Cassation court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding distribution plan violations under bankruptcy law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Special Gardant S.P.A. against a partial modification of the bankruptcy distribution plan. The appellant argued violations of bankruptcy distribution rules but failed to provide specific, comparative legal criticism of the lower court's reasoning. The court held that merely citing violated norms without demonstrating how the specific legal issues were resolved differently than the law requires is insufficient to prove a violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 146, comma 4, D.P.R. n. 115/2002: An appeal alleging violation of bankruptcy distribution rules is inadmissible if the appellant fails to provide specific, comparative legal criticism of the lower court's solution rather than merely contrasting it with the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19197/2022 r.g. propostoda: SPECIAL GARDANT S.P.A., P. Iva 15430061000, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Edorado Staunovo Polacco e Giorgio Tarzia, come da procura speciale in atti. -ricorrente - contro FALLIMENTO MULTIVOICE s.r.l. (cod. fisc. 04027430986 ), in persona del curatore fallimentare pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale appostain atti, dagli Avvocati Alberto Jarach e Fabrizio Imbardelli. - controricorrente - contro Ministero della Giustizia, Ufficio Campione Fallimentare presso il Tribunale di Milano. - intimato - avverso il decreto ex art. 26 l. fall. del Tribunale di Milano, depositatoin data 27.7.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.2.2026 dal Consigliere dott.
Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano - decidendo sul reclamo ex art. 26 l. fall. presentato da SPECIAL GARDANT S.P.A., nei confronti del Fallimento MULTIVOICE s.r.l.,in relazione all’approvazione del piano di riparto della procedura - ha, in parziale accoglimento del reclamo, dispostola modifica del piano di riparto nella parte in cui aveva prev isto la restituzione da parte della reclamante della somma di euro 10.889,32, rigettando tuttavia ogni altro motivo di impugnazione.
2. Prima della dichiarazione di fallimento intervenuta in data 3.5.2012, la società Multivoice s.r.l. risultava essere stata attinta da istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza ex d.lgs.n. 270/1999 , oltre che da altra istanza di fallimento,innanzi al Tribunale di Vibo Valentia.
3. IlTribunale di Vibo Valentia emetteva in data 17.3.2010 provvedimento cautelare ex art. 15, comma 8, l.f. di sequestro dell’azienda con nomina di custode giudiziario eautorizzazione alla nomina di professionisti e tecnici in ausilio allo stesso.
4. Con provvedimento reso in data 30.6-2.7.2010 il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano, provvedimento impugnato con regolamento di competenza, all’esito del quale è stata confermat a la competenza del Tribunale di Milano con ordinanza della Corte di Cassazione n. 18422/2011.
5. Il Tribunale di Vibo Valentia con plurimi provvedimenti liquidava i compensi ai custodi e agli ausiliari di questi,ponendo il compenso a carico dell’Erario.
6. In data 11.8.2010 MPS Capital Service Banca per le Imprese S.p.a., in qualità di creditore fondiario,agiva esecutivamente sull’immobile ipotecato di proprietà della società fallita.
7. Il Fallimento sollevava contestazioni avverso il progetto di distribuzione depositato nell’ambito della procedura esecutiva chiedendo - incontestate le spese prededucibili sostenute dalla banca - che , in aggiunta alle somme relative all’IMU,venissero attribuite al fallimento: - le spese di custodia sorte nel contesto della procedura finalizzata all’apertura dell’amministrazione straordinaria; - l’acconto sul compenso liquidato al c uratore in sede fallimentare (euro 94.114,10); -le spese legali della curatela per l’intervento nellaprocedura esecutiva (euro 4.406,54).
8. Con provvedimento reso in data 23.10.2020 il giudice dell’esecuzione accoglieva parzialmenteil ricorso del fallimento, riconoscendo al curatore solo l’acconto sul proprio compenso edisponendo il versamento dell’IMU.
9. Le somme per le spese di custodia ammontavano ad euro 211.464,96,al netto di due anticipazioni sul credito da regresso dell’Erario eseguite spontaneamente dal Fallimentoper un importo complessivo di euro 40.000.
10. In sede di riparto finale il curatore prevedevala restituzione dell’importo dieuro 365.297,93 da parte della reclamante come dettagliato nel relativo progetto di riparto, somma comprensiv a de ll’importo di euro 211.464,96 relativoai compensi liquidati per le spese di custodia sopra indicate .
11. Avverso il piano di riparto del curatore, la società SPECIAL GARDANT S.P.A. proponeva reclamo ex art. 36 l.f. innanzi al giudice delegato con il quale: ( a) rivendica va di trattenere le somme incassate nella procedura esecutiva per spese prededucibili per euro 10.889,32; (b) contestava che l’Erario potesse essere soddisfatto in sede concorsuale per le spesesostenute nel procedimento di sequestro, per mancata insinuazione al passivo e, in ogni caso, l’imputabilità al realizzo immobiliare degli oneri dei professionisti che avevano prestato la loro attività nel sequestro disposto dal Tribunale di Vibo Valentia.
12. Il reclamo veniva tuttavia respinto con provvedimento reso in data 8.2.2022dal giudice delegato. 12.1 Proponeva dunque reclamo la società SPECIAL GARDANT S.P.A. Il Tribunale ha osservato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) quanto al secondo motivo di reclamo (spese pagate dall’Erario per compensi sorti nella fase del sequestro), le doglianze erano infondate; (ii) la liquidazione delle spese ai professionisti per la custodia relativa al sequestro dell’azienda si iscrivevano, infatti, nell’ambito di una procedura prefallimentare iniziata presso il Tribunale di Vibo Valentia con istanze risalenti all’anno 2009 e conclusasi con una declaratoria di fallimento presso il Tribunale di Milano intervenuta in data 3-4.5.2012; (ii) il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza emessa in data 2.7.2010,aveva dichiaratola propria incompetenza per territorio e conseguentemente aveva dispostola trasmissione degli atti al Tribunale di Milano che aveva emessosentenza dichiarativa di fallimento, non avendo ravvisa to la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza; (iii) la declaratoria di incompetenza non aveva determinatola cessazione della procedura prefallimentare né la chiusura del procedimento, in quanto , in caso di incompetenza, il fascicolo viene trasmesso d’ufficio innanzi al Tribunale competente ove il procedimento prosegue; (iv) il procedimento era dunque “uno ed uno solo ” , essendosi snodato in un lungo lasso temporale iniziato nel 2009/2010 presso il Tribunale di Vibo Valentia su impulso delle parti istanti e conclusosi presso il Tribunale di Milano nel 2012 con la sentenza di fallimento del 3.5.2012; (v) nell’ambito di tale (ed unico) procedimento erastato emesso il provvedimento cautelare di sequestro dell’azienda da parte del Tribunale di Vibo Valentia che aveva poi liquidato i compensiai custodi, ponendo il relativo pagamento a carico dell’Erario; (vi) tali provvedimenti erano ormai intangibili, come pure era intangibile l’annotazione delle relative somme nel Foglio Notizie della procedura prefallimentare; (vii) la materia del contendere riguardava la sola legittimità del piano di riparto,nella parte in cui aveva previstola restituzione delle somme assegnate in via provvisoria in sede esecutiva al creditore reclamante per consentire all’Erario di recuperare le somme anticipate attraverso il ricavato derivante dalla liquidazione dell’attivo; (viii) il piano di riparto era tuttavia corretto; (ix) l’annotazione nel Foglio Notizie eraavvenuta nell’ambito della procedura prefallimentare in cui le spese erano state liquidate, inerendoad un sequestro emesso ai sensi dell’art. 15, comma 8, l.f. che aveva efficacia limitatamente alla durata del procedimento prefallimentare,che si era appunto concluso con la sentenza di fallimento ; (x) il provvedimento cautelare cui inerivano le spese liquidate per i custodi era divenuto definitivo dopo l’emissione della sentenza dichiarativa di fallimento e, dunque, nell’ambito della procedura fallimentare; (xii) in applicazione delle norme contenute nel TUSG, del tutto legittimamente il recupero delle predette somme d oveva avvenire da parte del giudice fallimentare presso cui il provvedimento era divenuto definitivo e, pertanto, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo nella procedura fallimentare; (xiii) l’art. 208 del TUSG dispone , infatti , che “ s e non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo”; (xiv) il provvedimento di sequestro era divenuto , dunque , definitivo nell’ambito della procedura fallimentare quando era intervenuta la dichiarazione di fallimento, e quindi in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che del tutto legittimamente il recupero di queste spese era transitato, ai sensi del comma 4 di cui all’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo; (xv) era peraltro evidente che il sequestro di una azienda di una società successivamente fallita rientrava ampiamente in quelle finalità conservative del patrimonio del fallito che giustificavano il recupero delle spese sostenute con l’attivo realizzato nella successiva procedura fallimentare; (xvi) quanto,infine, all’ultimo motivo di reclamo,relativo all’erronea imputazione all’immobile ipotecato della residua somma di cui si chiedeva la restituzione , al netto di quelle già versate e imputate alle massa mobiliare, la composizione dell’azienda era costituita da un complesso di beni mobili ed immobili, quest’ultimi costituti dal bene oggetto di espropriazione in cui si svolgeva il core business aziendale costituito da attività di “call center”; (xvi) il curatore aveva altresìprecisato che tutta la massa mobiliare dell’azienda era stata esaurita e con il relativo ricavato erano stati pagati all’Erario parzialmente le somme di cui ai compensi; (xvii) in assenza dell’emersione di ulteriori elementi compositivi dell’azienda (pervero nemmeno enunciati dalla reclamante), oltre alla richiamata componente mobiliare, la componente immobiliare avevaesaurito il compendio aziendale, con la conseguente corretta l’imputazione in riparto su tale massa del residuo delle somme anticipate dall’Erario per il pagamento dei compensi ai custodi.
Il provvedimento, pubblicato il 27.7.2022 , è stat o impugnat o da SPECIAL GARDANT S.P.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il FALLIMENTO MULTIVOICE s.r.l. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 15, 52, 93 e 110 l. f.l., nonché dell’art. 146 d.P.R.n. 115/2002. 1.1 Osserva la ricorrente, a sostegno delle sue doglianze, che: - un provvedimento di sequestro sarebbe diper sé e per sua definizione inidoneo a diventare definitivo, essendo un provvedimento cautelare, e destinato a venire menoin seguito all’emissione dei provvedimenti definitivi; - l’art. 208 d.P.R. n.115/2002 non si p oteva dunque applicare al caso di specie , così come non si potevaapplicare l’art. 146, medesima fonte normativa sopra citata,che riguardava in realtà le spese prenotate a debito ed ant icipate dopo l’apertura della procedura concorsuale; -nessuna delle due norme ora citate avrebbe potuto consentire l’iscrizione nel foglio notizie delle spese sorte anteriormente alla dichiarazione di fallimentoe in funzione della stessa.
Con la conseguenza - aggiunge sempre la società ricorrente – che , in sede di riparto, non si sarebbe potuto prevedere la soddisfazione di spese mai insinuate ed ammesse al passivo. 1.2 Le doglianze articolate dalla ricorrente non sono fondate. Risulta corretta la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal Tribunale ambrosiano. Sul punto va invero evidenziato che il provvedimento cautelare cui inerivano le spese liquidate per i custodi è divenuto definitivo (nel senso che i suoi effetti sono stati confermati) con l’emissione della sentenza dichiarativa di fallimento e, dunque, nell’ambito della procedura fallimentare, ai sensi dell’art. 15, comma 8, l.f..
Occorre infatti ricordare, per quanto riguarda la ricostruzione in fatto della vicenda qui ora in esame, chela liquidazione delle spese ai professionisti per la custodia relativa al sequestro dell’azienda si iscrivevano nell’ambito di una procedura prefallimentare iniziata presso il Tribunale di Vibo Valentia con istanze risalenti all’anno 2009 e conclusasi con una declaratoria di fallimento presso il Tribunale di Milano intervenuta in data 3-4.5.2012. In realtà,il Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza emessa in data 2.7.2010 aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio e conseguentemente aveva disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, che aveva emesso sentenza dichiarativa di fallimento, con l’evidente conseguenza che la declaratoria di incompetenza non aveva determinato una cesura nel corso della procedura prefallimentare né la chiusura della stessa,in quanto, in caso di incompetenza, il fascicolo viene trasmesso d’ufficio innanzi al tribunale competente ove il procedimento prosegue.
Pertanto, nell’ambito di tale unico procedimento era stato emesso il provvedimento cautelare di sequestro dell’azienda da parte del Tribunale di Vibo Valentia (che aveva poi liquidato i compensi ai custodi, ponendo il relativo pagamento a carico dell’Erario). Ebbene, tali provvedimenti erano ormai intangibili, come pure era intangibile l’annotazione delle relative somme nel Foglio Notizie della procedura prefallimentare, provvedimenti, cioè, il cui contenuto non poteva essere rimesso in discussione in sede di approvazione del piano di riparto fallimentare.
In realtà, l’annotazione nel fogliodelle n otizie era avvenuta nell’ambito della procedura prefallimentare in cui le spese erano state liquidate, inerendo ad un sequestro emesso ai sensi dell’art. 15, comma 8, l.f. che aveva efficacia limitatamente alla durata del procedimento prefallimentare; questo procedimentosi era, poi, concluso con la sentenza di fallimento , la quale, tuttavia, ne aveva confermato gli effetti, secondo il disposto normativo da ultimo citato. Deve allora ritenersi che, in applicazione delle norme contenute nel d.P.R. n. 115/2002 (TUSG), del tutto legittimamente il recupero delle predette somme doveva avvenire da parte del giudice fallimentare presso cui il provvedimento era divenuto definitivo (nel senso già sopra chiarito) e, pertanto, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo nella procedura fallimentare.
L’art. 208 del TUSG dispone, infatti , che “ s e non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo”. L’art. 146TUGS, rubricato per l’appunto “ Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese”, dispone espressamente che. “1.Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. ….3. Sono spese anticipate dall'erario: ….
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo”. Va, poi, ricordato, per quanto qui interessa, che l’art. 280, titolato ” Foglio delle notizie e rubrica alfabetica”, statuisce che “1.Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito”.
In realtà, il disposto normativo da ultimo citato ha la preminente funzione di individuare quale sia l’ufficio competente per il recupero delle somme anticipate dall’Erario, e cioè quello in cui il provvedimento è divenuto definitivosecondo le disposizioni già sopra ricordate, ciò significando che in tale ufficio si forma il cd. foglio notizie,che radica la “competenza”al recupero delle spese ripetibili e di quelle prenotate a debito. Orbene, nel caso di specie le spese per la custodia dell’azienda (sicuramente da annoverarsi tra quelle conservative del patrimonio del fallito) sono state deliberate, invero,dal Tribunale di Vibo Valentia (ed iscritte nel relativo foglio notizie), ma il procedimento (sempre lo stesso) per la declaratoria di fallimento si è poi trasferito presso il Tribunale diMilano (che ne ha deliberato il provvedimento definitivo) e con esso il relativo foglio notizie, con la conseguenza che - per quanto sopra detto - il sequestro è stato necessariamente confermato definitivamente nei suoi effetti dalla sentenza dichiarativa di fallimento, nell’arco temporale previsto dall’art.146 del d.P.R. n. 115/2002, sequestro le cui spesedovevano essere recuperate, sempre ai sensi delpredetto art. 146, comma 4, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, senza necessità che le stesse fossero insinua te nel passivo fallimentare.
Del resto è proprio il principio della strumentalità della tutela cautelare rispetto a quella cognitoria ordinaria (principio che governa anche il procedimento cautelare previsto dal comma 8° dell’art. 15 l.f.) a chiarire che, anche nel caso qui in esame, gli effetti della misura protettiva patrimoniale non potevano che confluire (se confermati) ovvero essere revocati col provvedimento dichiarativo del fallimento, col che si conferma che le relative spese non potevano non rientrare nell’arco temporale previsto dall’art. 146 TUGS.
2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 111 bis, 3 comma, 111 ter, terzo comma, e 111 quater, secondo comma, l. fall., sul rilievo che il tribunale avrebbe imputato l’intera anticipazione erariale alla massa mobiliare e immobiliare senza curarsi di accertare quali, fra le attività compiute, fossero di interesse comune dei creditori e quali di nessuna utilità per il creditore ipotecario. 2.1 Il motivo, per come articolato, è inammissibile, in ragione della sua formulazione in termini generici.
Sul punto giova ricordare che, secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, il viziodella sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016; Sez. L, Ordinanza n. 17570del 21/08/2020). Ciò posto, il motivo di ricorso non spiega in che modo si sarebberealizzata la dedotta violazione degli indici normativi sopra indicatiin rubrica. Invero, a fronte di un chiaro disposto normativo, secondo il quale è previsto che “le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo” (art. 146, comma 4,d.P.R. n. 115/2002 ) , non è illustrato per quale ragione si sia concretizzata la denunciata violazione del regime distributivo declinato dagli artt. 111 bise 111 ter l. f., posto che le prenotazioni a debito e le anticipazioni devono invece essere sempre e comunque recuperate non appena vi siano disponibilità liquide,e ciò al di là di quale sia la radice genetica del credito , e considerato ulteriormente che era stato chiaramente spiegato nel provvedimento impugnato che le spese di custodia eranostate previamente imputate ai ricavi del compendio mobiliare (esaurendoli) e che pertanto le residue somme da recuperare per l’Erario non potevano che essere imputate necessariamente al ricavo delle vendite immobiliari.
Del resto, non può neanche essere dimenticato che - diversamente da quanto denunciato dalla ricorrente -il Tribunale ha altresì spiegato l’utilità delle spese di custodia qui in esame rispetto al bene immobile (cui le stesse erano state imputate), essendo stato quest’ultimo la sede dell’attività aziendale dell’impresa e che pertanto le predette spese della procedura avevano rivestito una utilità per tutti i creditori, compresi gli ipotecari, ai quali dovevano essere dunque imputate proporzionalmente. Rationes decidendi quest ’ultim e con l e qual i il motivo di ricorso qui in esame evita diconfrontarsi in maniera argomentata .
3. Da tutti gli argomenti in precedenza esposti consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M La rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l.