Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific grounds from the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to address the specific reasoning of the lower court's decision. The lower court rejected the revocation action based on two grounds: the lack of a certain date for the preliminary contract and the appellant's lapse of time in raising the defense of the contract's irrevocability. The Supreme Court ruled that the appeal was invalid as it did not confront these established arguments, rendering the cited reasons legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 366, n. 4 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited do not correspond to the specific motivations of the contested judgment, as the court cannot review matters not explicitly challenged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5091/2025 R.G. proposto da : Revello Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Paglia Fabris -ricorrente- contro Fallimento N.734/17Lorenzo Revello In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Marziale -controricorrente- nonché contro Siena Npl 2018 Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, Banca Dei Monti Di Paschi Di Siena in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7834/2024 depositata il 12/12/2024. n. 5091/2025 R.G.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino. FATTI DI CAUSA 1.MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (MPS), creditrice di LORENZO REVELLO S.r.l. in virtù di decreto ingiuntivo, ha promosso azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. nei confronti di Lorenzo Revello S.r.l. e REVELLO S.r.l. per sentir dichiarare inefficace la cessione della piena proprietà in favore di Revello S.r.l. di un immobile sito in Civitavecchia in virtù di rogito in data 25 luglio 2014; la compravendita aveva ad oggetto l’ultimo immobile di proprietà della debitrice, in relazione alla quale l’attore ha dedotto la scientia damni dell’acquirente, essendo l’acquirente riconducibile allo stesso soggetto economico.
I convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito che il contratto definitivo era stato stipulato in adempimento di un contratto preliminare, risalente a cinque anni prima dell’emissione del decreto ingiuntivo. 2.Interrotto il giudizio per intervenuto fallimento della cedente e riassunto il giudizio dal FALLIMENTO LORENZO REVELLO S.r.l., il Tribunale di Roma, previa declaratoria dell’improcedibilità della domanda di MPS, ha dichiarato l’inefficacia del contratto di compravendita nei confronti del fallimento. 3.La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’acquirente.
Ha ritenuto il giudice di appello inammissibile l’eccezione di irrevocabilità del contratto per essere stato stipulato in adempimento di un contratto preliminare al fine di retrodatare il periodo sospetto all’atto della stipula di quest’ultimo, in quanto eccezione in senso stretto dalla quale l’appellante era decaduta per tardiva costituzione in giudizio. Ha, poi, accertato la formazione del giudicato interno sulla concorrente ratio decidendi della sentenza di primo grado di inopponibilità del contratto preliminare per assenza di data certa. n. 5091/2025 R.G. 4.Propone ricorso per cassazione Revello S.r.l., affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso il Fallimento.
Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo si deduce «scorretta applicazione delle norme di diritto segnatamente all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché dell’articolo cod. civ 2901, l’art. 66 l.fall.-165 CCII e l’art. 67 l.fall.-166 CCII e richiesta di ammissibilità del Ricorso». Nella sostanza, il ricorrente deduce che il contratto è stato stipulato ed eseguito in adempimento del contratto preliminare, il quale riceverebbe data certa dall’esecuzione dei pagamenti e che la carenza di data certa del contratto sarebbe stata tardivamente rilevata dalla banca con memoria; ciò al fine di retrodatare la sussistenza della scientia damni alla data della stipula del preliminare.
In memoria, il ricorrente ribadisce che l’eccezione di assenza di data certa del contratto preliminare sarebbe tardiva. 2.Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata. Non è stata censurata (come rileva il controricorrente) la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto coperta dal giudicato la statuizione di assenza di data certa del contratto preliminare; né è stata censurata la concorrente motivazione che ha ritenuto che la irrevocabilità del contratto definitivo - in quanto stipulato in adempimento di un contratto preliminare, con retrodatazione del periodo sospetto al momento della stipula di quest’ultimo - costituisce eccezione in senso stretto dalla quale la ricorrente è decaduta per tardiva costituzione nel giudizio di primo grado. 3.L’omesso confronto del ricorrente con entrambe le argomenta zioni espresse dalla sentenza impugnata rende il ricorso inammissibile, non potendosi prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, pena la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo a termini dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ. («chiara e sintetica n. 5091/2025 R.G. esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione»:
Cass., n. 9059/2025; Cass., n. 1341/2024; Cass., n. 17330/2015). 4.Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato e spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del co