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Ordinanza — n. 6444/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific factual allegations regarding immigration detention measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6444/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a failure to meet the specific factual requirements mandated by Article 366 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the lower court ignored alternative measures and violated human rights, but the appeal consisted only of generic legal assertions without identifying specific overlooked facts. The court ruled that such abstract complaints do not allow for the immediate identification of the disputed issues necessary for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; The appeal must contain specific factual elements allowing immediate identification of the disputed issues, rendering generic legal assertions without reference to decisive documents inadmissible.

Parole chiave

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immigration detention cassation appeal specific factual allegations inadmissible appeal Code of Civil Procedure alternative measures human rights violation domanda d'asilo di cittadino etiope

Disposizioni normative citate

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Art. 14 of D.Lgs. n. 286/1998
Aboumar Elsayed Adel Elsayed Fathy, e ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge di cui all’art. 14 del d.lgs.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360, n.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360, n.
Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione della comune carenza dei requisiti minimi di specificità imposti dall’art. 366, comma 1, n.
Art. 3 and 5 CEDU
Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. V, ord. n. 342 del 13 gennaio 2021
Cass., Sez. V, ord. n. 342 del 13 gennaio 2021).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19442/2025 R.G. proposto da : Aboumar Elsayed Adel Elsayed Fathy, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Ganci -ricorrente- contro Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso l’ordinanza del Giudice Di Pace di Trapani n. 2291/2025 depositata il 26/09/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal la presidente Maria Acierno. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ordinanza n. 2291 del 26 settembre 2025, il Giudice di Pace di Trapani, sentito il sig. Aboumar Elsayed Adel Elsayed Fathy, e ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, convalidava il provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. Trapani-Milo disposto nei suoi confronti dal Questore con decreto del 23 settembre 2025.

2. Avverso il provvedimento di convalida, il sig. Aboumal propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, per avere il giudice di merito omesso di valutare la sussistenza di misure alternative al trattenimento, nonostante la disponibilità di passaporto, residenza stabile e attività lavorativa da parte del ricorrente. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., si deduce un vizio motivazionale, sul presupposto che il Giudice di Pace avrebbe recepito acriticamente il contenuto dell’atto amministrativo, senza esaminare la documentazione difensiva. Con il terzo motivo si prospetta la violazione degli artt. 3 e 5 CEDU, per avere il giudice omesso di valutare le condizioni personali del ricorrente e la praticabilità di soluzioni meno afflittive, in asserita lesione del diritto alla libertà personale.

3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione della comune carenza dei requisiti minimi di specificità imposti dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorso si risolve in una mera enunciazione delle norme violate e in apodittiche contestazioni della decisione impugnata, senza alcuna indicazione specifica degli elementi fattuali decisivi che sarebbero stati trascurati o mal valutati. Le doglianze risultano formulate in termini del tutto assertivi e generici, senza alcun richiamo puntuale e specifico, neppure nelle parti essenziali, degli atti e dei documenti su cui si fondano, né l’indicazione della loro decisività ai fini di una diversa valutazione della vicenda.

4. Il consolidato orientamento di questa Corte ritiene che l’onere di specifica indicazione dei motivi di ricorso per cassazione, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., non può ritenersi assolto mediante generici richiami agli atti del giudizio di merito o mediante la mera prospettazione di violazioni di legge in termini astratti, essendo invece necessario che il ricorso contenga, in sé, tutti gli elementi idonei a consentire l’immediata individuazione delle questioni dedotte e il controllo della decisività delle stesse (ex pl. Cass., Sez. V, ord. n. 342 del 13 gennaio 2021).

5. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è inammissibile. Non si procede alla regolamentazione delle spese di lite in assenza di costituzione della parte intimata P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, n