Cassation court remands case to assess if tax authority's fraud claims must be weighed in forced bankruptcy plan approval.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case for a new hearing to address the tax authority's appeal against a forced bankruptcy plan approval. The tax agency argued that fraudulent conduct by the debtor should be judicially evaluated despite creditor disapproval, while the debtor contended the law only requires a cost-benefit analysis. The court accepted the issue as having general legal significance and deemed it necessary for the lower court to explicitly assess the fraud allegations before ruling on the plan's validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 180, comma 4, l. fall.; Art. 173, l. fall.: The court must evaluate fraudulent conduct by the debtor when assessing the conveniency of a forced bankruptcy plan, even if public creditors dissent, to prevent abuse of debt relief mechanisms.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4659/2025 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Enetec srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Adeo Ostillio unitamente agli avvocati Gianluca Ostillio, Giovanni Quero controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 8/2025 depositata il 23/01/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere Cosmo Crolla.
CONSIDERATO IN FATTO 1. Il Tribunale di Taranto, con decreto del 17/1/2024, in applicazione dell’art. 180, comma 4, l.fall. , disponeva l’omologazione (forzosa) del concordato preventivo in continuità aziendale indiretta richiesto da Enetec srl, rigettando l’opposizione proposta dall’Amministrazione Finanziaria, tenuto conto del voto determinante espresso dall’Agenzia delle Entrate dissenziente e della convenienza della ristrutturazione concordataria dei debiti rispetto alla ipotesi liquidatoria.
2. La Corte d’Appello di Lecce, con il decreto impugnato, r espingeva il reclamo interposto dall’Agenzia dell’Entrateex art. 183 l.fall. rilevando, in primo luogo, l’ammissibilità dell’omologazione forzosa anche in presenza di un voto contrario espresso dall’ ente fiscale. 2.1 Evidenziavano i giudici di seconde cure che la proposta concordataria era più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria in virtù del cospicuo apporto di finanza esterna, che consentiva di attribuire all’Amministrazione Finanziaria e all’Ente Previdenziale un’utilità che in uno scenario alternativo non avrebberoconseguito. 2.2 Da ultimo la Corte affermava che le condotte tenute dalla società debitrice, per quanto censurabili, erano state portate a conoscenza del ceto creditorio e non avevano impedito allo stesso di valutare consapevolmente l'idoneità del piano e la sua convenienza.
3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, Enetec srl ha svolto difese con controricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.180, comma 4, e 173 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.: la ricorrente sostiene che, in occasione della manifestazione del voto contrario, aveva messo in evidenza tutte le condotte fraudolente poste in essere dalla società (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, rilevante depauperamento del patrimonio sociale per finalità personali e/o familiari dei soci/amministratori, sistematica e deliberata violazione degli obblighi tributari, annotazione nelle scritture contabili relativeagli esercizi chiusi anteriormente all’esercizio sociale 2019 di fatti non rispondenti al vero) che il Tribunale, nel nuovo contesto normativo caratterizzato dall’omologazione forzosa – tale per cui diventa irrilevante la percentuale dei creditori dissenzienti - , avrebbe dovuto apprezzare ai fini del giudizio di convenienza della proposta, non più riservato ai soli creditori ma sindacabile anche dall’autorità giudiziaria. 2.Il secondo motivo deduce la violazione degli art t. 180, comma 4, e 173 l. fall. , anche in relazione alla direttiva UE 2019/1023 (direttiva insolvency), edell’art. 53 C ost., in relazione all’art . 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: si sostiene che il consentire l’omologazione forzosa sulla base del mero confronto aritmetico tra convenienza concordataria e fallimentare e l’omissione di ogni forma di sindacato dell’autorità giudiziaria sulla meritevolezza del creditore, attraverso l’omologa di proposte concordatarie nonostante il dissenso motivato dell’Agenzia delle Entrato, porterebbero a conseguenz e irragionevoli , in quanto si potrebbero incentivare deliberate e sistematiche condotte di sottrazione agli obblighi tributari, foriere di situazioni di insolvenza e inidonee ad offrire alcuna prospettivadi ripresa.
3. I motivi di ricorso sono volti a verificare se gli atti e le condotte fraudolente compiute dal debitore prima dell’accesso a una procedura concorsuale negoziata, pur rappresentate e portat e a conoscenza dei creditori con la domanda di ammissione al concordato preventivo, possano o meno essere valutati dal giudice nell’ambito del giudizio di convenienza previsto dall’art.180, comma 4, l. fall. , anche al fine dell’accertamento di forme di abuso nell’utilizzo di meccanismi di esdebitazione riconducibili all’omologa del concordato preventivo pur in presenza di un voto negativo dei creditori pubblici. La questioneassume ril i evo nomofilattico e d è meritevole di trattazione in pubblica udienzaex art. 375, comma 2, c.p.c. . P.Q.M La Corte rimette la causa a nuovo ruolo per