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Ordinanza — n. 6711/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows bankruptcy creditor's appeal regarding occupancy rent priority and distribution calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6711/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the bankruptcy of Arredamenti Dueti S.n.c. to appeal a lower court decision that revoked a partial distribution plan. The creditor argued the lower court erred by failing to calculate an additional month of occupancy rent and by omitting future deductible expenses. The court ruled that the distribution phase cannot re-examine the validity of the initial debt assessment but must correctly quantify the debt based on the established occupancy period, leading to the cassation of the lower decree with remand.

Regesto Legislator

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Art. 110, comma 4; Art. 113, comma 1, n. 4 of the Bankruptcy Law; The distribution phase of bankruptcy proceedings cannot re-examine the existence or amount of credits established in the passivity verification decree, but the court must correctly quantify the debt based on the established facts regarding the occupancy period.

Parole chiave

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Bankruptcy Law Distribution Plan Occupancy Rent Priority Claim Passivity Verification Cassation Remand Credit Quantification attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

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Art. 110, comma 4 of the Bankruptcy Law
Il Tribunale di Vicenza, con il decreto qui impugnato, ha revocato il decreto del giudice delegatoin accoglimento del reclamo al collegio ex art. 110, quarto comma, l.
Art. 113, comma 1, n. 4 of the Bankruptcy Law
Il Giudice Delegato ha accolto parzialmente il reclamo, disponendo la collocazione nel riparto di una mensilità aggiuntiva rispetto all’originario credito, oltre accantonamento ex art. 113, primo comma, n.
Art. 36 of the Bankruptcy Law
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 20731/2023
in quanto riservata in via esclusiva al procedimento dell'accertamento del passivo (Cass., n. 20731/2023; Cass., n.
Cass., n. 12732/2011
20731/2023; Cass., n. 12732/2011).
Cass., n. 20180/2010
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10179/2023 R.G. proposto da : Fallimento di Arredamenti Dueti Snc di Trento Tiziano C., rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Roberti -ricorrente- contro Hlibate Abderraim, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Lando unitamente all’avvocato Cristina Allegro -controricorrente- nonché contro Giampaolo Lando, Cristina Allegroe Fallimento di Tsg Srl -intimati- avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n. 101/2015 depositato i l 21/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.

FATTI DI CAUSA 1. Il FALLIMENTO ARREDAMENTI DUETI S.n.c. di TRENTO TIZIANO C. è stato ammesso allo stato passivo del FALLIMENTO TSG S.r.l., già n. 10179/2023 R.G. affittuario dell’azienda del creditore, in prededuzione per indennità di occupazione pari ad € 3.000,00 mensili dal 6 luglio 2015 al rilascio, quantificati in € 10.980,00 alla data del 5 ottobre 2015, oltre interessi, come risulta dal doc. 3-c allegato al ricorso (cron. 8: «Ammesso altresì in prededuzione per i canoni di indennità di occupazione d'azienda dal 6 luglio 2015 e fino alla data dell'effettivo rilascio dell'azienda e degli immobili occupati dalla fallita per Euro 3.000 mensili oltre iva; tale importo maturato alla data del 5 ottobre 2015 ammonta ad Euro 10.980»).

2. A seguito di deposito di piano di riparto parziale, dal quale risultava la collocazione del creditore Fallimento Dueti S.n.c. in prededuzione per un importo maggiore rispetto a quello di € 10.980,00, ha proposto reclamo ex artt. 110, terzo comma e 36 l. fall. altro creditore HLIBATE ABDERRAHIM, chiedendo ridursi l’importo collocato nella misura quantificata alla data del 5 ottobre 2015, oltre interessi. Il Giudice Delegato ha accolto parzialmente il reclamo, disponendo la collocazione nel riparto di una mensilità aggiuntiva rispetto all’originario credito, oltre accantonamento ex art. 113, primo comma, n. 4, l. fall. per spese future prededucibili.

3. Il Tribunale di Vicenza, con il decreto qui impugnato, ha revocato il decreto del giudice delegatoin accoglimento del reclamo al collegio ex art. 110, quarto comma, l. fall. proposto dal creditore concorrente Hlibate, ritenendo insussistente l’ulteriore credito in prededuzione del Fallimento Dueti S.n.c. collocato nel riparto. Ha ritenuto il Tribunale che, preso atto dell’omessa inventariazione di beni facenti parte dell’azienda già affittata dal Fallimento Dueti S.n.c. e dell’omessa rivendica di tali beni da parte del fallimento concedente, al Fallimento TSG non incombesse alcun obbligo di restituzione dell’azienda medesima, ritenendosi la stessa cessata alla data di dichiarazione del fallimento. n. 10179/2023 R.G.

4. Propone ricorso per cassazione il Fallimento Dueti S.n.c., affidato a tre motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il creditore Hlibate. Il Fallimento TSG S.r.l. intimato non si è costituito nel giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 96, 98 l. fall., 2909 cod. civ. nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del provvedimento, per avere il Tribunale omesso di considerare che il provvedimento di esecutività dello stato passivo contemplava un credito prededucibile quale indennità di occupazione anche degli immobili fino al rilascio.

Osserva il ricorrente che il Fallimento TSG, in sede di costituzione nel giudizio di reclamo, non aveva contestato l’occupazione parziale dell’immobile. Deduce, pertanto, violazione del decreto di esecutività dello stato passivo in relazione all’esistenza di tale credito, limitandosi ad accertare la sola occupazione dell’azienda. 2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall’occupazione da parte del Fallimento TSG dell’immobile, di proprietà dei soci della compaginefallita a loro volta dichiarati falliti, la cui occupazione giustificava il maggior credito in prededuzione collocato nell’originario piano di riparto parziale. 3.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.1326, 1123 e 2056 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha negato il credito prededucibile per indennità di occupazione dell’immobile, dovendosi riconoscere al proprietario dell’immobile un credito prededucibile per l’occupazione senza titolo dell’immobile medesimo. n. 10179/2023 R.G. 4.I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesi i profili coinvolti.

Al riguardo va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dal controricorrente, avendo il ricorrente illustrato adeguatamente le premesse in fatto e le relative specifiche doglianze. Il contenuto rilevante della domanda di ammissione al passivo - che fonda il presupposto dal quale muovono sia il primo, sia il secondo motivo del ricorso - è stato espressamente indicato nel ricorso (pag.

3) e risulta dalla documentazione menzionata dal ricorrente , trascritta e allegata al ricorso. Né il primo motivo si risolve in una mera prospettazione di una diversa interpretazione o ricostruzione dei fatti a opera del provvedimento impugnato (come il ricorrente espone in memoria), essendo espressamente incentrato sulla falsa applicazione di legge in relazione a quanto accertato con il provvedimento di ammissione allo stato passivo. Parimenti irrilevante è che l’indennità di occupazione non sia stata oggetto di un precedente giudizio ordinario, posto che ciò che rileva in sede di riparto è il contenuto del decreto di esecutività dello stato passivo e non quanto stabilito in sede ordinaria .

Né, infine, può prospettarsi acquiescenza del ricorrente avverso il provvedimento di accantonamento ex art. 113, primo comma, n. 4, l. fall. disposto dal giudice delegato in sede di reclamo ex art. 36 l. fall., in quanto il provvedimento è stato revocato in sede di reclamo ex art. 110, quarto comma, l. fall. su ricorso del controricorrente, che aveva in origine censurato anche tale statuizione del giudice delegato, come risulta dal decreto impugnato («nulla deve essere accantonato a titolo di eventuali spese prededucibili ex art. 113 n. 4 l.f. in favore del medesimo fallimento»). 5.I due motivi sono fondati.

La fase della ripartizione dell’attivo incide unicamente sulla graduazione dei crediti e sull'ammontare della somma distribuita, restando esclusa la proponibilità, in tale sede, di ogni altra questione relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, n. 10179/2023 R.G. in quanto riservata in via esclusiva al procedimento dell'accertamento del passivo (Cass., n. 20731/2023; Cass., n. 12732/2011). Il reclamo proposto ex artt. 36, 110 l. fall. non consente di rimettere in discussione l'importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione del passivo, attesa l'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo, né sono ammesse contestazioni attinenti ad altre fasi della procedura (Cass., n. 20180/2010); né, in ogni caso, il tribunale avrebbe potuto accertare una situazione in fatto diversa da quanto stabilito in sede di verificadello stato passivo. 6.Nella specie, il decreto di esecutività dello stato passivo ha accertato come opponibile alla procedura il credito da indennità di occupazione anche degli immobili («ammesso altresì in prededuzione per i canoni di indennità di occupazione d'azienda dal 6 luglio 2015 e fino alla data dell'effettivo rilascio dell'azienda e degli immobili occupati dalla fallita per Euro 3.000 mensili oltre iva»).

La quantificazione operata in sede di formazione dello stato passivo riguarda il solo credito maturato sino alla data di esecutività dello stato passivo, dovendosi determinare il credito successivo sino alla data di rilascio dell’immobile. Era, pertanto, onere del curatore e del tribunalein sede di reclamo quantificare il credito anche in funzione dell’accertato periodo di occupazione dell’immobile, accertamento che è stato pretermesso. 7.Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione ai primi due motivi e il decreto cassato con rinvio per nuovo esame.

È assorbito, pertanto, l’esame del terzo motivo. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Vicenza, in diversa n. 10179/2023 R.G. composizione,