Cassation court dismisses appeal on bankruptcy revocation action regarding fiduciary property ownership issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the bankruptcy trustee's attempt to challenge a trust deed involving fiduciary shares. The trustee argued the appellant lacked standing because the shares were held in trust rather than owned directly, while the appellant contended the trust structure was the basis for the revocation action. The court ruled that the lower court correctly identified the appellant's standing based on the trust bond, rendering the appellant's procedural complaints without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to demonstrate a valid interest in the subject matter or lacks the necessary standing to challenge the lower court's decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6103/2025 R.G. proposto da : Ser Fid Italiana Fiduciaria E Di Revisione Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ulisse Corea e Giuseppe Marini -ricorrente- contro Fallimento Immobiliare Casa Di Cura Sant'Elena S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Marchese unitamente all’avvocato Alberto Picciau -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.18/2025 depositata il 16/01/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino. FATTI DI CAUSA n. 6103/2025 R.G. 1.Il FALLIMENTO IMMOBILIARE CASA DI CURA SANT’ELENA S.r.l., dichiarato in data 3 giugno 2016, ha proposto azione revocatoria ex artt.66 l.fall. e 2901 cod. civ. nei confronti di SER FID ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.p.A. (Serfid), Partecipazioni ed Investimenti S.r.l. (Pifid) e di SCANU LAURA, già amministratrice della società dichiarata fallita e del di lei coniuge MASSIDDA PIERGIORGIO, per sentir dichiarare inefficace nei confronti del Fallimento l’atto di costituzione di fondo patrimoniale in data 5 novembre 2013, nonché l’atto integrativo in data 8 novembre 2013.
L’azione revocatoria ha avuto a oggetto anche il conferimento nel fondo di quote di società intestate fiduciariamente a Serfid ma di proprietà della fiduciante Scanu, successivamente cedute in proprietà fiduciaria a Pifid.
2. Il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda del Fallimento, dichiarando inammissibile la domanda proposta nei confronti di Serfid per difetto di legittimazione passiva (come protestato dalla società convenuta), avendo la convenuta ceduto a Pifid, prima dell’instaurazione del giudizio, le quote già conferite nel fondo patrimoniale. 3.La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello del Fallimento, proposto unicamente nei confronti di Serfid, ritenendo la legittimazione dell’appellata quale intestataria fiduciaria delle quote conferite nel fondo patrimoniale. 4.Propone ricorso per cassazione Serfid, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per non aver dichiarato inammissibile l’atto di appello, in violazione degli artt. 100, 161, 339 ss., 342 ss., 346 ss. cod. proc. civ., «per aver proposto un appello solo in punto di nullità della sentenza di primo grado, omettendo la formulazione di una domanda di merito circa “l’accertamento” della proprietà fiduciaria n. 6103/2025 R.G. delle partecipazioni intestate a Ser-fid ma di proprietà della sig.ra Laura Scanu al momento del conferimento nel fondo patrimoniale».
Osserva parte ricorrente di avere chiesto la declaratoria di nullità dell’appello del fallimento, per omessa riproposizione della questione dell’efficacia di giudicato della proprietà fiduciaria delle partecipazioni in capo alla ricorrente riconducibili alla fiduciante Scanu. 2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per «manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 111, comma 6, cost. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. violazione delle regole in materia di legittimazione passiva (arg. ex art. 24 cost., 81, 99 c.p.c.)», nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la ricorrente fosse legittimata passiva dell’azione revocatoria, laddove la legittimazione passiva deriverebbe dall’accertamento del vincolo fiduciario sulle partecipazioni detenute dalla ricorrente, domanda mai proposta dal fallimento in primo grado.
3. I primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha confermato che l’azione del fallimento nei confronti della ricorrente era volta ad accertare la natura fiduciaria dell’intestazione delle quote della fiduciante Scanu Laura («parte attrice non chiedeva che l’inefficacia dell’atto ex art. 2901 c.c. fosse opponibile alla società Ser.Fid bensì che si accertasse che le quote societarie descritte nell’art. 2 dell’atto di cui chiedeva la revocatoria, stipulato dalla Ser.Fid, “appartenevano, all’epoca dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale, in proprietà della convenuta Scanu Laura sul presupposto della sua qualità di fiduciante della Ser.Fid Italiana Fiduciaria e di Revisione s.p.a. fino al dicembre 2014 e di fiduciante della partecipazione Investimenti s.p.a. da quest’ultima data in poi” […] deve ritenersi che quest’ultima fosse legittimata passivamente rispetto alla n. 6103/2025 R.G. prospettazione contenuta nella domanda attrice, volta, come già detto, a far emergere il reale fulcro di interessi facente capo a Laura Scanu dell’intera operazione di disposizione patrimoniale, in cui l’accertamento della posizione di Ser.Fid serviva a corroborare la tesi attrice della riferibilità dell’intera operazione alla propria debitrice 4.La pronuncia di accertamento dell’intestazione fiduciaria deriva, poi, dalla iniziale domanda del Fallimento, come risulta dalle conclusioni dell’attore, trascritte sia nella sentenza di primo grado (doc. 4 ricorrente), sia dal controricorrente (pagg. 5-6 controricorso), in cui si chiede l’accertamento incidentale con efficacia di giudicato della intestazione fiduciaria a Serfid delle quote societarie conferite nel fondo patrimoniale («occorrendo previo accertamento che le medesime quote appartengono e appartenevano, all’epoca dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale, in proprietà della convenuta Scanu Laura sul presupposto della sua qualità di fiduciante della Ser-FId Italiana Fiduciaria e di Revisione s.p.a. fino al 19 dicembre 2014 e di fiduciante della Partecipazioni Investimenti s.p.a. da quest’ultima data in poi»); domanda espressamente accolta dal Tribunale («è poi emerso pacificamente che Ser-fid, come dalla stessa riconosciuto, agì in quella sede in qualità di fiduciaria» […] «è pacifico e non contestato da Ser-fid che, nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale di cui è chiesta la revoca, essa agì in qualità di fiduciaria vincolando in favore dei coniugi Massidda-Scanu quote societarie»: pag. 5 dic. ult. cit.).
E’, pertanto, assorbito l’esame dell’eccezione di inammissibilità del secondo motivo formulata dal controricorrente, secondo cui si tratterebbe di censura attinente alla sentenza di primo grado. 5.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art.111, sesto comma, Cost. e art. 132, secondo comma, n.
4) cod. proc. civ. per motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, per avere la sentenza impugnata ritenuto la legittimazione passiva della n. 6103/2025 R.G. ricorrente quale parte del fondo patrimoniale oggetto di revocatoria, a fronte della premessa iniziale della natura fiduciaria della ricorrente dell’intestazione delle quote conferite nel fondo, laddove sarebbe la titolarità fiduciaria che costituirebbe fondamento per la proposizione dell’azione revocatoria, propedeutica all’esecuzione forzata nei confronti della fiduciaria medesima. 6.Il terzo motivo è inammissibile in quanto, premesso il superamento della motivazione della sentenza impugnata del «minimo costituzionale» (Cass., Sez.
U., n. 8053/2014),la censura va a incentrarsi sulla abrogata formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto con motivazione immune da censure che la ricorrente era legittimata passivamente in forza del vincolo fiduciario sulle quote conferite nel fondo («la titolarità rimaneva alla disponente cosicché si rendeva necessaria la prova del vincolo fiduciario che legava la Scanu alla Ser.[F]id»). 5.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art.100 cod. proc. civ., per carenza di interesse ad agire e a impugnare del Fallimento, posto che l’unico interesse del fallimento attore sarebbe quello di ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo, né essendovi interesse a ottenere l’accertamento con efficacia di giudicato della proprietà fiduciaria delle quote conferite nel fondo, laddove il soggetto che avrebbe sopportato l’esecuzione forzata, nelle forme dell’art. 602 cod. proc. civ., sarebbe il terzo acquirente Pifid, intestatario fiduciario delle quote. 6.Il quarto motivo è inammissibile, in quanto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha ritenuto legittimata passivamente la ricorrente in qualità di parte dell’atto revocando o soggetto passivo dell’azione esecutiva, bensì in forza dell’accertato vincolo fiduciario delle quote intestate alla Scanu (come indicato al superiore n. 6103/2025 R.G. motivo), per cui la proposizione e l’accoglimento della domanda nei confronti della fiduciante comporta necessariamente il coinvolgimento in giudizio del fiduciario. 7.Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par