2001 e dell’ art. 115 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 5.Con il quinto motivo di impugnazione principale si deduce la violazione e/o falsa applicazione articoli 822 e 823 c.c.; violazione e/o falsa applicazione articoli 113 e ss. del d.lgs. n. 267 del 2000; violazione e/o falsa applicazione articoli 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.».

6. Con il sestomotivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento sia alle spese del giudizio di primo grado sia quelle del giudizio di appello». 18RG n. 24024/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio 7. Con i primi due motivi di ricorso incidentale tardivo Acque s.p.a deduce «I. difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo e sensi dell’art.360, primo comma, n. 1, c.p.c. II omessa pronuncia su motivo di appello avente ad oggetto il difetto di giurisdizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.».

8. Con il terzomotivo di impugnazione la ricorrente incidentale lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2935 e 2947 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

9. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente incidentale, in via condizionata, si duole della «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di appello (carenza di legittimazione passiva)».

10. Con il quinto motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce la «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di appello (carenza di legittimazione attiva)».

11. Con i primi due motivi di ricorso incidentale tardivo le ricorrenti Acquapur M ultiservizi s.p.a., GEA - A zienda S ervizi per l’Ambiente s.p.a, Cerbaie S.p.A., COAD-Consorzio Acque Depurazione, deducevano «difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.1, c.p.c.II. Omessa pronuncia su motivo di appello avente ad oggetto il difetto di giurisdizione ai sensi e per gli effetti dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.».

12. Con il terzo motivo di ricorso incidentale condizionato deducono la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2935 e 2947 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 19RG n. 24024/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio 13. Con il quarto motivo di ricorso incidentale condizionato lamentano la «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di appello (carenza di legittimazione passiva)».

14. Con il quinto motivo di ricorso incidentale condizionato deducono la «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia su motivo di appello (carenza di legittimazione attiva)».

15. Con un unico motivo di ricorso incidentale tardivo Publiservizi s.p.a deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 e 2947 in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

16. Con un unico motivo di ricorso incidentale l’Autorità I drica Toscana, AIT, deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2043, 2935 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.».

17. Il processo deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, che ha prodotto dichiarazione sottoscritta da tutte le altre parti del giudizio.

18. Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, come previsto dall’accordo.

19. In ma