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Ordinanza — n. 5953/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against arbitration award for violation of adversarial principle due to lack of proven prejudice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5953/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the arbitration award violated the principle of adversarial proceedings. The appellant argued that documents and witnesses were only admitted after the deadline, yet the appellate court found the arbitrators allowed time for replies before issuing decisions. The court ruled that without proof of specific prejudice to the defense, such procedural complaints cannot succeed in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 829, 1° co., nn. 9 e 12 c.p.c.; The nullity of an arbitration award for violation of the adversarial principle is inadmissible unless the party demonstrates concrete prejudice to their right of defense.

Parole chiave

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arbitration award nullity violation of adversarial principle principle of contradiction lack of proven prejudice Italian civil procedure arbitration law cassation inadmissibility aiuti alla costruzione navale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 829, 1° co., nn. 9 e 12 c.p.c.
il lodo è nullo ex art. 829, 1° co., n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. civ., sez. II, 16/05/2024, n. 13604
Cass. civ., n. 18600/2020
Cass. civ., sez. I, 16/05/2022, n. 15612
Cass. civ., sez. I, 16/05/2022, n. 15612; Cass.
Cass. civ., sez. I, 7/06/2021, n. 15785
15612; Cass. civ., sez. I, 7/06/2021, n. 15785).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8494/2021 R.G. proposto da: Laguna 2000 SrlIn Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Terenzi -ricorrente- contro Lavezzi Ltd in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Aufiero -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 3431/2020 depositata il 30/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal Consigliere Silvia Vitro'.

FATTI DI CAUSA 1)Laguna 2000 s.r.l. in liquidazione ha impugnato il lodo pronunciato in Roma il 6/12/2018, con cui il collegio arbitrale l'ha condannata a corrispondere a Lavezzi Ltd la somma di €. 627.358,05, oltre interessi, quale costo "per eliminazione difetti e/o minor valore dell'imbarcazione" (costruita, su commissione di Lavezzi Ltd, da Cantiere Nautico Francesco Crosera s.r.l., ora Laguna 2000 s.r.l.), nonché la somma di €. 78.000,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna del bene, oltre spese processuali (lodo dichiarato esecutivo il 31/1/2019 dal Tribunale di Venezia).

Gli arbitri, qualificato il contratto come appalto e rigettate le eccezioni di prescrizione e decadenza di Lavezzi Ltd dall'azione, hanno accertato, sulla base di CTU, che l'imbarcazione, che il Cantiere Nautico si era impegnato a costruire ed allestire, era affetta da vari vizi ed era stata inoltre consegnata in ritardo. Il collegio ha determinato i costi per l'eliminazione dei difetti e quantificato la penale dovuta alla committente, respingendo le domande risarcitorie proposte in via riconvenzionale dell'appaltatrice. L’attrice ha eccepito:

1) il lodo è nullo ex art. 829, 1° co., n. 12, c.p.c. per omessa pronuncia sul concorso del fatto colposo di Lavezzi Ltd, nonché sull’eccezione di prescrizione e decadenza per interventi eseguiti da terzi;

2) il lodo è nullo ex art. 829, 1° co., n. 9, c.p.c. per essere stato violato il contraddittorio, giacché solo a Lavezzi Ltd era stato consentito di depositare il 20/4/2017 documenti ed indicare i testimoni a prova contraria ed ancora di depositare il 15/6/2017 ulteriore memoria contenente la formulazione di 22 capitoli di prova. La Lavezzi Ltd ha contestato le domande attoree, rilevando, fra l’altro, che Laguna 2000 s.r.l. non aveva mai chiesto l'ammissione di testimoni a prova contraria ed aveva depositato, a seguito di autorizzazione del collegio arbitrale, la memoria datata 24/7/2017.

La Corte d’Appello di Venezia ha respinto l’impugnazione, ritenendo infondato il primo motivo (non rilevando omissioni nel giudizio degli arbitri) ed escludendo la violazione del principio del contraddittorio. In particolare, la Corte d’Appello ha ricostruito la scansione processuale del procedimento arbitrale e ha rilevato che le decisioni istruttorie sono state assunte dal collegio arbitrale dopo aver consentito alla società Cantiere di esporre le proprie ragioni e replicare alle istanze della controparte.

2) Con ricorso notificato il 19/3/2021 la Laguna 2000 srl in liquidazione ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, proponendo un unico motivo di ricorso. La Lavezzi Ltd resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione dell’art.816 bis c.p.c. e dell’art. 829, co. 1, n. 9, c.p.c., nella parte in cui impongono all’arbitro di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

La ricorrente censura le sentenza impugnata per avere la Corte territoriale ritenuto non sussistere la violazione del contraddittorio e del regime delle preclusioni a fronte dell’evidente disparità di trattamento delle Parti nella fase istruttoria del giudizio arbitrale, avendo gli Arbitri concesso alla sola attrice, nonostante la perentorietà dei termini dal Collegio stesso stabilita, ulteriori due termini per formulare mezzi di prova contraria ed indicare testi quando già era iniziata l’assunzione dei testi indicati da parte convenuta. Il motivo è inammissibile. 1.1) La parte ricorrente lamenta la violazione del principio del contraddittorio e, a questo proposito, in primo luogo, si osserva che nel richiamare l'osservanza del principio del contraddittorio, l’articolo 816 bis, introdotto nel 2006, ha recepito il preesistente orientamento della giurisprudenza che poneva l'accento sull'indispensabilità del rispetto del contraddittorio (Cass. n. 787/1999;

Cass. n. 20828/2004). L'importanza del principio è confermata dalla previsione di nullità del lodo dettata dall'art. 829, n.

9. A tal fine rileva che le parti siano state poste in condizione di esporre le proprie osservazioni ed istanze, di conoscere tempestivamente le domande e le produzioni istruttorie dell'altra parte, di presentare le proprie richieste istruttorie (Cass. n. 19949/2007). L'osservanza del principio del contraddittorio è inderogabile, avendo esso natura di ordine pubblico, anche nel caso in cui gli arbitri siano stati autorizzati a pronunciare secondo equità ovvero si tratti di arbitrato irrituale (Cass. n. 8540/2000). Il limite del rispetto del principio del contraddittorio, nondimeno, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, dovendo essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse (Cass. n. 8331/2018).

Peraltro, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa (Cass. civ., n. 18600/2020;

Cass. civ., sez. I, 16/05/2022, n. 15612; Cass. civ., sez. I, 7/06/2021, n. 15785). 1.2) Si ritiene che la Corte d’Appello abbia correttamente ricostruito lo svolgimento del procedimento arbitrale e rilevato il rispetto del principio del contraddittorio. In particolare, dalla ricostruzione dei fatti offerta dalle parti, e come riassunta anche dalla sentenza impugnata, la scansione processuale del giudizio arbitrale è stata la seguente. In data 9/3/2016 si è tenuta la prima adunanza e il Collegio Arbitrale ha precisato le regole del procedimento indicando espressamente che “tutti i termini che verranno fissati dal Collegio Arbitrale non sono prorogabili, salvo che il Collegio Arbitrale conceda una proroga con ordinanza” e ha assegnato termine alla società Lavezzi fino al 15/3/2016 per il deposito di una prima memoria contenente l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto e l'indicazione dei mezzi di prova e termine alla società Cantiere fino al 15/4/2016 per il deposito di una prima memoria contenente la replica alla controparte, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto e l'indicazione dei mezzi di prova.

La Lavezzi nella propria memoria ha, tra l’altro, chiesto l’acquisizione della CTU depositata nel procedimento di ATP e l’integrazione di tale CTU. La società Cantiere ha chiesto la sospensione del procedimento per ricusazione di un arbitro e ha proposto domanda riconvenzionale. Dopo la sospensione e riassunzione del procedimento arbitrale, all’adunanza del 17/2/2017 gli Arbitri hanno assegnato termini alle parti (fino al 9/3/2017 a Lavezzi e fino al 29/3/2017 a Cantiere) per depositare una seconda memoria, per deduzioni istruttorie, anche in replica a quelle avversarie.

La Lavezzi ha articolato due capitoli di prova orale e ha chiesto che, se la Cantiere avesse formulato richiesta di prove orale, essa fosse ammessa alla prova contraria, con riserva di articolazione non appena conosciute le deduzioni avversarie. A seguito dell’adunanza del 6/4/2017, il Collegio arbitrale ha emesso l’ordinanza n. 4, con cui ha respinto l’acquisizione della relazione di ATP, ha disposto nuova CTU, ha ammesso le prove testimoniali articolate dalle parti (2 capitoli di Lavezzi e 21 capitoli della Cantiere), ha ammesso la richiesta di Lavezzi di prova contraria e ha assegnato a questa termine fino al 20/4/2017 per l’indicazione dei testi e inoltre ha “riservato all’esito, e laddove richiesto, l’ammissione di ulteriori testimoni per ciascuna parte e ha riservato all’esito dell’istruttoria testimoniale ogni eventuale provvedimento istruttorio”.

Con la memoria 20/4/2017 la Lavezzi ha indicato i testi in materia contraria, ha prodotto ulteriori documenti, sostenendo che fossero a prova contraria, e ha insistito per l’ammissione della prova contraria indiretta. All’udienza del 26/4/2017 la Cantiere ha eccepito la tardività del deposito dei documenti e la decadenza di controparte e il Collegio Arbitrale ha emesso l’ordinanza n. 5, con cui ha ammesso la documentazione prodotta a prova contraria da Lavezzi, ha consentito la richiesta di prova contraria anche indiretta dei testi di parte Lavezzi e ha assegnato termine a quest’ultima fino al 15/6/2017 per la formulazione dei capitoli testimoniali a prova contraria indiretta, fissando l’udienza del 20/9/2017.

Con memoria del 15/6/2017 la Lavezzi ha formulato 22 capitoli in prova contraria e in data 3/7/2017 la Cantiere ha depositato istanza, contestando tale deduzione istruttoria. Il Collegio Arbitrale con ordinanza n. 12 del 18/7/2017 ha ritenuto intempestiva l’istanza della Cantiere, non essendosi esso ancora pronunciato in merito alle ultime deduzioni istruttorie di Lavezzi, e poi ha assegnato alla Cantiere termine fino al 24/7/2017 per replica in merito alle istanze istruttore avversarie e termine alla Lavezzi fino al 28/7/2017 per replica. Il giudizio è proseguito con l’escussione, all’udienza del 2/9/2017, dei testi in precedenza ammessi.

Con l’ordinanza n. 13 del 6/9/2017 il Collegio Arbitrale ha ammesso le prove contrarie indirette della Lavezzi, ma, in accoglimento delle eccezioni avversarie, ha espunto uno dei documenti e ha ammesso solo 5 capitoli dei 22 formulati dall’attrice. Nel corso del procedimento entrambe le parti hanno poi rinunciato all’escussione degli ulteriori testi, è stata depositata la relazione di CTU ed è stato pronunciato il lodo arbitrale. 1.3) Così ricostruito lo svolgimento del procedimento arbitrale, ne emerge la correttezza delle osservazioni della Corte d’Appello:

“In definitiva, Cantiere Nautico Francesco Crosera s.r.l. ha avuto possibilità di contraddire in ordine alle richieste di prova contraria di controparte ed inoltre le sue istanze istruttorie non sono state disattese. Non corrisponde perciò al vero che a Lavezzi Ltd sia stata consentita "la possibilità di formulare nuove prove senza fornire alla controparte identica facoltà" (pag. 29 atto di citazione). Alla predetta società fu esclusivamente concesso di precisare il contenuto della prova contraria e le sue richieste istruttorie sono state accolte nella misura, peraltro assai limitata, in cui gli arbitri hanno ritenuto che si trattasse effettivamente di prova contraria rispetto alla prova richiesta da Cantiere Nautico Francesco Crosera s.r.l.

Quest'ultima non ha mai richiesto al collegio la facoltà di indicare ulteriori prove, limitandosi a contestare le richieste di controparte, e neppure ha domandato che l'escussione dei testimoni Enrico Esposito e Teodosio Auspici fosse rimandata per essere compiuta unitamente a quella dei testimoni di controparte ammessi a prova contraria. Non vi è pertanto stata alcuna lesione del diritto di difesa di Cantiere Nautico Francesco Crosera s.r.l. e le regole che il collegio arbitrale ha dato per lo svolgimento del procedimento non hanno comportato violazioni del principio del contraddittorio”.

Si osserva, infatti, in primo luogo, che il Collegio Arbitrale all’adunanza del 9/3/2016 ha precisato le regole del procedimento (come permesso dall’art. 816 bis, che prevede che gli arbitri, in mancanza di specifiche istruzioni delle parti, possano regolare lo svolgimento del giudizio, fatto salvo il principio del contraddittorio), stabilendo che i termini per il deposito delle memorie sarebbero stati non prorogabili, salvo che il Collegio avesse concesso con ordinanza una proroga. E allora la concessione alla Lavezzi di depositare memorie per la precisazione e articolazione della prova contraria non ha violato preclusioni istruttorie ed è stata determinata dalle richieste della Lavezzi stessa (mentre la Cantiere non ha richiesto termini per articolare prove contrarie) e le decisioni del Collegio Arbitrale sono state assunte a seguito di deposito da parte della Cantiere di memorie di replica.

In particolare, con la memoria 9/3/2017 la Lavezzi ha chiesto genericamente la prova contraria, riservandosi di indicare testi e capitoli di prova dopo aver conosciuto le deduzioni istruttorie in materia diretta da parte della Cantiere, che ancora doveva depositare la memoria per cui aveva avuto termine fino al 29/3/2017. Correttamente, poi, gli Arbitri, con l’ordinanza n. 4 del 6/4/201, oltre ad ammettere le prove testimoniali dirette dedotte dalle parti (e Cantiere nella memoria 29/3/2017 aveva dedotto 21 capitoli), ha ammesso la prova contraria della Lavezzi e ha concesso solo a questa termine (fino al 20/4/2017) per articolarla e non anche alla Cantiere perché non emerge che quest’ultima avesse anch’essa formulato istanza di prova contraria.

Con la medesima ordinanza del 6/4/2017 gli Arbitri hanno anche precisato: “riservato all’esito, e laddove richiesto, l’ammissione di ulteriori testimoni per ciascuna parte e ha riservato all’esto dell’istruttoria testimoniale ogni eventuale provvedimento istruttorio”, facendo così salvo il principio del contraddittorio. Successivamente, con la memoria del 20/4/2017 la Lavezzi ha prodotto documenti, indicato testi in prova contraria diretta e ha chiesto di articolare capitoli in materia contraria indiretta; all’udienza del 26/4/217 la Cantiere ha esposto le sue contestazioni, senza formulare da parte sua ulteriori istanze istruttorie; il Collegio con ordinanza n. 5 del 26/4/2017 ha ammesso la documentazione di Lavezzi considerandola prodotta in materia contraria e ha concesso termine fino al 15/6/2017 per la formulazione di capitoli su materia contraria (bisogna ricordare che il Collegio Arbitrale non aveva fissato regole di preclusioni istruttorie e aveva previsto di poter prorogare i termini per memorie istruttorie con ordinanza).

E poi gli Arbitri hanno deciso, sulle istanze istruttorie dedotte dalla Lavezzi con la memoria 15/6/2017, con l’ordinanza n. 13 del 6/9/2017 (espungendo un documento prodotto e limitando a 5 i 22 capitoli dedotti), cioè solo dopo l’esame della memoria di replica che la Cantiere era stata autorizzata (con ordinanza n. 12 del 18/7/2017) a depositare entro il 24/7/217. È evidente, dunque, che il Collegio Arbitrale abbia rispettato il principio del contraddittorio, concedendo termini alle parti per deduzioni istruttorie laddove richiesto e assumendo le proprie decisioni istruttorie solo a seguito della concessione a ciascuna parte della possibilità di replicare alle istanze avversarie.

Né, naturalmente, è sindacabile (né in sede di impugnazione del lodo, né nella presente sede) la valutazione discrezionale del Collegio Arbitrale circa la natura di prova contraria della documentazione prodotta dalle parti e delle loro deduzioni di prova orale (si veda, per es.: Cass. civ., sez. II, 16/05/2024, n. 13604 “La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri”). 1.4) Si osserva, infine, che, come sopra detto, la questione della violazione del contraddittorio deve comunque essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte (Cass. civ., n. 18600/2020;

Cass. civ., sez. I, 16/05/2022, n. 15612; Cass. civ., sez. I, 7/06/2021, n. 15785). Nel presente caso, la ricorrente non ha neppure provato a spiegare quali concrete ricadute l'asserita violazione del principio del contraddittorio avrebbe dispiegato sull'esito del giudizio. Il ricorso, infatti, è del tutto carente dell'indicazione dello specifico pregiudizio che la asserita violazione del contraddittorio avrebbe arrecato al diritto di difesa.

2) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 10.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe