Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6676/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal declaring appeal extinguished due to client's voluntary withdrawal of case files.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6676/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case files. ICM Srl had challenged a bankruptcy court order regarding the sale of assets, arguing good faith possession and payment, but the lower court rejected these claims. The Supreme Court ruled that the procedural act of withdrawal terminated the proceedings without further examination of the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 108, comma 1, l. fall.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal of case files by the appellant extinguishes the appeal proceedings, precluding any further review of the substantive legal issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings bankruptcy liquidation good faith possession contributo unificato ipoteca legale del venditore acquisto del possesso vendita di cose mobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 108, comma 1, l. fall.
ha proposto istanza ex art. 108, primo comma, l.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
CONSIDERATO CHE: Parte ricorrente ha depositato in data 6 febbraio 2026 rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dalla parte personalmente; il processo, dunque,va dichiarato estinto; non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 34025/2023
Cass., n. 23175/2015
Cass., n. 23175/2015; Cass., n.
Cass., n. 13636/2015
23175/2015; Cass., n. 13636/2015); n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26110/2020 R.G. proposto da : Icm Srl,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vissia De Biase unitamente all’avvocato Vittorio Giordani -ricorrente- contro Fallimento Zuccherificio Del Molise Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Larino n. 187/2020 depositata i l 28/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.

PREMESSO CHE: ICM S.r.l. ha proposto istanza ex art. 108, primo comma, l. fall. di sospensione delle operazioni di liquidazione di beni mobili, inventariati e posti in vendita dal FALLIMENTO ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE S.p.A. con n. 26110/2020 R.G. avviso di vendita dell’11 dicembre 2019, deducendo di avere acquistato i beni mobili da BM Rottami S.r.l., precedente aggiudicatario dei medesimi beni, poi dichiarato decaduto dall’aggiudicazione; risulta dal decreto del Giudice Delegato che i beni mobili, oggetto di inventario in data 6 giugno 2015, erano stati oggetto di una prima aggiudicazione a BM Rottami S.r.l. in data 8 febbraio 2017, poi revocata con decreto del 3 aprile 2018 per mancato asporto dei beni; il Tribunale di Larino, con l’ordinanza qui impugnata, ha rigettato il reclamo proposto da ICM, confermando il decreto del giudice delegato in punto assenza di corrispondenza tra i beni risultanti dalla documentazione prodotta dalla reclamante e quelli oggetto dell’avviso di vendita, nonché in punto assenza di data certa dei documenti di trasporto prodotti;

è stato ritenuto insussistente il possesso di buona fede del terzo ex art.1153 cod. civ., essendo stata revocata l’aggiudicazione in favore del dante causa del reclamante sul presupposto del mancato asporto dei beni, nonché non fornita la prova del pagamento del corrispettivo, asseritamente pagato con compensazione; ha proposto ricorso per cassazione ICM, affidato a tre motivi; il fallimento intimato non si è costituito nel giudizio di legittimità. CONSIDERATO CHE: Parte ricorrente ha depositato in data 6 febbraio 2026 rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dalla parte personalmente; il processo, dunque,va dichiarato estinto; non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023;

Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015); n. 26110/2020 R.G. P.Q.M La Corte dichiara esti